F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 047/CSA pubblicata il 27 Ottobre 2021- A.C.D. Città Di Sant’Agata

 

Decisione n. 047/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 030/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 030/CSA/2021-2022, proposto dalla A.C.D. Città Di Sant’Agata, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 20 del 29.09.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.10.2021, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La A.C.D. Città Di Sant’Agata ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 20 del 29.09.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Cittanova/Sant’Agata del 26.09.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il proprio provvedimento: “Per avere, propri calciatori, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato il contatto fisico con i calciatori avversari senza riuscirvi per l'intervento dei propri dirigenti e delle Forze dell'Ordine. Sanzione così determinata in considerazione del fattivo comportamento dei propri dirigenti”.  

La reclamante ha dedotto l’estraneità dei propri tesserati rispetto agli addebiti, sostenendo che la responsabilità degli accadimenti sarebbe ascrivibile all’allenatore del Cittanova - Sig. Francesco Di Gaetano, che, nonostante la squalifica, si sarebbe trovato nella stanza attigua agli spogliatoi - e che, unitamente ai calciatori della medesima associazione sportiva, avrebbe insultato gli atleti della A.C.D. Sant’Agata e tentato di entrare in contatto con loro; in tale frangente, inoltre, un soggetto non identificato avrebbe posizionato una lettiga davanti alla porta dello spogliatoio degli ospiti per impedire alla squadra di farvi ingresso.

Conclusivamente, la reclamante ha chiesto l’annullamento/revoca della sanzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dal referto del Direttore di gara emerge che “Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, vi è stato un accenno di rissa tra le due squadre contendenti che, dopo pochi minuti, veniva prontamente sedato dall'intervento delle forze dell'ordine”. 

Detto referto è stato integrato successivamente dall’Arbitro, il quale dapprima ha precisato

“che al termine della partita, nello spazio antistante gli spogliatoi vi era un accenno di rissa tra le squadre contendenti che veniva, dopo pochi minuti, sedato dall' intervento delle forze dell'ordine. In tal senso, nell' arco di tale frangente, i giocatori si insultavano tra di loro rivolgendosi espressioni intimidatorie ed ingiuriose ovvero tentavano di "venire alle mani" non riuscendovi perché trattenuti dai dirigenti di entrambi le parti” e in seguito che “A maggior chiarimento del supplemento di gara inviato in relazione alla gara in oggetto. Preciso che, vista la situazione confusionale, non sono riuscito a sentire con precisione le frasi offensive che le squadre si rivolgevano tra di loro”.

La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, secondo cui i propri tesserati sarebbero stati solamente vittime delle aggressioni verbali di soggetti riconducibili al Cittanova, non trova riscontro nei documenti ufficiali di gara - peraltro integrati per ben due volte dall’Arbitro - i quali, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla A.C.D. Città Di Sant’Agata deve essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta dei suoi tesserati e congrua la quantificazione dell’ammenda operata dal Giudice Sportivo, inflitta - peraltro - anche alla società sportiva Cittanova nella medesima entità per i medesimi fatti (€ 700 di cui presumibilmente € 200 per mancanza di assistenza medica) ed in misura contenuta in considerazione del fattivo comportamento dei dirigenti di entrambe le società sportive. Appare comunque necessario fare chiarezza sulle asserzioni della reclamante circa la indebita presenza dell’allenatore del Cittanova Sig. Francesco Di Gaetano, seppur asseritamente squalificato, nella stanza attigua agli spogliatoi e sul suo comportamento, nonché sulla identità e sulla condotta della persona che avrebbe posizionato una lettiga davanti alla porta dello spogliatoio del Sant’Agata per impedire alla squadra di farvi ingresso. A tal fine, si dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale per gli accertamenti di relativa competenza.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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