F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 045/CSA pubblicata il 26 Ottobre 2021- Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

Decisione n. 045/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 029/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

PRIMA SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 029/CSA/2021-2022 proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. in data 30.09.2021 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Marcel BUCHEL in relazione alla gara Ascoli/Brescia del 25.09.2021 dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.9.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2021, l’Avv. Paolo Del Vecchio e udita l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

CONSIDERATO IN FATTO

La società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Marcel BUCHEL, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Ascoli/Brescia del 25.9.2021.

Con la predetta decisione, il giudice sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

A tale proposito il Giudice è intervenuto su un referto arbitrale che parlava espressamente di “Condotta violenta - A fine gara, all’interno del tdg all’altezza della linea mediana lato panchine, il n. 77 Buchel Marcel, arrivava da dietro verso il n. 29 Pajac e con entrambe le mani lo colpiva con forza e lo spingeva all’altezza del collo, facendolo cadere a terra senza conseguenze”.

Il Giudice Sportivo, invece, motivava la squalifica di due giornate effettive di gara: “…per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con foga un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da due a una giornata di squalifica ed in subordine, la commutazione in ammenda della seconda giornata di squalifica.

La società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. ritiene la sanzione irrogata dal giudice sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di condotta antisportiva atteso che il gesto è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversa. Si è trattato, nella circostanza, di un comportamento frutto di frustrazione e tensione dovuto al fatto che la squadra dell’Ascoli vinceva per 2-0 ed era stata poi “rimontata” fino a perdere per 2 a 3.

Inoltre, il gesto non aveva alcun intento lesivo dell’incolumità fisica dell’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 ottobre 2021, è comparsa per la parte reclamante l’Avv. Monica Fiorillo, la quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, pur essendo consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito anche Codice), riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non può non rilevare, in via preliminare, che la funzione del direttore di gara è quella di descrivere il fatto nel modo più puntuale possibile, ma non quella di qualificare la condotta, compito che spetta esclusivamente agli organi di giustizia sportiva.

Pertanto, bene ha fatto il giudice di prime cure a “riportare” i fatti nell’ambito della condotta antisportiva di cui all’art. 39 del Codice.

Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Il Codice prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata minima di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva mentre, nel caso di condotta violenta, la squalifica ha una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti.

A tal riguardo, giova precisare che la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)

Nel caso de quo ai fini della più mite qualificazione della condotta come gravemente antisportiva ha concorso il fatto che si è trattato di una spinta a fine partita, per lo più ascrivibile ad un particolare momento di delusione per aver perso la partita.

Nessun dubbio residua sulla qualificazione del comportamento in addebito ai sensi del disposto di cui all’articolo 39 del Codice essendo evidente la plateale violazione delle regole che governano il comportamento dei calciatori sul terreno di gioco, violazione nella specie consumata con un’azione che, per la sua veemenza, si pone ai confini con la condotta violenta, come sopra qualificata.  A questo punto compito di questa Corte è quello di stabilire l’eventuale concorso di circostanze attenuanti che possano condurre ad un ridimensionamento dei fatti in contestazione.

Sul punto, il Collegio non ritiene sussistano i presupposti per un’attenuazione della misura punitiva della sanzione comminata, non rivelandosi utile la giurisprudenza citata dai legali della reclamante.

In merito al caso Osimhen si trattava di un gesto antisportivo a gioco in svolgimento, mentre la squalifica per 3 giornate effettive di gara del calciatore Palombi Cristiano partiva da una qualificazione di condotta violenta e in quel frangente questa Corte ritenne giusto riformarla in ottemperanza al principio di proporzionalità, riducendola a due giornate.

In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dell’episodio che aveva portato all’espulsione del calciatore Palombi Cristiano al 48’ minuto del secondo tempo regolamentare, ritenne che fosse stata riportata nella decisione di primo grado, per un mero disguido, una condotta leggermente diversa da quella “refertata” dal direttore di gara, il quale aveva parlato di “gomitata al petto di media intensità” che non aveva lasciato conseguenze al calciatore avversario. Il Giudice sportivo, nel comminare le tre giornate di squalifica, parlò, invece, di “gomitata al volto”, cosa ben diversa e molto più grave.

Anche il caso della Vibonese non pare calzante, anche perché nel caso che oggi ci occupa parliamo di calciatori professionisti del campionato di serie B, e onestamente non sembra comprensibile un atteggiamento come quello del Buchel a partita conclusa.

La circostanza citata dalla difesa, e cioè il fatto che Buchel e Pajac si siano “punzecchiati” durante tutta la partita, nemmeno vale ad attenuare la gravità dei fatti, costituendo semmai indice di un comportamento scorretto protrattosi per un ampio torno di tempo e sfociato, quasi con premeditazione, in un gesto di mirata “vendetta”.

In definitiva, non si ravvisano attenuanti rispetto alla qualificazione di condotta gravemente antisportiva.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può, dunque, che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. deve essere respinto

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore, con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                             IL VICE PRESIDENTE

Paolo Del Vecchio                                                           Umberto Maiello 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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