F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 057/CSA pubblicata il 05 Novembre 2021 – U.S. Viterbese 1908 S.r.l.

Decisione n. 057/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 044/CSA/2021-2022 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino - Presidente (relatore)

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Mauro Sferrazza - Componente     

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

sul reclamo numero 044/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. VITERBESE 1908 S.R.L.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 69/Div del 12.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.10.2021, il Not. Pasquale

Marino e udito l’Avv. Gianluca Rodella per la ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. VITERBESE 1908 S.R.L., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (cfr. Com. Uff. n. 69/Div del 12.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C U.S. VITERBESE 1908 - US GROSSETO 1912 del 10.10.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha sanzionato la reclamante con l'ammenda di € 1.500,00 ed ha così motivato il provvedimento:

“per avere i suoi sostenitori, posto in essere fatti violenti, integranti pericolo per l'integrità pubblica, consistiti nel lancio sul terreno di gioco, all'83° circa della gara, di una bottiglia di acqua da 0,5 litri chiusa e semipiena”.  

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l'annullamento della sanzione, in quanto l'evento oggetto del provvedimento non sarebbe a in realtà avvenuto, avendo il giudice assunto la propria decisione unicamente in base alla segnalazione evidenziata nella "Sez.3" della relazione dei collaboratori della Procura Federale, segnalazione che non trova riscontro nei rapporti dell'arbitro e del delegato di Lega (che segnalano unicamente il lancio di una bottiglietta da parte dei sostenitori del Grosseto) e neppure nell'allegato alla predetta sezione, nella quale (diversamente dalla semplice segnalazione) la descrizione dell'evento segnalato viene attribuito ai "tifosi ospiti".

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 22 ottobre 2021, non è comparsa la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso meriti totale accoglimento.

La "Sez. 3" dei moduli di redazione delle relazioni del collaboratori della procura Federale costituisce segnalazione introduttiva di un evento disciplinarmente rilevante, la cui descrizione trova allocazione nell'allegato alla sezione medesima ed in tale sede assume il rango di mezzo di prova. Dall'esame di tali documenti trova piena conferma la tesi della reclamante, peraltro rafforzata dalla constatata inesistenza di analoga segnalazione negli altri atti ufficiali.

Di conseguenza la base documentale del provvedimento in esame appare essere un mero errore materiale.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

   

                                                                            IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                                                                               Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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