F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 054/CSA pubblicata il 05 Novembre 2021 – S.S.D. Napoli Femminile a r.l.
Decisione n. 054/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 049/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 049/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.D. Napoli Femminile a r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 33/DCF del 12.10.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2021, il Dott. Alberto Urso e udito il Dott. Bruno Iovino per la società S.S.D. Napoli Femminile a r.l.;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.S.D. Napoli Femminile a r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 33/DCF del 12.10.2021, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Femminile Juventus/Napoli del 9.10.2021.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società l’ammenda di € 2.000,00 e al Dirigente accompagnatore ufficiale conseguente ammonizione a fronte della contestata violazione delle norme di cui al Com. Uff. n. 306/A del 18.06.2021 (“Regolamento campionato Serie A TimVision D.C.F.”), che stabilisce alla lett. A), punto 7 -“Partecipazione delle calciatrici”, l’obbligo di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che abbiano i requisiti indicati per le calciatrici c.d. “formate”.
Nella specie, il Giudice Sportivo ha rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società S.S.D. Napoli Calcio Femminile risultavano schierate solo dieci calciatrici in possesso dei prescritti requisiti di età e tesseramento. Per questo, considerato che per tali infrazioni la suddetta lett. A), punto 7 del Regolamento prevede la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S. e rilevato che il risultato di gara maturato sul campo era stato di due a zero per la squadra avversaria, il giudice di primo grado ha applicato la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a carico della Società e la correlata ammonizione in capo al Dirigente accompagnatore ufficiale.
La reclamante ha chiesto nella presente sede l’annullamento della decisione deducendone l’erroneità, atteso che la S.S.D. Napoli Femminile aveva effettivamente schierato nella gara controversa undici giocatrici c.d. “formate”. Il Giudice Sportivo avrebbe trascurato in specie la partecipazione alla gara della calciatrice Kuenrath Melanie, che ben possiederebbe i requisiti delle calciatrici “formate”, essendo nata il 23.02.1999 ed essendo stata tesserata per società affiliate alla F.I.G.C. entro il 23° anno di età per un periodo continuativo di 51 mesi e 95 giorni, superiore a quello di 48 mesi prescritto dal Regolamento.
A corredo delle proprie deduzioni la reclamante ha prodotto copia del Passaporto sportivo della calciatrice.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 ottobre 2021 è comparso per la parte reclamante il Segretario Generale Dott. Bruno Iovino, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, con conseguente annullamento della decisione sanzionatoria adottata dal Giudice Sportivo.
Il Com. Uff. F.I.G.C. n. 306/A del 18.06.2021, recante il suddetto Regolamento del Campionato D.C.F., prevede alla lett. A), punto 7 che “Le società di Serie A dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:
- che entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla
F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato; ovvero
- nate dopo l’anno 2002 (incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento”.
Sul piano sanzionatorio la disposizione prevede che “L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara”. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo chiarire la ratio e il portato applicativo di previsioni di tale tenore, ponendo in risalto che esse riguardano le “c.d. calciatrici ‘formate’ che la norma impone in tale numero minimo per ciascuna gara all’evidente fine di tutelare la crescita sportiva in ambito nazionale” (C.S.A., III, 30 ottobre 2020, n. 10; per il richiamo alla tutela di tale valore, pur se in altro contesto, cfr. C.S.A., I, 10 novembre 2020, n. 13).
In tale prospettiva, ai fini dell’osservanza dell’obbligo di cui alla lett. A), punto 7 del Regolamento occorre che le società indichino in distinta un numero minimo di 11 calciatrici in possesso dei requisiti prescritti (per la rilevanza, a tal fine, delle distinte presentate anziché dell’effettiva partecipazione al gioco delle calciatrici formate, cfr. C.S.A., n. 10 del 2020, cit.).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto che la S.S.D. Napoli avesse indicato nella distinta di gara sole 10 calciatrici provviste dei requisiti di cui alla detta lett. A), punto 7 e perciò - stante il risultato di gioco di due a zero in favore della squadra avversaria - ha applicato la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00 (in luogo della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S., come richiamato dalla stessa lett. A), punto 7), oltre alla conseguente ammonizione a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale.
La reclamante censura la decisione deducendo di aver indicato in realtà in distinta un’ulteriore calciatrice formata (i.e., Kuenrath Melanie) non ravvisata dal giudice di primo grado.
La doglianza è fondata.
Dall’esame della distinta ufficiale di gara, sottoscritta anche dall’arbitro, risulta come la società reclamante abbia effettivamente schierato la suddetta calciatrice Kuenrath, sub n. 18.
La reclamante ha inoltre fornito evidenza dell’integrazione dei requisiti prescritti dalla lett. A), punto 7 del Regolamento in capo alla suddetta calciatrice, producendone il cd. “player passport”, dal quale emergono la data di nascita della Kuenrath (i.e., 23 febbraio 1999) e i periodi di tesseramento maturati presso società affiliate F.I.G.C., satisfattivi del requisito minimo di n. 48 mesi entro il compimento del 23° anno di età.
Di qui la fondatezza della doglianza proposta dalla S.S.D. Napoli Calcio.
Alla luce di quanto precede il reclamo va dunque accolto, con annullamento della decisione sanzionatoria adottata dal giudice sportivo in relazione all’ammenda inflitta alla Società e - in via derivata e consequenziale - alla correlata ammonizione irrogata per il medesimo fatto al Dirigente accompagnatore ufficiale.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce