F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2021/2022 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 112 del 10.09.2021 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di NICOLA LAMI
Procedimento disciplinare a carico di NICOLA LAMI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. NICOLA LAMI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto nella s/s 2019/20 attività di allenatore in favore della società Prato Calcio a cinque senza essere tesserato presso la FIGC per la stessa società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del deferito;
Ritenuto che;
- i fatti sono documentalmente comprovati;
- quanto previsto dall’art. 14 del CU n. 1 della LND (che pone in capo alle Società il dovere di provvedere al tesseramento) non esonera l’allenatore dall’obbligo di verificare l’effettivo deposito della domanda di tesseramento e il relativo perfezionamento in base agli artt. 33 e 37, comma 1, Regolamento Settore Tecnico nonché all’art. 38 NOIF, tenuto conto anche del dovere di diligenza che, anche ai sensi dell’art. 4 CGS, incombe sull’allenatore il quale, per poter svolgere la propria attività, deve essere tesserato;
- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto del fatto che le attività sportive sono rimaste sospese a partire dal mese di marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19;
P.Q.M.
dichiara il sig. NICOLA LAMI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi tre.