F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 042/CSA pubblicata il 25 Ottobre 2021-ASD Flaminia Civita Castellana
Decisione n. 042/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 050/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Stefano Agamennone – Componente
Franco Di Mario – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 050/CSA/2021-2022, proposto dalla ASD Flaminia Civita Castellana, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Serie D, di cui al Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2021, l’Avv. Patrizio Leozappa e udito l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La ASD Flaminia Civita Castellana ha proposto reclamo urgente ex art. 74 C.G.S. avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, sig. Francesco Lazzarini, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Serie D (cfr. Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Flaminia Civita Castellana / Poggibonsi s.r.l. del 10.10.2021.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara così motivando: “Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al bacino un calciatore avversario”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, di ridurre ad una giornata di squalifica la sanzione a carico del proprio calciatore, riqualificando la condotta come gravemente antisportiva ed applicando la circostanza attenuante di cui all’art. 13, lettera a), CGS; in via subordinata, di ridurre a due giornate di squalifica la sanzione, riqualificando la condotta come gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 CGS e, in via di ulteriore subordine, di ridurre la sanzione secondo equità`, poiché́ sproporzionata.
Secondo la società reclamante, il proprio calciatore non avrebbe tenuto la condotta violenta addebitatagli, essendo stato - al contrario - vittima di un duro fallo da parte di un calciatore della squadra avversaria, costatogli l’ammonizione. In particolare, nel moto di rialzarsi da terra, il Lazzarini sarebbe andato ad impattare contro l’avversario Bellini, che stava rientrando verso la propria metà` campo.
In definitiva, il Giudice Sportivo, nella valutazione e qualificazione giuridica del fatto, non avrebbe preso in considerazione che, se avesse voluto effettivamente sferrare una testata al Bellini, il Lazzarini non lo avrebbe di certo fatto tentando di colpirne il fianco all’altezza della zona del bacino, né, a dire della società reclamante, che la condotta sanzionata:
a) è stata posta in essere immediatamente dopo aver subito il duro fallo, costato l’ammonizione al Bellini;
b) è priva dei connotati di volontarietà` aggressiva e coercizione;
c) è priva della volontà` di porre in pericolo l’integrità` fisica dell’avversario;
d) non ha determinato danni fisici al Bellini che, come riscontrato dallo stesso Arbitro nel referto, è stato colpito “lievemente” e “con bassa intensità`” ed ha potuto tranquillamente proseguire la gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, con modalità da remoto, il giorno 21 ottobre 2021, udita l’avv. Bevilacqua, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Le censure mosse dalla società reclamante attengono all’erronea ricostruzione, prima, e all’erronea qualificazione giuridica, poi, dei fatti in contestazione da parte del direttore di gara e dello stesso giudice sportivo, fatti di cui la ASD Flaminia Civita Castellana si limita ad offrire in questa sede una diversa prospettazione, al fine di pervenire ad una sensibile mitigazione della sanzione inflitta al proprio calciatore.
Nel valutare il merito del reclamo, tuttavia, non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara aventi valore di piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S.
Il referto arbitrale, in proposito, così motiva l’espulsione comminata al Lazzarini “per condotta violenta, perché, a gioco fermo, sferrava una testata con vigoria sproporzionata al fianco (altezza bacino) del n. 17 del Poggibonsi, sig. Bellini Leonardo, tuttavia quest’ultimo, spostandosi, veniva colpito lievemente e con bassa intensità e non riportava particolari danni fisici in seguito alla condotta”.
Il che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte Sportiva, depone per la sussistenza dei presupposti necessari a integrare la fattispecie della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., che, come noto, sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49).
Nel caso di specie, infatti, tale è la condotta posta in essere dal Lazzarini, in ragione del fatto che il gioco fosse fermo e che la testata sia stata sferrata con vigoria sproporzionata, come da risultanze del referto arbitrale.
Né, evidentemente, la qualificazione giuridica della condotta sopra operata può degradare a gravemente antisportiva, come la reclamante vorrebbe, in ragione della (fortunata) circostanza che la testata, pur vigorosa, abbia raggiunto il calciatore avversario in modo lieve e con bassa intensità, dal momento che ciò è dipeso unicamente dall’istintiva reazione del Bellini, che è riuscito a scansarsi, in tal modo minimizzando gli effetti del colpo sferrato dal Lazzarini comunque in modo aggressivo e sproporzionato.
Alla luce di quanto precede, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua e condivisibile.
Non può, infatti, trovare applicazione l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata dalla Società reclamante nella considerazione che la testata è stata sferrata dal Lazzarini immediatamente dopo aver subito un duro fallo di giuoco da parte del Bellini.
Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (CSA, Sez. III, 19 ottobre 2021, n. 32; idem, 11 ottobre 2021 n. 30), il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, integrante presupposto essenziale per l’applicabilità dell’attenuante in esame, non può essere costituito da quello che, nel caso che ci occupa, è un normale fallo di giuoco (cfr. refertazione arbitrale), ma debba integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del CGS (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce