F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 049/CSA pubblicata il 28 Ottobre 2021 – società Potenza Calcio S.r.l.

Decisione n. 049/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 037/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Mauro Sferrazza - Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 037/CSA/2021-2022, proposto dalla società Potenza Calcio S.r.l. in data 6 ottobre 2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 58/DIV del 5 ottobre 2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 15 ottobre 2021, il Cons. Nicola Durante e udito per la reclamante il Dott. Federico Sibillano, nonché sentito l’arbitro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore del Potenza Ricci Manuel, ex art. 38 CGS, in relazione alla gara di Lega Pro Vibonese-Potenza del 3 ottobre 2021, “per aver tenuto, al 34° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco, con la gamba alta all’altezza del costato e con i tacchetti esposti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario”.

Il reclamo assume la corretta qualificazione dell’illecito come condotta antisportiva ex art. 39 CGS, osservando che il fallo è occorso sugli sviluppi di un’azione di gioco ed ad opera di un giocatore, il quale, “rivolto con lo sguardo alla sfera e accortosi che la stessa stava per cadere alle sue spalle, iniziava a voltarsi alzando la gamba per intercettarla. Tuttavia, nel mantenere lo sguardo rivolto verso in pallone anche durante la torsione, il Ricci non si accorgeva che alle sue spalle sopraggiungeva un avversario che veniva così involontariamente colpito dalla gamba del Ricci crollando al suolo”.

Quindi, chiede di rideterminare la sanzione:

a) in via principale, nella squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara, con riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 2, CGS;

b) in via subordinata, nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara;

c) in via ancor più gradata e laddove non si ravvisino gli estremi per la riqualificazione giuridica del fatto, nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, unitamente ad una sanzione pecuniaria accessoria.

Nel corso della camera di consiglio ed ai fini dell’esatta descrizione del fatto, il collegio ha audito l’arbitro Mario Saia, il quale ha dichiarato che non è compito suo valutare l’intenzionalità di un fallo, né può dirlo con certezza, ma che comunque, a suo parere, la dinamica del fallo e la foga agonistica dell’azione non lo lasciano credere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel rapporto arbitrale, si legge che il calciatore n. 10 del Potenza Ricci Manuel, 34° minuto del 1° tempo di gioco “contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica con il pallone a distanza di gioco, con vigoria sproporzionata interviene in ritardo colpendo con la gamba alta e tacchetti esposti un avversario all’altezza del costato”.

Per tale fatto, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, “in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario”.

Ciò premesso, in punto di corretta qualificazione giuridica dell’illecito, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.U. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Orbene, osserva il collegio che la fattispecie in esame rientra nella fattispecie meno grave della condotta antigiuridica, avuto conto sia del referto – dove si descrive un intervento avvenuto “in ritardo” e “con “vigoria sproporzionata”: sintomi, entrambi, di un comportamento scomposto e gravemente colpevole, ma non certo intenzionale – sia delle su riportate dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione in camera di consiglio. Pertanto, la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, irrogata dal primo giudice, può ben ridursi a 2 (due) giornate di squalifica effettiva, in accoglimento della domanda subordinata. Va viceversa respinta la domanda principale, di riduzione ad 1 (una) giornata di squalifica, avuta presente la gravità del gesto, potenzialmente idoneo, sempre secondo il referto, a mettere “a rischio l’incolumità fisica” dell’avversario.

Dispone trattenersi la tassa reclamo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                  Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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