F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN-SVE del 29 Ottobre 2021 (motivazioni) – ASD Portuense Etrusca / ASD X Martiri – Reg. Prot. 21/TFN-SVE)

 

Decisione/0035/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0021/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Cristina Fanetti – Componente;

Marco Scarpati – Componente (Relatore);

Lorenzo Sodero – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società ASD X Martiri (matr. 933846) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore Campani Filippo n.22.6.2002 – matr. 5.861.756 – ric. 83),

la seguente

DECISIONE

Con reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS-FIGC, la Società ASD Portuense Etrusca impugnava davanti a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche la decisione della Commissione Premi, pubblicata sul C. U. n. 2/E del 23/09/21, con la quale era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere il premio per la preparazione e formazione dell’atleta Campani Filippo, tesserato per la suddetta compagine nelle stagioni sportive 2016/2017-2017/2018-2018/2019, richiesto alla Società ASD X Martiri a seguito del tesseramento con vincolo pluriennale di tale calciatore effettuato nella stagione sportiva 2019/2020. La Commissione Premi deliberava di respingere il ricorso “rilevato che la Società richiedente svolge attività di puro SGS alla data di sottoscrizione del vincolo”.

La ASD Portuense Etrusca, a sostegno dell’impugnazione promossa, assumeva che nel caso di specie, richiamando una decisione dello stesso TFN-SVE (n. 65/2019-2020), dovesse applicarsi l’art. 96 NOIF antecedente la riforma del luglio 2019 e rilevava che non sussistesse alcun dubbio che fino al 30/06/2019 detto articolo prevedesse “il diritto al premio di preparazione per le ultime due società titolari del vincolo annuale (qualsiasi società, anche di puro settore giovanile) che avevano formato il calciatore nell’arco delle ultime tre stagioni sportive precedenti a quella in cui veniva richiesto il vincolo pluriennale”. La reclamante riteneva quindi che la Commissione Premi della FIGC, basando il rigetto del ricorso sulla sola appartenenza della Società ricorrente al puro settore giovanile scolastico, avesse errato nel ritenere applicabile l’art. 96 NOIF nella versione modificata al caso in esame, dato che il diritto preteso era maturato nella stagione precedente (2018/19) all’entrata in vigore del testo modificato (2019/2020).

Per tali motivi la Società reclamante così concludeva: “si richiede previa integrale riforma della decisione impugnata, che il Tribunale Federale adito voglia riconoscere come dovuto il premio di preparazione nei confronti della società contro interessata a resistere all’odierno reclamo verso cui era stata formulata la richiesta nel giudizio di primo grado”.

La ASD X Martiri non presentava controdeduzioni scritte. La vertenza, discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione del Presidente della ASD Portuense Etrusca, del Vice Presidente della ASD X Martiri e del difensore della reclamante, veniva quindi decisa nella riunione del 22 ottobre 2021.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di questo Tribunale Federale (cfr. decisioni n. 65/TFN-SVE 2019/2020 e n. 51/TFN-SVE 2020/2021), nonché da quella del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n. 65 del 22/12/2020), è che il premio di preparazione è riservato solo alle Società appartenenti ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF (o indicata nella tabella relativa in caso di applicazione di detto articolo nella formulazione previgente alla riforma del 01/07/2019).

 Ai fini del diritto al premio di preparazione, pertanto, a tenore dell’art. 96 NOIF (sia nel testo anteriore che in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla LEGA Pro e non al solo settore giovanile scolastico.

La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era comunque già ricavabile dal testo previgente dello stesso articolo, da ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Detta norma, infatti, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport).

Per quanto sopra, al di là delle contestazioni relative all’applicazione dell’art. 96 NOIF pre o post-riforma, ciò che rileva ai fini della decisione è il fatto che l’affiliazione della ASD Portuense Etrusca risulti limitata per le stagioni 2016/17, 2017/18 e 2018/19 al solo settore giovanile scolastico e, di conseguenza, non può trovare accoglimento la sua richiesta del premio per la preparazione e formazione dell’atleta Campani Filippo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Portuense Etrusca e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco Scarpati                                                       Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 29 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia                 

 

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