F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2021/2022 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 11 del 16.07.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI e di VINCENZO FLAMINIO
Procedimento disciplinare a carico di NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI e di VINCENZO FLAMINIO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S, l’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e l’art. 23, comma 2 delle NOIF, in relazione alle disposizioni in tema di svolgimento dei tornei previsti dai Comunicati Ufficiali Settore Giovanile e Scolastico n.1 - n.11 e n.22 rispettivamente del 01.07.2019, del 2.8.2019 e del 7.09.2020 ed in ogni caso, stante l’emergenza Covid 19, anche in violazione del C.U. n 197/A FIGC del 20.5.2020 che disponeva l’interruzione definitiva dello svolgimento di competizioni dilettantistiche. Anche in riferimento al D.P.C.M del 17.5.2020, per aver organizzato - per la società ASD Club Levante 2017, pur in assenza di tesseramento regolare presso il S.T. della FIGC, nei mesi di giugno e luglio 2020 un torneo denominato “ terza Coppa della provincia annate 2005/06”, con la partecipazione di giovani calciatori senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC LND Liguria e senza ottemperare ai divieti derivanti dall’emergenza Covid 19;
- considerato che il sig. VINCENZO FLAMINIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S, l’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e l’art. 23, comma 2 delle NOIF, in relazione alle disposizioni in tema di svolgimento dei tornei previsti dai Comunicati Ufficiali Settore Giovanile e Scolastico n.1 - n.11 e n.22 rispettivamente del 01.07.2019, del 2.8.2019 e del 7.09.2020 ed in ogni caso, stante l’emergenza Covid 19, anche in violazione del C.U. n 197/A FIGC del 20.5.2020 che disponeva l’interruzione definitiva dello svolgimento di competizioni dilettantistiche. Anche in riferimento al D.P.C.M del 17.5.2020, per aver organizzato - per la società ASD Club Levante 2017, pur in assenza di tesseramento regolare presso il S.T. della FIGC- nei mesi di giugno e luglio 2020 un torneo denominato “ terza Coppa della provincia annate 2005/06”, con la partecipazione di giovani calciatori senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC LND Liguria e senza ottemperare ai divieti derivanti dall’emergenza Covid 19;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per entrambi i deferiti per mesi quattro;
- esaminata la memoria difensiva del Sig. Vincenzo Flaminio dell’11.5.2021;
- sentiti entrambi i deferiti all’odierna udienza;
Rilevato che:
- risulta comprovato e non contestato che nel mese di luglio 2020 si è svolto un torneo denominato “terza Coppa della Provincia” presso il campo sportivo “Padre Dionisio Sporting Club”;
- risulta altresì comprovato e non contestato che per l’organizzazione di tale torneo non è stata richiesta alcuna autorizzazione alla FIGC e che detto torneo si è svolto senza rispettare le disposizioni federali in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
- risulta altresì documentato, sulla base delle numerose deposizioni testimoniali assunte dalla Procura Federale, che il Sig. Barbieri si è adoperato attivamente per l’organizzazione di tale evento contattando numerosi giovani calciatori affinché vi partecipassero;
- parimenti documentata è la circostanza che al torneo in questione hanno partecipato molti dei giovani calciatori contattati da Barbieri i quali, successivamente allo svolgimento del torneo, sono stati tesserati per la ASD Club Levante 2017, società per la quale si è poi tesserato anche lo stesso Barbieri;
- risulta infine dimostrato dagli articoli di stampa pubblicati in relazione a tale evento che al torneo in questione hanno partecipato in qualità di allenatori sia il Sig. Barbieri (per la squadra “Das Porto”) sia il Sig. Flaminio (per la squadra “Scugnizzi”);
- Considerato che:
- ad avviso della Commissione sussistono elementi per ritenere che detta attività posta in essere dal Sig. Barbieri e dal Sig. Flaminio sia stata svolta non per interesse personale (o comunque al di fuori dell’ambito federale), bensì nella loro veste di allenatori tesserati all’Albo del Settore Tecnico della FIGC e comunque nell’interesse della società Levante, sicché si tratta di attività che assume rilievo disciplinare e rimane soggetta alle norme federali (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. IV, n. 95/CFA/2020-2021del 19.4.2021);
- supportano tale convincimento le circostanze che: a) il Sig. Barbieri, come già accertato da questa Commissione Disciplinare con decisione di cui al C.U. n. 302 del 9.4.2021 (non reclamata), ha svolto nel mese di giugno e luglio 2020 attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento di giocatori presso la ASD Club Levante 2017; b) numerosi giocatori auditi dalla Procura Federale hanno dichiarato di essere stati espressamente invitati dal Barbieri a partecipare al torneo in questione nello stesso periodo di tempo in cui il medesimo Barbieri stava svolgendo detta attività di proselitismo; c) la connessione tra detta attività di proselitismo e l’invito al torneo è comprovata dalle fotografie che ritraggono, nel periodo di svolgimento della stessa competizione, i giocatori in questione con le maglie dell’ASD Club Levante 2017, che erano state consegnate loro dal Sig. Barbieri; d) il torneo si è svolto, con la partecipazione di Barbieri e di Flaminio, presso le strutture del “Padre Dionisio Sporting Club”, ove ha la propria sede e vi si allenava l’ASD Club Levante 2017; e) il Sig. Barbieri e i giocatori da lui coinvolti si sono tesserati per l’ASD Club Levante 2017 dopo la conclusione del torneo; f) il Sig. Flaminio risulta tesserato per l’ASD Club Levante sia nella s.s. 2019/20 sia nella s.s. 2020/21;
Ritenuto pertanto che:
- il torneo in oggetto, ancorché formalmente organizzato da una società non affiliata alla F.I.G.C., assume rilevanza in ambito federale con riferimento in particolare alle posizioni dei deferiti posto che tutti gli elementi sopra indicati conducono a ritenere che essi abbiano partecipato a tale evento al fine di favorire – anche indirettamente – gli interessi dell’ASD Club Levante 2017 e comunque con finalità riconducibili all’ambito federale;
- la responsabilità dei due deferiti va comunque differenziata in ragione del diverso grado di contributo all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento sportivo;
P.Q.M.
- dichiara il sig. NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi quattro;
- dichiara il sig. VINCENZO FLAMINIO responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due.