F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 041/CSA pubblicata il 25 Ottobre 2021- F.C. Aprilia Racing Club s.r.l.

Decisione n. 041/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 048/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Stefano Agamennone - Componente 

Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo urgente numero 048/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 7 del 13.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

Con reclamo urgente ex art. 74 C.G.S. spedito il 19.10.2021, preceduto da rituale preannuncio del 14.10.2021, la società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 13.10.2021 (Com. Uff. n. 7), con la quale è stata irrogata al proprio tecnico sig. Marco Chirico la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso al termine della gara per avere protestato con toni irridenti nei confronti dell’Arbitro, reiterava la condotta successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare”. Episodio occorso in occasione della gara Aprilia – Cassino disputata il 09.10.2021 e valevole per il campionato nazionale juniores under 19.

Lamenta la reclamante che il sig. Chirico aveva sì protestato insistentemente nei confronti del Direttore di Gara per un presunto fallo subìto da un calciatore della Aprilia Racing, ma ciò aveva fatto con toni pacati e tranquilli e senza usare espressioni volgari o provocatorie.

Conclude pertanto per una congrua riduzione della squalifica.

La reclamante, successivamente, ha fatto pervenire una nota con la quale chiede la trasformazione del reclamo d’urgenza ex art. 74 C.G.S. in reclamo (ordinario) ex art. 71 C.G.S. in quanto, essendole pervenuti gli atti di gara nella giornata di venerdì, aveva potuto redigere il reclamo solo il lunedì successivo e spedirlo il giorno seguente.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 21.10.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO                                                    

Il reclamo della F.C. Aprilia Racing Club s.r.l. è inammissibile.

Premesso che il procedimento d’urgenza è autonomamente regolato dall’art. 74 C.G.S. ed è soggetto alle scansioni temporali ed ai termini ivi previsti, è indubbio che la società reclamante ha inteso introdurre - ed ha effettivamente introdotto - proprio un procedimento d’urgenza, peraltro così espressamente qualificato, con tanto di riferimento normativo, sia nel preannuncio che nel reclamo stesso.

E’ altrettanto indubbio, per ammissione della medesima reclamante, che il reclamo è stato spedito solo dopo quattro giorni dalla ricezione degli atti di gara, in violazione del comma 4 dell’art. 74 che tale termine - pacificamente perentorio ex art. 44, comma 6, C.G.S. - stabilisce invece in tre giorni.

Sta di fatto che la reclamante, probabilmente consapevole dell’inutile decorso di tale termine, tenta di recuperare il reclamo invocandone la trasformazione da urgente (ex art. 74) in ordinario (ex art. 71), all’evidente fine di potersi avvalere del più ampio termine di cinque giorni cui al comma 5 dell’art. 71.

Tale conversione, tuttavia, non è ammissibile, non solo perché, come si è detto, il procedimento ordinario ed il procedimento d’urgenza sono rispettivamente regolati da autonome disposizioni  procedimentali e diversamente disciplinati, ma anche e soprattutto perché la “trasformazione” è stata invocata quando già si erano verificati gli effetti estintivi del procedimento d’urgenza, determinati appunto dal tardivo inoltro del reclamo e senza che sia stata addotta alcuna circostanza impeditiva tale da giustificare, seppure per mera ipotesi, una rimessione in termini.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo rende superfluo l’esame del merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE                                               

Fabio Di Cagno                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it