F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 053/CSA pubblicata il 03 Novembre 2021 – società A.S.D. Torres
Decisione n. 053/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 046/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonella Arpini - Componente (relatore
Franco Di Mario - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 046/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Torres, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2021, l’Avv. Antonella Arpini;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Torres ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Alfonso Greco, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 29 del 13.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone G, Cynthia Alablonga /Torres del 10.10.2021.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha irrogato all’allenatore della ASD Torres, Sig. Greco, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara protestando avverso una sua decisione, allontanato”.
La società reclamante, con l’atto di gravame, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione o, in via meramente subordinata, la sua riduzione.
Secondo la tesi della società reclamante, il proprio tesserato sarebbe entrato sul terreno di gioco, senza però proferire alcuna frase irriguardosa.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 ottobre 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, la Corte ritiene di prescindere dai profili di inammissibilità del reclamo per l’evidente carenza di indicazione dei motivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 4, CGS in considerazione dell’infondatezza del gravame nei termini appresso indicati.
Occorre precisare che, nella sua materialità, la condotta serbata dall’allenatore, Sig. Greco, risulta documentalmente comprovata dagli atti ufficiali di gara, aventi valore di piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S.
Come emerge dal referto dell’Assistente Arbitrale, al 43’ del secondo tempo, l’allenatore della Torres, Sig. Greco, entrava sul terreno di gioco per circa 2 metri e protestava nei confronti di una decisione del direttore di gara, rivolgendogli una frase ingiuriosa.
A fronte di tale pacifica ricostruzione, la reclamante si è limitata ad offrire una prospettazione alternativa dei fatti, del tutto disancorata dalle risultanze degli atti di gara e priva di qualsivoglia elemento di riscontro, al solo fine di pervenire ad una mitigazione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
Alla luce di quanto precede, trovando applicazione l’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, nel minimo edittale ivi previsto, appare congrua e condivisibile.
Sulla base di quanto precede il reclamo proposto dalla Società Torres deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce