F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN – SD del 03 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2129/78pf21-22/GC/blp del 4 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Marinelli Massimiliano, Micheli Anna Maria Alfreda, Fogliazza Cesare Angelo e della società US Pergolettese 1932 Srl – Reg. Prot. 36/TFN-SD

Decisione/0050/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0036/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore);

Amedeo Citarella – Componente;

Valentina Ramella – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 28 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2129/78pf21-22/GC/blp del 4 ottobre 2021 nei confronti del Sig. Massimiliano Marinelli, della Sig.ra Anna Maria Alfreda Micheli (n.q. di Amministratrice Delegata e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società US Pergolettese 1932 Srl e n.q. di acquirente dell’11,11% delle quote dell’US Pergolettese 1932 Srl, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’US Pergolettese 1932 Srl), del Sig. Cesare Angelo Fogliazza e della società US Pergolettese 1932 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con atto prot. 2129 /78pf21-22/GC/blp del del 4 ottobre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS, ha deferito innanzi a questo Tribunale i seguenti soggetti:

1) Marinelli Massimiliano, Presidente del CdA e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. per violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.;

2) Micheli Anna Maria Alfreda, Amministratrice delegata e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. Procura Federale per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, acquirente delle quote sociali, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’ acquirente dell’U.S. Pergolettese S.r.l.;

3) Fogliazza Cesare Angelo, Amministratore delegato e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.;

4) Sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, acquirente dell’11,11% delle quote dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. per aver depositato, oltre il termine perentorio di 15 giorni, la documentazione relativa all’acquisizione delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., nonché per non aver depositato la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle N.O.I.F.;

5) la Società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento dell’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S..

La fase istruttoria

Il procedimento è stato aperto su segnalazione del Presidente Federale del 23 luglio 2021 con la quale è stato trasmesso l’esito del parere reso dalla commissione consultiva nominata ex art. 20 bis commi 5 e 6 delle NOIF per l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti in capo agli acquirenti di quote o azioni societarie delle società di calcio professionistiche per effetto dell’acquisizione di una quota del capitale sociale della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. da parte della sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda.

La Commissione, in particolare, rilevava il mancato invio della documentazione nel termine di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni, intervenuta con atto notarile del 27 maggio 2021 e, dopo aver comunque esaminato la documentazione, rilevava la mancanza della dichiarazione richiesta dall’art 20-bis, comma 2°, lett. E) delle N.O.I.F attestante il possesso dei i requisiti di cui alla lett. C) del cennato articolo.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale ha ritualmente notificato la comunicazione di conclusione indagini a seguito della quale nessuno degli odierni deferiti ha inteso presentare memoria ovvero essere audito.

Dopo aver dato atto, poi, dell’avvenuta ricezione della dichiarazione inizialmente mancante, che la società ha trasmesso alla Commissione consultiva in data 9 agosto 2021 e quest’ultima ha trasmesso alla Procura federale in data 30 settembre 2021, ha proceduto a notificare il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

Per i ricorrenti, si è costituito nei termini l’Avv. Cesare Di Cintio il quale, con un’unica memoria difensiva, dopo aver brevemente ripercorso i fatti di cui è causa e le particolari vicende familiari sottese all’avvenuta acquisizione, ha in primo luogo contestato la ricostruzione operata dalla Procura federale in ordine al computo del dies a quo dal quale far decorrere i 15 giorni previsti dalla disciplina sportiva per la produzione della documentazione ivi richiesta.

Ha sostenuto, infatti, che secondo quanto previsto dall’art. 2470, comma 2, c.c. l’acquirente diventerebbe socio a tutti gli effetti solo a seguito dell’avvenuto deposito dell’atto presso il registro delle imprese, in quanto solo da tale data l’atto di cessione conseguirebbe efficacia nei confronti della società e dei terzi; da ciò deriverebbe, nel caso concreto, che il termine sopra indicato decorrerebbe dal 26 giugno 2021 – essendo stato l’atto di cessione stipulato il 27 maggio 2021 –  e, pertanto, le comunicazioni alla Federazione sarebbero state tempestivamente effettuate.

Con riferimento, poi, alla dichiarazione mancante, ha evidenziato l’eventuale sussistenza di un ritardo nella trasmissione e non già di una omissione, ritenendo non congrua una equiparazione fra le due condotte, ontologicamente distinte.

In relazione, poi, alle condotte contestate agli odierni deferiti nella qualità di dirigenti del sodalizio societario, la difesa ha evidenziato l’infondatezza dell’impianto accusatorio, in quanto in capo ai dirigenti non incomberebbe alcun dovere di produzione documentale, non potendo, pertanto, trovare applicazione le specifiche sanzioni di cui all’art. 31 comma 1 ed art. 32 comma 5 CGS FIGC.

Sul punto, pertanto, ha rilevato che entrambe le norme si rivolgono solo alla società e al dichiarante.

Con particolare riferimento, poi, alla condotta contestata alla Sig.ra Micheli, ne ha evidenziato la palese contraddittorietà in quanto, secondo quanto riportato in deferimento, avrebbe dovuto vigilare, quale amministratrice della U.S. Pergolettese, che venisse depositata la documentazione nei termini e, nella diversa veste di acquirente, avrebbe dovuto materialmente depositare i documenti richiesti.

Ha, infine ed in subordine, invocato la valutazione delle condotte tenute nel caso concreto al fine di debitamente modulare l’irrogazione delle eventuali sanzioni onde limitarne la portata.

Il dibattimento

Alla riunione del 28 ottobre 2021, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver evidenziato che l’atto di cessione  è stato registrato presso il competente registro delle imprese in data 28 maggio 2021 e dopo aver evidenziato la ratio della contestazione formulata alla Micheli con riferimento al duplice ruolo rivestito, ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo l’irrogazione della sanzione di sette mesi di inibizione a carico della Sig.ra Micheli Anna Maria Alfreda, di quattro mesi a carico dei Sigg.ri Marinelli e Fogliazza e di due punti di penalizzazione a carico della società U.S. Pergolettese.

L’Avv. Di Cintio, per i deferiti, ha posto in evidenza che la semplice registrazione dell’atto non esaurirebbe le ulteriori incombenze burocratiche necessarie per formalizzare gli effetti acquisitivi dell’atto di cessione, tanto è vero che la mail con la quale il Notaio ha trasmesso l’atto agli acquirenti riporta la data del 2 luglio 2021.

Ha, poi, ulteriormente insistito nelle tesi già sostenute nella memoria difensive, concludendo come in atti.

La decisione

Il Tribunale ritiene che gli odierni deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento nei termini di seguito esposti.

Come già ampiamente statuito da questo Tribunale con la recentissima decisione n. 42 del 4 ottobre 2021, una fra le ragioni che hanno condotto il legislatore federale a modificare, nei termini attuali, la disciplina sugli obblighi di comunicazione degli acquirenti di partecipazioni sociali è quella di rendere le verifiche più rapide ed efficaci.

Tale finalità è chiaramente indicata anche nel comunicato ufficiale n. 221/A che sul punto afferma “….considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”.

In tale ottica, l’art. 20 bis delle NOIF non lascia alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti e un predefinito quadro sanzionatorio che consegue anche per effetto del mancato rispetto della tempistica ivi indicata.

L’art. 20 bis comma 4, infatti recita testualmente “…La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.”

Fa da eco la successiva disposizione prevista al comma 5 dell’art. 20 bis che non consente alla Commissione consultiva ed al Presidente Federale di esaminare e prendere in considerazione i documenti pervenuti dopo la scadenza del “primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4”.

Il quadro così delineato si chiude con la previsione sanzionatoria di cui all’art. 32, comma 5 bis, di almeno due punti di penalizzazione per la società interessata, sanzione in alcun modo derogabile, in ragione dell’insuperabile vincolo imposto dalla disposizione de qua.

Ciò premesso, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale il termine quindicinale sopra indicato decorrerebbe dalla data di registrazione dell’atto (pag. 5 della memoria) ovvero, come pur lascia intendere la difesa, il trentesimo giorno successivo alla data ultima in cui dovrebbe registrarsi l’atto.

Il Collegio evidenzia che l’art. 2470 disciplina la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse (cfr. Corte di Cassaz. Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 25626); la normativa federale al riguardo prevede espressamene che il termine debba decorrere dall’acquisizione delle partecipazioni. Ad ogni buon conto giova evidenziare che l’iscrizione dell’atto di cessione delle quote nel registro delle imprese risulta effettuato in data 28 maggio 2021 e, quindi, pur avallando la tesi difensiva, il termine quindicinale non sarebbe comunque stato rispettato. Evidente appare, pertanto, l’inadempienza della Micheli nella qualità di socio acquirente, a nulla rilevando, in quanto non idonea a sanare e/o a scriminare la precedente condotta, la tardiva produzione documentale che, invero, non avrebbe neanche potuto essere presa in considerazione dalla Commissione consultiva.

A tal riguardo si sottolinea, quindi, che la successiva carenza documentale relativa alla mancata dichiarazione (integrata, poi, in data 9 agosto 2021) non rileva ai fini del quadro sanzionatorio, in ragione del perfezionamento dell’illecito già consumatosi a seguito del mancato invio delle comunicazioni nei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 4.

Ne deriva, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società U.S. Pergolettese, che deve intendersi propria, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva, pure contestate dalla Procura Federale.

Con riferimento, infine, alla responsabilità dei vertici del sodalizio societario, il Collegio ritiene di condividere e fare proprie le esaustivi argomentazioni già esposte nella recentissima pronuncia n. 42 del 4 ottobre 2021 di questo Tribunale, che ha individuato nell’art. 4 del CGS FIGC la norma violata, nell’alveo della quale può sussumersi ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive.

Nel caso di specie gli odierni deferiti avrebbero dovuto, proprio in ragione della gravità della sanzione prevista sulla società, verificare e vigilare affinché la documentazione fosse trasmessa nei termini previsti. L’obbligo assume connotati ancora più concreti se si considera che la documentazione viene trasmessa alla FIGC per il tramite del sodalizio societario che non può avere, nell’iter procedimentale in questione, una funzione di mero nuncius.

La società, pertanto, è stata chiamata ad intervenire nel procedimento comunicativo rafforzando la convinzione di essere titolare di specifici obblighi di controllo e vigilanza sull’operato del socio acquirente.

Dagli atti non sembra emergere alcuna attività sollecitatoria e acceleratoria dei vertici societari, idonea a sensibilizzare l’acquirente ed evitare le odierne conseguenze sanzionatorie.

Il quadro fattuale sopra rappresentato, tuttavia, impone una precisazione, giacché il Collegio non condivide l’impianto accusatorio formulato nei confronti della Micheli Anna Maria, chiamata a rispondere nella duplice veste di socio acquirente e di amministratore, ponendosi, le condotte a lei contestate, in posizione antitetica nella concausazione dell’illecito, non potendosi pertanto, ipotizzare che la Micheli possa essere chiamata a rispondere per non aver vigilato su una attività che ella stessa avrebbe dovuto porre in essere.

Né appare configurabile la sussistenza, all’interno dell’ordinamento sportivo, di un obbligo di segnalazione a non meglio individuati “organi di competenza”, non essendo tipizzato uno specifico obbligo di denuncia (che nel caso di specie, fra l’altro, striderebbe inevitabilmente con il brocardo di matrice penalistica “nemo tenetur se detegere) e non rilevando, in questa sede, eventuali obblighi comunicativi di matrice civilistica.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto anche della rilevanza riconosciuta dal legislatore agli obblighi di comunicazione violati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il Sig. Massimiliano Marinelli, mesi 4 (quattro) di inibizione;

  • per la Sig.ra Anna Maria Alfreda Micheli, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per il Sig. Cesare Angelo Fogliazza, mesi 4 (quattro) di inibizione;
  • - per la società US Pergolettese 1932 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
  • Così deciso nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 3 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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