LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 LND del 30.09.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca SAMPIETRO/ACR MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca SAMPIETRO/ACR MESSINA SSD ARL

La Commissione Accordi Economici: 

letto il ricorso del calciatore SANPIETRO Gianluca , regolarmente trasmesso alla Società A.C.R. MESSINA SSD ARL  via p.e.c. in data 11.01.2020 in atti con il quale esponeva: a) di aver concluso con la Società indicata un accordo economico sottoscritto il 19/07/2019 e regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) di aver svolto correttamente l’attività sportiva fino al mese di marzo 2020 compreso; c) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva menzionata la sola somma di € 21.000,00 ( fino al mese di febbraio ) residuando la minor somma di € 9.000,00; d) che in ragione del Protocollo d’Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile pubblicato con Circolare n. 29 del 22.10.2020 che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all’80% di quanto pattuito nell’accordo economico, il calciatore ricorrente è ancora creditore verso la società  A.C.R. MESSINA SSD ARL  della somma di € 2.400,00 ( pari alla differenza tra l’importo della mensilità di marzo 2020 di € 3.000,00, detratta l’indennità governativa di € 600,00 ricevuta nel mese di marzo 2020,.

letta la memoria del 10.02.2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. inviata al ricorrente in pari data (in atti) con la quale chiede di rigettare in toto ogni richiesta da parte del calciatore Sanpietro Gianluca in quanto l’accordo economico da tenere in considerazione è il secondo sottoscritto, che prevede per la stagione 2019/2020 la corresponsione di euro 21.000,00, somma che effettivamente è stata corrisposta dalla Società al calciatore, o, in via subordinata, di rimodulare l’importo richiesto dal ricorrente;

Considerato

che, poiché dagli atti emergeva che le parti in data  20/12/2019 avevano sottoscritto un nuovo accordo economico pluriennale, regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 21.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 40.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021, questa Commissione Accordi Economici, in data 24 maggio 2021, tenendo conto che la somma degli importi previsti dai due accordi economici sottoscritti e depositati per la stagione sportiva 2019/2020 risultava superiore all’importo massimo previsto dalla normativa vigente, trasmetteva gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza.

letta la relazione della Procura Federale del 09 luglio 2021;

letta la memoria dell’avvocato Nicola Paolini, difensore del calciatore Gianluca Sampietro dell’08.09.2021;

Osserva

Le parti, come emerge dagli atti allegati, risultano aver sottoscritto due accordi economici: uno in data 19.07.2019( cfr. Allegato 7 ) ed altro in data  20.12.2019 ( cfr. Allegato 10). Il primo accordo prevedeva la corresponsione lorda di € 30.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020, il secondo prevedeva la corresponsione lorda di € 21.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020 e di € 40.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021. Il ricorso del calciatore fa riferimento al primo accordo economico in ragione del quale chiede che gli sia riconosciuto un credito di € 2.400,00, mentre la società A.C.R. MESSINA SSD ARL nel suo atto di costituzione fa riferimento al secondo accordo sicché perviene alla conclusione che è il calciatore debitore della società avendo percepito al netto la somma di € 21.000,00 mentre l’accordo economico prevedeva la corresponsione della medesima somma, ma al lordo.

La Commissione, conformemente al parere della Procura Federale, ritiene che il secondo accordo economico sia invalido prevedendo lo stesso la somma di € 40.000,00, somma superiore a quella prevista dall’art. 94 ter n. 6 delle N.O.I.F. che stabilisce che gli accordi economici concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale non potranno prevedere importi superiori ad € 30.868,00. Né ricorre l’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 94 ter N.O.I.F. non prevedendo l’accordo intercorso tra le parti la determinazione di un’indennità ulteriore per la durata pluriennale dell’accordo, limitandosi alla sola indicazione delle somme dovute per i rispettivi anni di contratto. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 94 ter n. 8 il secondo accordo economico sottoscritto in data 20.12.2019 deve ritenersi nullo e privo di ogni efficacia.

E, pertanto, è al primo accordo economico intervenuto tra le parti che occorre far riferimento per l’applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020 il cui art. 3, lettera a) prevede : “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”,  e alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

Il calciatore ha percepito complessivamente dalla società la somma di € 21.000,00 e considerando che lo stesso ha introitato € 10.000,00 nell’anno solare 2019- somma non soggetta a tassazione non concorrendo alla formazione del reddito – e che della restante somma di € 20.000, da versarsi nel 2020 quella di  € 10.000,00 non è soggetta a tassazione e l’ulteriore somma di € 10.000,00 è soggetta alla ritenuta alla fonte del 23% , il valore netto di cui tener conto è pari ad € 7.700,00. Al valore netto complessivo di € 27.700,00 va detratta la somma di € 600,00 di indennità governativa e, pertanto, l’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico intervenuto tra le parti in data 19.07.2019 è pari ad € 21.680,00 di cui il calciatore ha già percepito la somma di € 21.000,00

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società A.C.R. MESSINA SSD ARL  al Sig. Gianluca SAMPIETRO la somma di €.2.400,00 per le causali indicate in narrativa. 

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it  Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 

 

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