F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN-SVE del 29 Ottobre 2021 (motivazioni) – ASD Portuense Etrusca /ASD FC Casumaro – Reg. Prot. 32/TFN-SVE

Decisione/0049/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0032/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Cristina Fanetti – Componente;

Roberta Landi – Componente (Relatore);

Gino Scaccia – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società ASD FC Casumaro (matr. FIGC 41860) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore Tonioli Davide n. 16.7.2002 – matr. 2.068.267 – ric. 159), la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 19 maggio 2021, l’ASD Portuense Etrusca ha adito la Commissione Premi chiedendo la condanna dell’ASD AFC Casumaro al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la reclamante tesserato l’atleta Tonioli Davide nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019.

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 2/E del 23 settembre 2021, la Commissione Premi ha respinto il ricorso sul presupposto che l’ASD Portuense Etrusca, alla data di sottoscrizione del vincolo, svolgesse attività di puro settore giovanile e, pertanto, non avesse diritto al premio.

Avverso tale delibera l’ASD Portuense Etrusca ha proposto rituale impugnazione evidenziando: a) che il diritto al premio di preparazione matura in capo alla società nel momento in cui si esercita l’attività di formazione e non, come sostenuto dalla Commissione Premi, con l’instaurazione del vincolo pluriennale; b) che la disciplina da prendere in considerazione per la regolazione della fattispecie sarebbe l’art. 96 NOIF nella formulazione antecedente l’intervento riformatore del 1 luglio 2019, non potendo il nuovo disposto essere applicato in via retroattiva, in forza del generale principio di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile; c) che, nel testo previgente, assunto come applicabile ratione temporis, l’art. 96 NOIF riconoscerebbe il premio di preparazione “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, senza delimitarlo, come il testo in vigore dal 1 luglio 2019, alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”.

L’ASD Casumaro, ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza, discussa con le parti costituite in modalità di videoconferenza nella riunione del 22 ottobre 2021, è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo dell’ASD Portuense Etrusca va rigettato.

La delibera della Commissione Premi è esente da vizi ed i motivi di impugnazione risultano infondati.

Ai fini del riconoscimento del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1 luglio 2019), è condizione imprescindibile che la richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non sia di puro Settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1 luglio 2019, era infatti ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF. Di fatti, la norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla premialità, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle Leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella dovesse ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società non risultanti iscritte ad alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Trib. fed. naz., Sez. vert. econ., dec., 22 giugno 2020, n. 65, confermata da Coll. gar. sport, dec., 22 dicembre 2020, n. 65; ma v. anche Trib. fed. naz., Sez. vert. econ, dec., 24 giugno 2021, n. 51).

Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

A dirimere la vertenza non è dunque una questione di diritto intertemporale, ovverosia l’applicabilità o meno in via retroattiva della novella dell’art. 96 NOIF. Ciò che unicamente rileva nel caso di specie, piuttosto, è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, svolgeva attività di puro Settore giovanile e scolastico e dunque non era affiliata ad alcuna delle Leghe indicate nella Tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi va confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Portuense Etrusca e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 29 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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