F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFNT del 25 Ottobre 2021 (motivazioni) – Andrea Dell’Oso / ASD Magnificat Calcio – Reg. Prot. 18/TFN-ST

 

Decisione/0019/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0018/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberti Benedetti – Componente;

Giovanni Chiappiniello – Componente (Relatore);

Francesco Corsi – Componente;

Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 18 ottobre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore Andrea Dell’Oso (n. 2.12.1989 - matr. FIGC 5.106.522) contro la società ASD Magnificat (matr. FIGC 938.491) per apocrifia della firma del calciatore sul modulo di tesseramento, la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto che:

- con ricorso del 28 settembre 2021, il calciatore Andrea Dell’Oso, con il ministero dell’Avv. Daisy D’Alessandro, proponeva tempestiva impugnazione avverso il tesseramento n. DL10625544 del 4 settembre 2021, valevole per la stagione sportiva 2021/22, con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Magnificat Calcio, in persona del Presidente Sig. Attilio Desiderio;

- con riferimento a tale tesseramento, lamentava il ricorrente che egli avrebbe voluto tesserarsi con la società calcistica di Chieti ma che “Purtroppo, a sua insaputa, il proprio nominativo risultava già tesserato con la associazione sportiva Magnificat Calcio di San Giovanni Teatino senza che nessuno lo avesse avviso o che avesse firmato il tesseramento (…) Dato che lo stesso non ha mai firmato il tesseramento per l’anno 2021-2022 con la Magnficat Calcio ASD, si allegano documento d’identità e patente di guida che portano la vera firma del Dell’Oso (all. 6-7), nonché tesseramento del Dell’Oso per la stagione 2020.2021 depositata presso la LND Abruzzo con firma vera (all. 8). Come si vedrà nelle produzioni allegate, nonché dalla procura e dal ricorso oggi presentato, la firma apposta sul modulo di tesseramento è totalmente differente da quelle prodotte con atti ufficiali (:..)”;

- la società Magnificat Calcio, pur ritualmente attinta dal ricorso, non si è costituita in giudizio;

- in data 13 ottobre 2021, la parte ricorrente, Andrea Dell’Oso, ha depositato atto di rinuncia al giudizio, chiedendo che il Tribunale adito dichiari la cessazione della materia del contendere;

- all’udienza del 18 ottobre 2021 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta per decisione.

Tutto ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che, in considerazione dell’atto di rinuncia depositato dalla parte ricorrente Andrea Dell’Oso, nel presente giudizio non si possa procedere a una valutazione nel merito in ordine a quanto invocato dal calciatore con il ricorso introduttivo e che il giudizio debba, pertanto, essere dichiarato estinto.

Nonostante il codice di Giustizia Sportiva non contenga alcuna disposizione che individui il provvedimento da emanare nel caso di rinuncia al ricorso, si ritiene che possa supplire in tale ipotesi il rinvio esterno contenuto nell’art. 2, comma 6 del CGS-FIGC, a mente del quale: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva».

A seguito di tale rinvio, sembra potersi applicare al processo instaurato dinanzi alla Giurisdizione Sportiva l’art. 306 c.p.c., che dispone: «Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interessa alla prosecuzione (…) Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo».

Nel presente giudizio, la società Magnificat Calcio non risulta essersi costituita, sicché, ai fini dell’estinzione disciplinata dall’art. 306 c.p.c., è sufficiente la regolare rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente.

La gravità dei fatti allegati nel ricorso introduttivo, la precisione delle circostanze indicate riguardo al disconoscimento della firma apposta sul modulo di tesseramento in nome e per conto del calciatore Dell’Oso, unitamente alla consistente significanza probatoria della documentazione depositata dal ricorrente a sostegno dell’originaria domanda e al fatto che, nella successiva manifestazione di rinuncia al ricorso, non è contenuta alcuna smentita o modifica di quanto originariamente denunciato riguardo al disconoscimento di tale firma, sono tutti elementi che impongono al Collegio di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, ex art. 89, comma 7, CGS – FIGC, adempimento che, peraltro, era stato espressamente richiesto dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio. Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, ex art. 89, comma 7, CGS - FIGC, in ordine alla apocrifia della firma del calciatore segnalata con l’originario ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giovanni Chiappiniello                                            Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 25 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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