F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2021/2022 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 112 del 10.09.2021 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO PASTORINO
Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO PASTORINO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. ROBERTO PASTORINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 33, 37 e 39, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art 38, comma 1 delle NOIF e dall’art 44, comma 1, del Regolamento L.N.D nella s/s 2019/20 - per aver svolto attività di allenatore in favore della società U.S.D. Ovadese Silvanese senza essere tesserato regolarmente per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del deferito;
Ritenuto che:
- i fatti sono documentalmente comprovati;
- quanto previsto dall’art. 14 del CU n. 1 della LND (che pone in capo alle Società il dovere di provvedere al tesseramento) non esonera l’allenatore dall’obbligo di verificare l’effettivo deposito della domanda di tesseramento e il relativo perfezionamento in base agli artt. 33 e 37, comma 1, Regolamento Settore Tecnico nonché all’art. 38 NOIF, tenuto conto anche del dovere di diligenza che, anche ai sensi dell’art. 4 CGS, incombe sull’allenatore il quale, per poter svolgere la propria attività, deve essere tesserato;
- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto del breve periodo di tempo nel quale il deferito ha svolto in assenza di tesseramento la propria attività (che ha preso avvio in data 30 ottobre 2019), nonché della circostanza che le attività sportive sono rimaste sospese a partire dal mese di marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19;
P.Q.M.
dichiara il sig. ROBERTO PASTORINO responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due.