LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 LND del 07.07.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LUISE/A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925

 

RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LUISE/A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Luigi LUISE, regolarmente trasmesso alla A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925 in data 06/05/2021 per la stagione sportiva 2020/2021; ritenuto che la A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925 non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. 

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell’udienza del 24/06/2021 tenutasi presso la sede della LND a Roma si è presentato solo il calciatore rappresentato dall’Avv. Federico Schiavoni, la Società non

costituita non si è presentata. Letti i passi salienti del ricorso, considerato che l’Accordo Economico sottoscritto stabiliva un compenso annuo di € 7.500,00 dal 1/9/2020 fino al 30/0672021, che il giocatore è stato inserito nelle liste di svincolo in data 07/01/2021 la somma dovuta è stata calcolata in € 3.000,00. IL calciatore dichiara di aver percepito dalla Società € 750,00 e indennità governative per un totale di € 1.500,00 pertanto residuano € 750,00.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici dichiara dovuto dalla A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925 al Sig. Luigi LUISE la somma di Euro 750,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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