F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN-SVE del 27 Ottobre 2021 (motivazioni) – AS Sambenedettese Srl / SSD Porto d’Ascoli Srl – Reg. Prot. 10/TFN-SVE

Decisione/0025/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0010/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

Carlo Cremonini – Componente;

Divinangelo D’Alesio – Componente;

Carmine Fabio La Torre – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. FIGC 953600) contro la società SSD Porto D’Ascoli Srl (matr. FIGC 76319) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore Del Moro Andrea n. 24.3.2005 – matr. FIGC 2.301.648 – ric. 101), la seguente

DECISIONE

Con ricorso n. 101, del 19.04.2021, la Società SSD Porto D’Ascoli Srl adiva la Commissione Premi, per il mancato pagamento – da parte della società SS Sambenedettese Srl – del premio di preparazione dovuto ai sensi dell’art. 96 NOIF e conseguente al vincolo effettuato in data 5 settembre 2019 per il campionato di Serie C, del calciatore Del Moro Andrea.

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 2/E del 23.09.2021, la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la società inadempiente SS Sambenedettese Srl al pagamento della somma di 3.302,64, di cui 2.446,40 in favore della società SSD Porto D’Ascoli Srl in quanto titolare del vincolo annuale ed 856,24 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 05.10.2021, la società AS Sambenedettese Srl ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

Con un primo motivo, la reclamante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 1, NOIF per difetto di legittimazione passiva in capo alla società AS Sambenedettese Srl, con riferimento alla delibera. Ciò in quanto, secondo la reclamante, la società inadempiente all’obbligo di pagamento sarebbe un soggetto diverso, da identificarsi nella società SS Sambenedettese Srl.

Con un secondo motivo, viene contestata la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poiché la reclamante non era mai stata messa al corrente della pendenza del giudizio di cui si discute. In particolare, la società AS Sambenedettese Srl sostiene che l’unico atto ad esserle stato notificato sia la delibera di pagamento, mentre ogni altro atto relativo alla vertenza non è mai stato portato a conoscenza legale – privandola in tal modo della possibilità di partecipare al procedimento dinnanzi alla Commissione Premi di Preparazione, al fine di difendersi e replicare alle ragioni della controparte.

Il reclamo della società AS Sambenedettese Srl è fondato e va, quindi, accolto.

La documentazione esaminata conferma che, a partire dalla sua costituzione, la società reclamante non è mai stata informata della pendenza del presente giudizio, così come alcun atto processualmente rilevante le è stato notificato, di guisa che essa non ha avuto la possibilità di difendersi, tantomeno di dimostrare l’eventuale infondatezza delle ragioni della controparte. La Commissione Premi, infatti, non ha provveduto a notificare alla reclamante la data di discussione del ricorso, senza tener conto della circostanza che – con la dichiarazione di fallimento della società SS Sambenedettese Srl, in data 4 maggio, e l’intervento della Curatela Fallimentare, risalente al 19 maggio 2021 – veniva a mutare il destinatario dei provvedimenti e delle dovute comunicazioni, ora individuato nella società AS Sambenedettese Srl.

La sussistenza di tale grave vizio è, inoltre, confermata dal fatto che neanche la Curatela Fallimentare abbia provveduto a mettere la neocostituita società al corrente della pendenza di un procedimento nel quale era stata implicata, e ciò in quanto, come da essa spiegato a seguito della comunicazione del club, datata 04.10.2021, la documentazione inerente la procedura avanzata dalla società SSD Porto D’Ascoli Srl “non è stata rinvenuta tra i documenti societari acquisiti e dalla visione dell’indirizzo PEC della società”.

Occorre mettere in rilievo il fatto che, in ragione del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita società SS Sambenedettese Srl alla società AS Sambenedettese Srl, quest’ultima è subentrata come interlocutore nel rapporto giuridico venuto ad esistenza, all’interno del quale è ricompreso anche il rapporto processuale di cui trattasi. Ne deriva che, oltre ad averne ereditato le attività e le passività dei pregressi rapporti giuridici (ivi compreso il rapporto oggetto della presente causa), la reclamante è divenuta a tutti gli effetti parte in causa, e quindi l’unica destinataria degli effetti giuridici prodotti dai provvedimenti – amministrativi e giudiziari – emanati per dirimere la presente causa. Pertanto, in qualità di parte processuale, la società AS Sambenedettese Srl aveva diritto di ricevere tutte le comunicazioni concernenti gli atti processualmente rilevanti che la interessassero, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa e di avvalersi del contraddittorio per replicare alle argomentazioni della controparte.

Il contraddittorio tra le parti non è stato, a tutti gli effetti, rispettato. La reclamante, infatti, non poteva essere a conoscenza della data di discussione del ricorso e non è stata messa nelle condizioni di partecipare alla relativa udienza. Da tale circostanza deriva la lesione del diritto di difesa, per violazione dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, nonché dell’art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevata la violazione del principio del contraddittorio, accoglie il reclamo proposto dalla società AS Sambenedettese Srl e, per l’effetto, rimette gli atti dinanzi alla Commissione Premi di preparazione per il riesame del procedimento di primo grado. Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore                                                             Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 27 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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