F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/TFN-SVE del 29 Ottobre 2021 (motivazioni) – ACR Messina Srl / Gianluca Sampietro – Reg. Prot. 34/TFN-SVE

Decisione/0044/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0034/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Carlo Cremonini – Componente;

Divinangelo D’Alesio – Componente;

Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS – FIGC proposto dalla società ACR Messina Srl (matr. FIGC 947500) contro il calciatore Gianluca Sampietro (n. 15.3.1993 – matr. FIGC 4.598.421) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul C.U. n. 109/1 del 30.9.2021, la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 11.01.2020 il calciatore Gianluca Sampietro adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ACR Messina Srl al pagamento dell’importo di 2.400,00 a titolo di saldo dell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2019/2020.

A fronte di un accordo economico stipulato per l’importo di 30.000,00, il sodalizio si era limitato a pagare solo 21.000,00 restando quindi debitore per la minor somma di 9.000,00. Infatti, a seguito di protocollo AIC/LND relativo al blocco campionati per covid-19, il calciatore aveva ancora diritto a percepire l’importo di 2.400,00, derivante dalla differenza fra quanto dovuto per la mensilità di marzo 2020 da cui andava detratta l’indennità governativa di 600,00 (art. 96 del D.L. 18/2020).

Con memoria difensiva del 10.02.2021 si costituiva in giudizio l’ACR Messina Srl per chiedere il rigetto delle richieste del calciatore, poiché fra le parti erano intercorsi due accordi economici e più precisamente, il primo sottoscritto in data 19.07.2019 per l’importo di 30.000,00; il secondo sottoscritto in data 20.12.2019 in modalità pluriennale (tant’è che ne veniva formalizzato in sostituzione del precedente) per l’importo di 21.000,00, per la stagione sportiva 2019/2020, ed 40.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021. Ne consegue che il sodalizio avendo già pagato, per la stagione sportiva 2019/2020, l’importo di 21.000,00, nulla doveva al calciatore.

In data 24.05.2019 la CAE/LND trasmetteva gli atti alla Procura Federale per verificare la regolarità dell’accordo economico pluriennale, poiché l’importo di 40.000,00 risultava superiore al massimale consentito dall’art. 94 ter comma 6 NOIF.

Successivamente, in data 09.07.2021, la Procura Federale trasmetteva la relazione di conclusione delle indagini con cui evidenziava la nullità del secondo accordo economico e quindi riteneva ripristinare l’accordo sottoscritto in data 19.07.2021 per l’importo di 30.000,00. Inoltre la stessa aggiungeva che il sodalizio, sulla base delle somme erogate al calciatore ( 20.300,00), avrebbe dovuto applicare un’imposta del 23% maggiorata di eventuale addizionale regionale e comunale, sulle eccedenze che concorrevano a formare reddito (art. 67, comma 1, lett. m) D.P.R. 917/86).

 Con memoria integrativa del 08.09.2021 il calciatore Gianluca Sampietro insisteva nella condanna al pagamento di 2.400,00 precisando, che il nuovo accordo economico (stipulato per la stagione sportiva 2019/2020) scaturiva dalla differenza fra il compenso indicato nel primo accordo economico ( 30.000,00) con quanto effettivamente erogato dalla società ( 9.000,00) fino alla data di sottoscrizione del nuovo accordo economico. L’importo di 2.400,00 quindi costituiva il rateo del mese di marzo 2021 da cui andava decurtata l’indennità governativa di 600,00.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 109/1 CAE del 30.9.2021 la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ACR Messina Srl al pagamento della somma di 2.400,00 a titolo di residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020.

Con reclamo del 07.10.2021 l’ACR Messina Srl ha impugnato la decisione della Commissione Accordi Economici, per chiederne la riforma.

A sostegno del proprio gravame la reclamante eccepisce l’infondatezza e/o illegittimità della decisione CAE, per aver erroneamente dichiarato nullo l’accordo pluriennale (sottoscritto in data 20.12.2019) e non la sola annualità prevista per la stagione sportiva 2020/2021.

La reclamante contesta inoltre la quantificazione dell’importo, poiché il calcolo eseguito dalla CAE risultava sbagliato nella parte in cui indicava, alla luce delle imposte di legge da applicare, la differenza di 2.400,00 in luogo di 680,00.

Notiziato del reclamo il calciatore Gianluca Sampietro ha inviato tempestive controdeduzioni, rilevando l’infondatezza dei motivi di gravame poiché l’errore di calcolo in cui era incorsa la CAE riguardava l’erronea applicazione della ritenuta d’imposta in relazione al periodo di competenza e non al periodo di cassa.

Concludeva pertanto chiedendo per la conferma della decisione della CAE.

Nella riunione del 22.10.2021, tenutasi in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle parti, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo dell’ACR Messina Srl è infondato e va quindi rigettato.

In via preliminare vale la pena precisare che il contratto pluriennale sottoscritto dalle parti è da ritenersi nullo per violazione dell’art. 94 ter NOIF; di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la nullità non può invalidare la sola annualità, poiché la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (art. 1419, comma 1, c.c.). Sennonché a fronte di un contratto annuale (per la sola stagione sportiva 2019/2020) di 30.000,00, le parti hanno inteso sottoscrivere, in pendenza di stagione sportiva 2019/2020, un contratto pluriennale con un compenso migliorativo di 40.000,00, per la sola stagione sportiva 2020/2021. Sicché la modifica migliorativa, nel concetto del “più probabile che non”, induce a ritenere che il contratto pluriennale non sarebbe stato concluso se di fatti non ci fosse stata. E questo proprio perché per la stagione sportiva 2019/2020 il compenso era già stato pattuito in 30.000,00 e quindi illogico sarebbe stato accettare una diminuzione ad 21.000,00.

Alla luce di ciò sembra chiaro che, come correttamente sostenuto dalla CAE, il contratto nullo abbia comportato il ripristino del contratto annuale originariamente concluso.

Anche se si volesse, per mera ipotesi, attribuire efficacia novativa (art. 1230 c.c.) alla nota di deposito al contratto pluriennale, nella parte in cui si dichiara che “(…) il nuovo accordo economico (…)  con durata pluriennale (…) sostituisce quello annuale (…)”, la stessa non modifica né l’oggetto della prestazione né il titolo del rapporto; di talché, “(…) l’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità (…)” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 21 gennaio 2008 n. 1218).

Per quanto attiene invece il procedimento logico matematico utilizzato dalla CAE in merito alla tassazione dei compensi, come correttamente sostenuto dal calciatore, non trova applicazione il principio di competenza bensì il principio di cassa.

Sul punto è il caso di precisare che questo Tribunale ha già avuto modo di affrontare la questione sostenendo il principio secondo cui “(…) i compensi percepiti dai calciatori dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquatotto/28) è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF, con aliquota 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione irpef) sempre maggiorata di addizionale regionale e comunale. La società erogante deve assolvere agli oneri di sostituto d’imposta e quindi, deve: chiedere al calciatore all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità; provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00); provvedere per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente.  Si rileva ancora che, ai sensi della normativa fiscale sopra richiamata, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati al calciatore (…) (cfr. decisione n. 45/TFN-SVE 2020/2021 del 4 giugno 2021).

Tale ratio non risulta applicata al caso di specie e quindi, sulla base del procedimento logico-matematico utilizzato dalla CAE, la società avrebbe dovuto fornire la prova dell’applicazione della ritenuta di legge o aver agito quale sostituto d’imposta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società ACR Messina Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 29 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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