F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48/TFN – SD del 25 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1635/754pf20-21/GC/ac del 14 settembre 2021 nei confronti della società USD Virtus Mandrio – Reg. Prot. 29/TFN-SD
Decisione/0048/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Valentina Aragona – Componente (Relatore);
Amedeo Citarella – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 14 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.1635/754pf 20 21 GC/ac del 14 settembre 2021 nei confronti della società USD Virtus Mandrio,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 14 settembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società USD Virtus Mandrio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 6, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal Tecnico Serra Gaetano - UEFA C cod. 173321 – il quale, tesserato per la stag. sport. 2019-2020, come dirigente accompagnatore, avrebbe partecipato al corso e ottenuto la relativa abilitazione UEFA C, pur non possedendo i requisiti richiesti.
La fase istruttoria
In data 21 maggio 2021 la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 754pf20-21, avente ad oggetto “Accertamento riguardante l’attività svolta dal Tecnico Serra Gaetano - UEFA C cod. 173321 – il quale, tesserato per la stag. sport. 2019-2020, come dirigente accompagnatore, a favore della Soc. Virtus Mandrio, avrebbe allenato la squadra partecipante al Campionato di III categoria e non quelle partecipanti all’attività di base che avrebbero dato titolo a partecipare al corso di abilitazione UEFA C. come da CU 332 del 28.5.20 e 332 bis del 3.6.20 del Settore Tecnico cui lo stesso SERRA ha partecipato ottenendo l’abilitazione”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento ascoltando il denunciato e acquisendo la documentazione ritenuta rilevante.
All’esito delle indagini, in data 4 agosto 2021, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Serra e alla Società USD Virtus Mandrio. In data 5 agosto 2021, tramite il proprio difensore, il sig. Serra ha proposto richiesta di patteggiamento ex art. 126 CGS, approvata dalla PGS con nota del 23.8.21 prot. 3906 e pubblicata con comunicato ufficiale n. 63/AA del 27.9.2021.
La Società USD Virtus Mandrio non ha presentato memorie difensive.
La Procura ha provveduto a notificare alla società il deferimento n. 1635/754pf 20 21 GC/ac il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.
La fase predibattimentale
La società deferita non ha fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 14 ottobre 2021, svoltasi in videoconferenza, è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la condanna della società deferita ad euro 400,00 di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene che la Società USD Virtus Mandrio debba essere prosciolta.
Giova premettere che il presente procedimento trae origine dalla comunicazione del 27 aprile 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria del Settore Tecnico della FIGC ha sollecitato l’intervento della Procura Federale in ordine a una specifica segnalazione ricevuta in pari data e relativa alla partecipazione al corso UEFA C del sig. Serra, il quale, a detta del segnalante, non avrebbe avuto i requisiti prescritti dal bando.
Da tale condotta ne deriverebbe una responsabilità disciplinare del sig. Serra e di conseguenza la responsabilità oggettiva della società di appartenenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.
Tuttavia, a parere del Collegio, in conformità alla più recente giurisprudenza endofederale formatasi sul punto, non sussistono nel caso in esame quegli elementi, anche minimi, di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente necessari per giungere a una affermazione di responsabilità obiettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS.
Ciò può affermarsi in considerazione del fatto che, dai riscontri probatori acquisiti, è emerso come la condotta imputata al sig. Serra sia stata posta in essere in completa autonomia e al di fuori del controllo della società di appartenenza.
Peraltro, che tale condotta non sia stata svolta nell’interesse della società odierna incolpata, è confermato dall’assenza di qualunque vantaggio riscontrabile a favore di quest’ultima; tanto più se si considera che il sig. Serra aveva assunto l’impegno di allenare le giovanili del Carpi (incarico effettivamente iniziato in data 4 settembre 2020) e non le squadre della USD Virtus Mandrio. Pertanto, in assenza di qualsivoglia profilo di riferibilità dei fatti oggetto di deferimento alla società incolpata risulta necessario escludere l’operatività dell’art. 6, comma 2, CGS.
Tale conclusione è corroborata tanto dall’introduzione nel riformato Codice di Giustizia Sportiva della scriminante di cui all’art. 7 volta a “mitigare gli effetti distorsivi di una applicazione rigida ed acritica delle disposizioni in tema di responsabilità oggettiva dell’ente, attraverso l’introduzione di quel giudizio strettamente normativo sulla idoneità astratta e concreta del modello organizzativo adottato” (Decisione n. 33 TNF del 20.9.2021), quanto da quell’orientamento della Giustizia sportiva secondo il quale “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società” (C.U. n. 21/CFA del 19 gennaio 2015; C.U. n. 14/CFA del 25 ottobre 2019; Decisione n. 33 TFN del 20.9.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società USD Virtus Mandrio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 25 ottobre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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