F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 055/CSA pubblicata il 05 Novembre 2021 – società A.S.D. Torres
Decisione n. 055/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 045/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 045/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Torres, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC di cui al Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2021, l’Avv. Andrea Galli; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Torres ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Daniele Bianchi, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Cynthia Albalonga/Torres del 10.10.2021.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara “Per aver colpito con un calcio ad un piede un calciatore avversario”.
Secondo la A.S.D. Torres, dalle immagini televisive si evincerebbe che il proprio tesserato non avrebbe inferto volutamente un calcio sul piede dell’avversario, lo scopo dell’intervento essendo stato quello di conquistare il pallone.
Conclusivamente, la reclamante ha chiesto in via principale l’annullamento della sanzione ed in subordine la sua riduzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va disatteso il richiamo all’ausilio nel caso di specie delle immagini televisive operato dalla reclamante, stanti le chiare previsioni codicistiche di cui all’art. 61, comma 2, C.G.S..
Sempre in via preliminare, la Corte ritiene di poter prescindere dal valutare l’ammissibilità del gravame, in ragione di quanto disposto dall’art. 49, comma 4, C.G.S.. Pur dovendosi rilevare e stigmatizzare l’estrema laconicità delle deduzioni della A.S.D. Torres, che è venuta meno all’onere che incombe sull’impugnante di esprimere precise ragioni di dissenso o di critica rispetto all’atto impugnato, nel merito, vi è, infatti, che la sola asserzione della A.S.D. Torres - secondo cui il calciatore Bianchi non avrebbe inferto volutamente un calcio sul piede dell'avversario, tendendo invece a conquistare il pallone - non trova riscontro alcuno nei documenti ufficiali di gara, i quali, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla A.S.D. Torres deve allora essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta del tesserato espulso, che, avendo inferto un calcio con vigoria sproporzionata ad un piede di un calciatore avversario in reazione ad un contatto non falloso, senza procurare alcuna conseguenza (cfr. referto arbitrale), ha posto in essere un comportamento gravemente antisportivo ex art. 39, comma 1, CGS.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce