F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2021/2022 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 112 del 10.09.2021 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di CARLOS CLAY FRANCA

Procedimento disciplinare a carico di CARLOS CLAY FRANCA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CARLOS CLAY FRANCA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto - per alcune partite nella s/s 2010/21 - attività di allenatore in favore della società U.S. Seregno Calcio 1913 pur essendo privo di tesseramento per lo svolgimento di tale attività;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

- esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che;

- i fatti sono documentalmente comprovati;

- quanto previsto dall’art. 14 del CU n. 1 della LND (che pone in capo alle Società il dovere di provvedere al tesseramento) non esonera l’allenatore dall’obbligo di verificare l’effettivo deposito della domanda di tesseramento e il relativo perfezionamento in base agli artt. 33 e 37, comma 1, Regolamento Settore Tecnico nonché all’art. 38 NOIF, tenuto conto anche del dovere di diligenza che, anche ai sensi dell’art. 4 CGS, incombe sull’allenatore il quale, per poter svolgere la propria attività, deve essere tesserato;

- risulta altresì infondata l’eccezione difensiva sollevata dal deferito secondo la quale l’efficacia del tesseramento decorrerebbe dal “caricamento” sull’apposito sito internet della relativa richiesta anche in mancanza del deposito dell’accordo economico per effettuare il quale vi sarebbero 20 giorni di tempo dalla data di sua sottoscrizione;

- la tesi difensiva del deferito non può essere condivisa in quanto il tesseramento per essere valido e produttivo di effetti deve essere completo anche della documentazione economica (e in particolare dell’accordo economico), come ribadito dal CU n. 1 LND s.s. 2020/21 che impone il deposito dell’accordo economico anche in caso di attività prestata a titolo gratuito (nello stesso senso cfr. T.F.N., decisione n. 19 del 4.8.2021);

P.Q.M.

dichiara il sig. CARLOS CLAY FRANCA responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due.

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