F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFN-SVE del 29 Ottobre 2021 (motivazioni) – ASD Portuense Etrusca / SSD Masi Torello Voghiera – Reg. Prot. 22/TFN-SVE
Decisione/0036/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0022/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
Marco Scarpati – Componente;
Lorenzo Sodero – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore Polelli Tommaso n. 7.3.2003 – matr. 5.771.019 – ric. 141), la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 19 maggio 2021, l’ASD Portuense Etrusca adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della SSD Masi Torello Voghiera al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Polelli Tommaso.
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 2/E del 23 settembre 2021, la Commissione Premi respingeva il ricorso sul presupposto che l’ASD Portuense Etrusca, alla data di sottoscrizione del vincolo, svolgeva attività di puro settore giovanile e, pertanto, non aveva diritto al premio.
Avverso tale delibera l’ASD Portuense Etrusca ha proposto rituale impugnazione evidenziando: a) che il diritto al premio di preparazione matura in capo alla società nel momento in cui si esercita l’attività di formazione e non, come sostenuto dalla Commissione Premi, con l’instaurazione del vincolo pluriennale; b) che la disciplina da prendere in considerazione per la regolazione della fattispecie sarebbe l’art. 96 NOIF nel testo antecedente l’intervento riformatore del 1° luglio 2019, non potendo il nuovo testo essere applicato in via retroattiva, in forza del generale principio di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; c) che, nel testo previgente applicabile ratione temporis, l’art. 96 NOIF riconoscerebbe il premio di preparazione “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, senza delimitarlo, come il testo in vigore dal 1° luglio 2019, alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”. La SSD Masi Torello Voghiera ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.
La vertenza, discussa con le parti costituite in modalità di videoconferenza nella riunione del 22 ottobre 2021, veniva trattenuta in decisione.
Il reclamo dell’ASD Portuense Etrusca è infondato e va pertanto rigettato.
La delibera della Commissione Premi è esente da vizi ed i motivi di impugnazione risultano infondati.
Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021).
Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.
A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Portuense Etrusca e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Cristina Fanetti Stanislao Chimenti
Depositato in data 29 ottobre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia