Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92 del 02/011/2021 – ASCD Verbania/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Giovanni Russo

Decisione n. 92
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Cristina Mazzamauro - Relatrice
Giovanni Iannini
Laura Santoro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2021, presentato, in data 12 aprile 2021, dalla ASCD Verbania, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Nucera del Foro di Milano, presso il cui studio in Busto Arsizio, Corso XX Settembre, n. 19, è elettivamente domiciliata,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, presso il cui studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, è elettivamente domiciliata,
nonché contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del legale rappresentante pro tempore,
e contro
il sig. Giovanni Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Schiavoni del Foro di Teramo, con elezione di domicilio presso lo studio del nominato legale in Teramo, alla Fraz.ne San Nicolò a Tordino, Via L. Da Vinci, n. 29,
avverso
la decisione n. 25/TFN-SVN del 12 marzo 2021, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ha respinto il reclamo del 3 febbraio 2021 proposto dalla ASCD Verbania contro la decisione CAE n. 12 bis /2020-2021 (C.U. n. 181 del 27 gennaio 2021), che dichiarava l’odierna ricorrente debitrice della somma di €4.200,00 in favore del Sig. Giovanni Russo, ex calciatore tesserato per la medesima società, con riferimento al campionato Nazionale LND, stagione 2019/2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 12 luglio 2021, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - ASCD Verbania - avv. Mauro Nucera, nonché l'avv. Noemi Tsuno, in sostituzione dell'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; uditi, inoltre, l'avv. Federico Schiavoni, per il resistente sig. Giovanni Russo, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, presenti personalmente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Cristina Mazzamauro.
Ritenuto in fatto
1. In data 25 ottobre 2019, la ASCD Verbania ed il calciatore Giovanni Russo hanno stipulato un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, delle NOIF, che prevedeva, in favore del calciatore, un compenso annuo pari ad € 16.000,00. In particolare, si legge nell’accordo economico de quo: “il Sig. Russo Giovanni si impegna, nella sua qualità di calciatore non professionista (…) a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal 01 settembre 2019 e fino al 30 giugno 2020 (…)”. “Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. m) del TUIR: Euro16.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020”.
2. In data 9 marzo 2020, a causa della nota emergenza sanitaria da Covid-19, tutti i campionati di calcio, compresi quelli dilettantistici, venivano sospesi ed il successivo 20 maggio 2020 la FIGC, in accordo con la LND, disponeva la sospensione definitiva dell’attività dilettantistica per la stagione 2019/2020 (Comunicato Ufficiale n. 197/A).
3. Perdurando lo stato emergenziale e le note conseguenze negative per i club, derivanti dai mancati introiti funzionali alla copertura degli ordinari costi di gestione, la LND e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) hanno stipulato, in data 24 settembre 2020, un Protocollo d’Intesa “nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase (…) che sta attraversando il paese in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. Sulla scorta di questa premessa, la LND e l’AIC hanno definito le linee guida “al fine di contemperare gli interessi economici di società e tesserati ed evitare l’insorgere di contenziosi ed agevolare la ripresa dell’attività agonistica nella stagione 2020/2021”.
4. In merito alla tematica dei compensi maturati dai Calciatori e dalle Calciatrici nella stagione sportiva 2019/2020, le Parti stipulanti il citato Protocollo d’Intesa hanno ritenuto garantito un bilanciato ed equo contemperamento degli interessi, stabilendo quanto segue:
a) “Per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità (…). Qualora l’importo dovuto dalla Società dovesse superare la somma di € 1.000,00, il pagamento dovrà avvenire in due rate di uguale importo. Restano salvi eventuali accordi precedentemente intercorsi tra Club e Calciatori e/o Calciatrici. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 15 novembre 2020. In caso di due rate, la seconda dovrà essere versata entro il 15 gennaio 2021. Per le Società partecipanti al Campionato di Serie C Femminile il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 15 novembre 2020. In caso di due rate, la seconda dovrà essere versata entro il 15 gennaio 2021.
b) In caso di adempimento del pagamento di quanto disposto dalla lettera sub a), il Calciatore e/o la Calciatrice dovranno rinunciare ai residui ratei previsti dagli accordi economici intercorrenti fra le parti per tutti i mesi successivi ed eventualmente maturati sino al termine della stagione sportiva 2019/2020;
c) a parziale copertura del restante compenso, maturato e non corrisposto dal club sulla base della previsione della lettera a) - detratto quanto eventualmente ulteriormente percepito dal tesserato per le mensilità di aprile e di maggio in ragione delle previsioni del c.d. “Decreto Rilancio” - sarà erogata una indennità attraverso un Fondo Federale Emergenziale di Solidarietà”.
5. In applicazione del criterio equitativo contenuto nelle linee guida del Protocollo d’Intesa, il sig. Giovanni Russo, calciatore tesserato con la Società ASCD Verbania, adiva la Commissione Accordi Economici della LND (CAE) e, sulla premessa che la Società ASCD Verbania, per la stagione sportiva menzionata, aveva corrisposto la sola somma di € 8.000,00, chiedeva la condanna del Club al pagamento della restante somma ancora dovuta, in applicazione delle previsioni contenute nel Protocollo d’Intesa ed in ragione del richiamato accordo economico.
6. La Commissione Accordi Economici condannava la compagine sportiva al pagamento di € 4.200,00, quale importo ritenuto di equità e di giustizia, al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti di causa.
7. Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici, la ASCD Verbania proponeva gravame innanzi al Tribunale Federale - Sez. Vertenze Economiche, che si concludeva con la conferma del provvedimento di primo grado e con le seguenti motivazioni: “Il protocollo di intesa tra LND e AIC del 25.09.2020 deve infatti ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei propri rappresentanti. Il protocollo, infatti, alla stregua dei CCNL, si applica alle categorie con efficacia erga omnes. A ciò aggiungasi che, in ogni caso, il calciatore Russo è comunque rimasto a disposizione della società, anche per gli allenamenti, anche dopo la sospensione dei campionati del 9.03.2020 e fino al 30.06.2020. Ritenendo infine corretto il conteggio e quindi la posizione debitoria a carico della compagine sportiva” (Decisione n. 25 - 2020/2021, depositata in data 12 marzo 2021).
8. Con ricorso presentato in data 12 aprile 2021, la ASCD Verbania ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia avverso la Decisione n. 25 TFN - SVE del 12 marzo 2021.
8.1 A fondamento del proprio ricorso, la ASCD Verbania ha sostenuto che le previsioni contenute nel Protocollo d’Intesa non potevano essere per lei vincolanti, poiché non aveva partecipato ad alcuna riunione di Lega volta a determinare le citate Linee Guida. Osserva, inoltre, la compagine che il caso sottoposto al vaglio degli Organi di giustizia sportiva verteva su un accordo economico stipulato tra le parti, che per sua natura esclude ogni forma di lavoro autonomo e/o subordinato. Su tale assunto, il Club non condivide la prospettazione resa dal TFN, che equipara il Protocollo ad un contratto collettivo nazionale e, come tale, obbligatorio e vincolante con efficacia erga omnes.
Proseguendo nell’analisi del formulato gravame, la ASCD Verbania lamenta la violazione dello Statuto della LND, perché la Lega, senza avere alcun mandato e senza la convocazione dell’Assemblea (organo deliberativo sovrano della LND), ha sottoscritto con l’AIC il noto Protocollo del 25 settembre 2020. Secondo il Club, l’applicazione del Protocollo de quo da parte del TFN ha di fatto violato il diritto sussistente in capo allo stesso Club di poter ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze del calciatore. Diritto che, secondo il Club, risiede nell’art. 7 dell’accordo economico sottoscritto tra le parti, che così prevedeva: “ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze”.
8.2 La ricorrente ha concluso chiedendo la sospensione della esecutività del provvedimento e, nel merito, la revoca e/o la dichiarazione della nullità e/o inefficacia della decisione impugnata nonché, in via subordinata, il rinvio all’organo di giustizia competente, previa enunciazione del principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice ad quem. In via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha chiesto, in parziale riforma della decisione impugnata, di dichiarare dovuto dall’ASCD Verbania, in favore del sig. Giovani Russo, l’importo di € 1.999,89.
9. Si è costituito il sig. Giovanni Russo, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, dedotta anche l’infondatezza, ne ha chiesto il rigetto. Con il favore delle spese.
10. Si è costituita, altresì, la FIGC, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e, rilevata l’infondatezza dei motivi, insistendo per il rigetto. Con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
In esito all’udienza del 12 luglio 2021, sentiti i difensori delle parti, in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.
Considerato in diritto
La ASCD Verbania, con il proprio ricorso, ha impugnato la decisione n. 25/TFN-SVN del 12 marzo 2021, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - ha respinto il reclamo del 3 febbraio 2021 proposto dalla ASCD Verbania contro la decisione CAE n. 12 bis /2020-2021 (C.U. n. 181 del 27 gennaio 2021), che dichiarava l’odierna ricorrente debitrice della somma di €4.200,00 in favore del Sig. Giovanni Russo, ex calciatore tesserato per la medesima società, con riferimento al campionato Nazionale LND, stagione 2019/2020.
L’odierna ricorrente fonda il proprio ricorso essenzialmente sulla inapplicabilità nel caso concreto del citato Protocollo d’Intesa stipulato, in data 24 settembre 2020, fra la LND e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), perché non vincolante per gli associati e perché mai comunque messo in discussione e deliberato dall’organo assembleare della LND.
La censura della ricorrente è inammissibile, nella parte in cui contesta la legittimità del Protocollo d’Intesa, ed è comunque infondata.
La Società ricorrente non ha, infatti, mai impugnato il suddetto Protocollo, né appare chiara la finalizzazione delle censure articolate. Non è chiaro, in sostanza, se le stesse tendano ad incidere sulla legittimità del presupposto normativo (Protocollo e linee guida della LND) del provvedimento impugnato; tuttavia, anche qualora fosse questo l’intento della ricorrente, e, cioè, di incidere sulla legittimità delle norme presupposte, con i conseguenti riflessi sul provvedimento impugnato, si pone una preliminare valutazione di ammissibilità.
L’intera prospettazione del ricorso in esame pone, infatti, in discussione i limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia, ben rappresentati e delineati nell’art. 54 del CGS CONI.
Come più volte ricordato nella giurisprudenza di questo Collegio, il ricorso al CdG “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
In proposito, occorre anche ricordare che non qualsiasi vizio motivazionale è scrutinabile dal Collegio di Garanzia, bensì si richiede che:
a) Il vizio, ove esistente, possa condurre alla riforma della sentenza impugnata;
b) si tratti di un vizio atto ad attingere all’esistenza stessa della motivazione, quale si può ravvisare anche in caso di motivazione apparente, di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, ovvero, ancora, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
c) deve trattarsi di vizio che non consista in una mera decisione critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del ragionamento decisorio seguito dal Giudice di merito.
Ricordati i limiti del sindacato del CdG, non può trovare accoglimento la censura della Società, che non ha mai impugnato davanti agli organi federali il Protocollo che oggi ritiene illegittimo e non applicabile.
L’odierna ricorrente non ha, infatti, impugnato l’atto presupposto sulla quale il TFN ha fondato la propria decisione e del quale oggi contesta l’applicazione, giungendo a lamentare la violazione del principio di rappresentanza democratica interna della Lega e chiedendo l’intervento di questo Collegio.
Così ragionando, però, si perviene, da parte della ricorrente, a richiedere al Collegio di Garanzia dello Sport di interferire, attraverso l’esame di un singolo atto applicativo, sulla legittimità di atti non impugnati in precedenza ed oggetto della potestà normativa e di emanazione di atti generali, che è prerogativa degli appositi organi deliberanti, a maggior ragione laddove si tratti di introdurre disposizioni che attengono a scelte di politica generale (come, nel caso di specie, la gestione dei rapporti economici tra associati e calciatori), che possono essere censurati solo nei (limitati) casi disciplinati dalle norme federali.
Ciò detto, il Collegio ritiene comunque, nella specie, adeguatamente motivata la decisione del TFN-SVE del 12 marzo 2021, che risulta corrispondente a quanto emerso dal materiale istruttorio e probatorio del giudizio di primo e secondo grado, ed anche conforme alle norme applicabili.
Ed invero, l’art. 3 dello Statuto LND, al punto c), statuisce che la Lega “rappresenta le società associate nei rapporti con la FIGC, con le altre leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non”.
Da ciò consegue che la LND, così come la Lega di Serie A, di Serie B e la Lega Pro, assume il ruolo di rappresentanza delle società affiliate e, pertanto, a pieno titolo è titolare del potere di statuire o convenire regolamenti, protocolli e linee guida volti a tutelare gli interessi anche patrimoniali degli associati.
Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla LND con l’AIC, come indicato anche nelle premesse dello stesso, aveva lo scopo di contemperare gli interessi economici delle società e dei tesserati e dirimere le questioni economiche legate alla sospensione dei campionati, con l’obiettivo di consentire, in un momento particolarmente delicato, la sostenibilità del calcio dilettantistico e mitigare gli effetti della pandemia.
La circostanza - lamentata dalla ricorrente - che il singolo associato non abbia preso parte alla riunione per la determinazione del documento regolatorio non inficia certo i lavori della Lega cui l’associato, con la propria affiliazione, ha riconosciuto un potere di rappresentanza.
Il suddetto impianto non viene neanche messo in discussione dalle indennità governative che nel periodo emergenziale sono state elargite al fine di sopperire alle difficoltà economiche degli operatori nel periodo marzo/giugno 2020. Il fine solidaristico di tali versamenti e, quindi, non sostitutivo dei compensi dovuti, trova conferma nella normativa emergenziale rappresentata dal c.d. “Decreto Ristori”.
Quanto alla richiesta avanzata dalla Società di riduzione dell’importo dovuto, seppur non oggetto di indagine di questo Collegio, appare doveroso rilevare che non è stata mai versata in atti documentazione attestante la comunicazione del Club al calciatore della sospensione degli allenamenti in forma individuale, che per legge erano consentiti; ne consegue che, anche sotto tale profilo, il TFN ha operato una corretta valutazione dell’importo dovuto. Ed infatti, l’80% della somma di € 16.000,00, dovuta al calciatore in ragione del richiamato accordo economico, era pari ad € 12.800,00. Dalla somma de qua dovevano essere decurtati €8.000,00, già corrisposti al sig. Russo, nonché l’indennità governativa di € 600,00 (come indicato nel Protocollo) percepita nel mese di marzo, residuando ulteriori € 4.200,00.
Per tutto quanto sopra, il ricorso proposto dalla ASCD Verbania è in parte inammissibile e comunque è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Dichiara inammissibile e, comunque, infondato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, a favore del resistente sig. Giovanni Russo e compensate nei confronti della FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2021.
Il Presidente                      La Relatrice
F.to Dante D'Alessio         F.to Cristina Mazzamauro
Depositato in Roma, in data 2 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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