F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 059/CSA pubblicata il 08 Novembre 2021 – Virtus Francavilla Calcio 1946

Decisione n. 059/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 058/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Carlo Buonauro – Componente (relatore)

Francesca Mite - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 059/CSA/2021-2022, proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio 1946 in data 22.10.2021 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 87/DIV del 21.10.2021

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 05 novembre 2021, il Cons. Carlo Buonauro e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore sig. Leonardo PEREZ della Virtus Francavilla, in relazione alla gara di Serie C Palermo/Virtus Francavilla del 20 ottobre 2021, “per aver, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi e proferendo frasi blasfeme, condotta proseguita anche durante l’uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione”.

Il reclamo, senza contestare il fatto storico, chiede la riduzione della sanzione a quella della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, trattandosi, per un verso, di condotta “irrispettosa”, ma non offensiva, attenuata dallo stato di tensione del momento agonistico; per altro verso, in ragione dei richiamati precedenti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 novembre 2021, è comparso il difensore della parte reclamante, Avv. Eduardo Chiacchio, che, dopo aver esposto i motivi della richiesta, ha concluso nel senso della rinuncia al reclamo

CONSIDERATO IN DIRITTO

La dichiarazione resa alla presente udienza, di rinuncia al reclamo, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.

Sulla base di quanto precede, il reclamo iscritto al n. 056/CSA/2021-2022 va dichiarato, come da prassi di questa Corte, estinto per rinuncia al reclamo.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                 Maurizio Borgo

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it