F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 043/CSA pubblicata il 25 Ottobre 2021-AC Reggiana 1919 s.r.l.
Decisione n. 043/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 039/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Nicola Durante – Componente
Mauro Sferrazza - Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 039/CSA/2021-2022 proposto dalla società AC Reggiana 1919 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 58/Div del 5.10.2021 e, segnatamente, avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta al calciatore Sig. Marco Rosafio, in ordine ai fatti relativi alla gara Pescara c. Reggiana, giocatasi in data 3.10.2021, valevole per la 7° giornata di andata del campionato di Serie C – girone B – stagione sportiva 2021-2022.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.10.2021, l’Avv. Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Monica Fiorillo per la società AC Reggiana 1919 s.r.l;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società AC Reggiana 1919 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione – inflitta dal
Giudice sportivo della Lega Pro – della squalifica per tre giornate al calciatore Sig. Marco Rosafio, in esito alla gara Pescara c. Reggiana, disputatasi il 3 ottobre 2021.
Il suddetto G.S. ha così motivato il proprio provvedimento:
“ROSAFIO MARCO (REGGIANA) per aver tenuto, al 47° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, con entrambe le gambe sulla tibia dell’avversario e con forza sproporzionata, così mettendone a rischio l’incolumità fisica ma senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario”.
Parte reclamante, in sede di preannuncio, ha ritualmente chiesto la documentazione relativa al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto, tempestivamente, pervenire i motivi di reclamo.
Riassunti i fatti di rilievo ai fini del giudizio la reclamante deduce «eccessiva severità della pena comminata dal Giudice di prime cure», in relazione alla «indubitabile configurabilità della condotta del calciatore Rosafio come gravemente antisportiva, ex art. 39 del CGS e non già come violenta».
A dire della società reclamante appare evidente ed incontestabile che la condotta del calciatore della AC Reggiana 1919 s.r.l. non meriti la severa punizione inflitta dal G.S. della Lega Pro, anche alla luce di precedenti analoghe decisioni in materia dello stesso Giudice e della consolidata giurisprudenza della Corte sportiva di Appello. Pertanto, così chiede e conclude l’AC Reggiana 1919 s.r.l.:
“Accogliere il presente reclamo e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera ridurre la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore sig. Marco Rosafio da 3 (tre) a 2 (due) giornate di gara”.
Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 15.10.2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Monica Fiorillo, che, dopo aver illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità insistendo per la riduzione della sanzione.
Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito il direttore di gara, ritiene che il reclamo debba trovare accoglimento.
Complessivamente considerati i fatti nel loro dinamico svolgimento e per come acclarati all’esito di una rimeditata lettura degli atti ufficiali, la sanzione inflitta in prime cure appare incongrua e merita, dunque, di essere contenuta nei limiti di cui in dispositivo.
Si legge nel referto ufficiale di gara:
«Espulso al 47st per grave fallo di gioco, nella circostanza interviene con entrambe le gambe sulla tibia dell’avversario, mettendone a rischio l’incolumità fisica. L’intervento avviene frontale, con il pallone a distanza di gioco, ma viene utilizzata nella circostanza vigoria sproporzionata. L’avversario non ha riportato tuttavia alcun danno fisico a seguito dell’intervento, non ha abbandonato il terreno di gioco ed ha ripreso parte al gioco».
L’episodio è di certo grave e va stigmatizzato con fermezza. Lo stesso, dunque, è stato correttamente sanzionato, nell’immediato, dal direttore di gara con la diretta espulsione del calciatore di cui trattasi, e, in sede di giustizia sportiva, dal G.S. con l’inflizione della sanzione della squalifica. Il thema disputandum del presente procedimento è, pertanto, limitato alla quantificazione della giusta sanzione da infliggere al calciatore Sig. Rosafio: ambito di indagine, questo, del resto, così già correttamente delimitato dalla difesa della reclamante.
Orbene, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco e, tuttavia, lo stesso è avvenuto – come anche chiarito dal direttore di gara, informalmente sentito – in relazione al tentativo di recuperare il pallone, seppur distante, e non già a gioco fermo o quando il pallone non era più concretamente raggiungibile.
Sembra, inoltre, potersi escludere, nella condotta del calciatore Sig. Rosafio, una intenzionalità aggressiva, violenta, volta a recare danno fisico all’avversario (e, difatti, questi non ha riportato alcuna lesione, proseguendo regolarmente la gara). Insomma, alla luce dalla descrizione dell’episodio, come refertata dal direttore di gara, ritiene, questo Collegio, che possa escludersi, in capo alla condotta del calciatore di cui trattasi, un atteggiamento connotato da violenza.
Complessivamente considerato l’episodio, alla luce delle circostanze dello stesso e del contesto di riferimento, a giudizio di questa Corte il fatto contestato al calciatore Sig. Rosafio non meritava di essere qualificato quale condotta violenta, ai sensi dell’art. 38 CGS, essendo, piuttosto, da inquadrare nell’ambito della condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 CGS. Per l’effetto, sanzione congrua appare quella della squalifica per due giornate effettive di gara.
Per queste ragioni il reclamo deve essere accolto.
P.Q.M.
accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce