F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0033/CFA pubblicata il 05 Novembre 2021 (motivazioni) – S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l.-Sig. Giovanni Nicolazzi-FIGC-SSD arl Città di Mestre

 

Decisione/0033/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0032/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni - Presidente

Antonia Fiordelisi - Componente (relatore)

Sergio Della Rocca - Componente

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0032/CFA/2021-2022 proposto dalla Società S.S.D. Petrarca Calcio a 5 S.r.l.

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore

e contro

il Sig. Giovanni Nicolazzi

nonchè nei confronti della

SSDARL Città di Mestre

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione tesseramenti – Com. Uff. n. 10/TFN-ST del 23.9.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 27 ottobre 2021 l’Avv. Antonia Fiordelisi; uditi gli Avv.ti Michele Cozzone e Annalisa Roseti per la reclamante e gli Avv.ti Simone Roviera e Pierfilippo Capello per il calciatore Nicolazzi Giovanni.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il procedimento è stato originato dall’istanza di revoca del tesseramento in essere con la società S.S.D. Petrarca Calcio a 5, presentata in data 10 luglio 2021 dal calciatore Giovanni Nicolazzi e disposta in data 23 luglio 2021 con determinazione del Presidente Federale ex art. 42, comma 1/C NOIF.

Con ricorso del 22 agosto 2021, proposto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione tesseramenti, la S.S.D. Petrarca Calcio A 5 Srl richiedeva la declaratoria di nullità del provvedimento di svincolo ut supra adottato, deducendo l’illegittimità del provvedimento di revoca, per palese violazione del principio del contraddittorio a scapito della odierna ricorrente, nonché per il vulnus difensivo derivante dal silenzio-inadempimento serbato dalla F.I.G.C. verso la richiesta di accesso agli atti del procedimento presupposto, giusta istanza presentata in data 30 luglio 2021 dalla odierna ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il TFN – Sezione Tesseramenti, con decisione Com. Uff. n. 10/TFN-ST del 23.9.2021, dichiarava inammissibile il ricorso della S.S.D. Petrarca Calcio A 5  Srl  e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00).

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, va affrontata la eccezione di tardività sollevata nel corso della discussione orale dalla difesa della ricorrente in relazione alla tempestiva costituzione in giudizio del Sig. Giovanni Nicolazzi.

In punto di fatto, è avvenuto che il Sig. Nicolazzi si è costituito telematicamente in giudizio per mezzo dei suoi difensori, Avv.ti Roviera e Capello, depositando memoria di costituzione e risposta sabato 23 ottobre 2021, alle ore 17,54.

L’art. 103, comma 1, CGS prevede che il deposito di memoria di costituzione avvenga tre giorni prima della udienza e, quindi, trattandosi di termini “a ritroso”, la costituzione de qua sarebbe dovuta avvenire il primo giorno non festivo antecedente la scadenza, vale a dire il 22 ottobre 2021, secondo quanto previsto dall’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche ai termini a ritroso (Cass., Sez. VI n. 21335/17; Cass., Sez. VI n. 7608/20).

Atteso che il comma 4 dell’art. 52 CGS si occupa solo della scadenza “in avanti” che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell’ordinamento va infatti colmata con il rinvio esterno operato dall’art.3, comma 2, CGS, al Codice di giustizia del CONI, il quale all’art.2, comma 6, a sua volta dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”.

La questione è stata affrontata da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello che, con decisione n. 72/2020-2021, depositata il 18 gennaio 2021, ha ritenuto applicabile ai procedimenti dinanzi alla Corte Federale di Appello i principi giurisprudenziali formatisi sulla applicazione dell’art. 155 c.p.c..

Facendo corretta applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, il termine ultimo per depositare la memoria di costituzione e risposta andava quindi a scadere nella giornata del 22 ottobre 2021, giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, 23 ottobre 2021.

Ne consegue la declaratoria di tardività del deposito della memoria e degli atti allegati e di inutilizzabilità degli stessi.

Ciò premesso, va rilevato che le fattispecie di svincolo in ambito non professionistico sono espressamente tipizzate dall’art. 106 NOIF. Il sistema delle norme sportive appare poi completato dall’art. 42 (1) NOIF, che opera quale norma di chiusura e a mente della quale “Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: (…) c) per motivi di carattere eccezionale

sulla base di determinazione insindacabile del presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.”.

Il combinato disposto delle prefate norme organizzative appare dunque rivolto ad un assetto che non sembra consentire l’applicazione di principi dell’ordinamento statale che non siano espressamente richiamati dalle NOIF o che siano destinati a regolare ambiti del tutto non regolati dalle NOIF, stante la specialità e autonomia dell’ordinamento sportivo.

 Nello specifico, il provvedimento di svincolo disposto sulla base di “ determinazione insindacabile” del Presidente Federale - previa verifica della effettiva sussistenza di motivi di carattere eccezionale – è per sua natura esplicazione di un potere discrezionale che il legislatore ha inteso riservare, apertis verbis, alla valutazione esclusiva dell’organo di vertice della Federazione, non suscettibile di censure, opposizione e/o contraddittorio tra le parti, pertanto non sindacabile da parte di un organo della giustizia sportiva.

La ratio ispiratrice dell’istituto dello svincolo per motivi eccezionali, difatti, va nella direzione di tutela dei calciatori istanti, che per varie ragioni - nella maggior parte dei casi afferenti la loro sfera personale e/o familiare - versano in una condizione di disagio psico-fisico che renderebbe difficile, se non impossibile, la prosecuzione dell’attività calcistica con il sodalizio sportivo di appartenenza.

Ciò nell’ottica di assicurare il giusto equilibrio in situazioni in cui le società sono poste su un piano di supremazia rispetto al calciatore tesserato e, al contempo, garantire la piena applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nello svolgimento delle competizioni sportive.

Sulla base di tali premesse, il mancato coinvolgimento ab origine nel procedimento in esame della S.S.D. Petrarca Calcio A Cinque s.r.l. - che violerebbe il principio del contraddittorio con conseguente nullità ex tunc della statuita determinazione presidenziale non appare condivisibile dal Collegio, stante la ricorrenza (mai contestata dalla Società reclamante) della situazione eccezionale (factum principis) cui risulta eziologicamente collegato il provvedimento di svincolo del calciatore istante; difatti, le doglianze esposte dal Sig. Giovanni Nicolazzi nell’istanza tesa ad ottenere la revoca del tesseramento con l’odierna appellante, hanno trovato puntuale riscontro (per tabulas) nelle risultanze istruttorie della Procura federale, tant’è che il procedimento disciplinare a carico della dirigenza della società pescarese è stato definito con il c.d. patteggiamento delle sanzioni disciplinari; in altri termini, i provvedimenti sanzionatori (così come applicati e scontati dai soggetti deferiti dalla Procura Federale) sono stati richiesti e concordati dagli stessi incolpati con l’organo inquirente.

In punto di diritto, inoltre, il provvedimento de quo risulta legittimo in quanto adottato nel pieno rispetto del dettato di cui all’art. 42 NOIF, che sancisce – accertata l’esistenza di situazioni particolari (“motivi di carattere eccezionale”) – la facoltà in capo al Presidente Federale di adottare la determinazione di revoca del tesseramento, senza previsione di un contraddittorio preventivo tra le parti o altro specifico (non prescritto) adempimento formale.

Ma vi è di più; nell’ istruttoria espletata dall’organo apicale della F.I.G.C., oltre allo scrutinio del fascicolo di indagine della Procura Federale, è stato anche acquisito il parere (favorevole) della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Nazionale Calcio a Cinque che hanno condiviso la decisione del Presidente, sulla base dell’avvenuto accertamento dei fatti presupposti, stante la mancata previsione di ulteriori attività prodromiche.

D’altro canto, la tesi propugnata dall’odierna reclamante “(…) sulla ineludibile indispensabilità, nella procedura di revoca in parola, di coinvolgimento ab origine del Sodalizio detentore del tesseramento del giocatore istante”, determinerebbe un vero e proprio svuotamento di efficacia della disposizione di cui all’art. 42 NOIF e una conseguente vanificazione delle sopra descritte esigenze di tutela dei calciatori, sottese e tutelate dalla prefata norma.

Parimenti infondata deve ritenersi la tesi della nullità con effetto ex tunc del provvedimento di svincolo de quo conseguente all’ “ostinato e censurabile silenzio-inadempimento serbato dalla F.I.G.C. verso la richiesta di accesso agli atti” presentata dalla S.S.D. Petrarca Calcio A 5 Srl con nota pec del 30 Luglio 2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 e  dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.lgs. n. 97/2016 (cd. accesso civico generalizzato).

Secondo quanto precisato dalla odierna ricorrente, la richiesta di accesso agli atti era tesa “ al pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa delle situazioni giuridiche soggettive attive configurabili in capo alla Società istante, inevitabilmente lese con la determinazione assunta, nell’occasione, dal Presidente Federale”.

In materia di accesso agli atti - in disparte la controversa questione circa l’applicabilità della normativa di settore agli apparati di governo o di decisione delle organizzazioni sportive in ambito federale, su cui pur giova richiamare la recente sentenza del Tar Lazio, Sezione Prima Ter, n. 06358/2021 del 7 ottobre 2021, che ha così deciso in merito al diniego  espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro: “A fronte della chiara indicazione delle norme richiamate nel senso della necessità che, nel caso di soggetti di diritto privato, il diritto di accesso sussista “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”) – preme evidenziare tempi e modalità di presentazione dei ricorsi tesi ad ottenere il riesame dei provvedimenti di diniego (espresso o tacito) degli uffici pubblici, rivenienti tanto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., quanto dal d.lgs. n. 33/2013, come novellato dal d.lgs. n. 97/2016.

Sul punto è utile richiamare la disposizione ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 che disciplina la fattispecie dell’accesso documentale (c.d. “accesso defensionale”): “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero richiedere, nello stesso termine (30 giorni dalla notifica del provvedimento espresso di diniego o dalla formazione del silenzio-diniego, n.d.r.) e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito che sia riesaminata la suddetta determinazione (…). Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 (CADA n.d.r.) nonché presso l’amministrazione resistente”. Ed ancora: “Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo” (art. 25, comma 5, legge 241/1990).

Quanto alla fattispecie ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come novellato dal d.lgs. n. 97/2016  (c.d. accesso civico generalizzato, modello FOIA), la mancata risposta dell’amministrazione nei trenta (30) giorni dalla presentazione dell’istanza assume valore di silenzio-inadempimento “con conseguente applicabilità del solo e diverso rito sul silenzio, disciplinato dall’art. 117 c.p.a.” (cfr. Tar Lazio, 28 luglio 2017, n. 9076). Analogamente si è espresso il Tar Campania che ha così motivato: “ l’art. 5 del decreto trasparenza impone l’obbligo all’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato, per cui l’eventuale “silenzio” rappresenta mera “inerzia”, un’ipotesi di silenzio-inadempimento che obbliga, quindi, il cittadino a rivolgersi al giudice amministrativo attivando il rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a.” (Sez. VI, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5901).

Altro tipo di rimedio giustiziale nei casi di diniego all’accesso civico (semplice o generalizzato) è il ricorso al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), di cui all’articolo 43 del decreto “Trasparenza” che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni (art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).

Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, il prefato motivo di gravame non può essere oggetto di riesame in questa sede.

In conclusione, e nei termini di cui in motivazione, la decisione del Tribunale deve essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.     

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

AntoniaFiordelisi                                                                    Mauro Mazzoni

                                                                                             

Depositato

 

Il SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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