F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/TFN – SD del 08 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2193/598pf20-21/GC/ac del 6 ottobre 2021 nei confronti del Sig. Maiorino Paolo + altri – Reg. Prot. 37/TFN-SD Decisione/0052/TFNSD-2021-2022

Decisione/0052/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0037/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 28 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2193/598pf20-21/GC/ac del 6 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Maiorino Paolo, Torre Gerardo, Pesce Emilio, Monetti Rosario, Esposito Armando, Di Lauro Arduino, Insalata Vincenzo, Tortora Gabriele, Abate Dilan, Barone Antonio, Citro Mattia, Pastore Nunziante, Pandelea Aleksandru e della società ASD Nocerina 1910,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 6 ottobre 2021, prot. 2193/598pf20-21/GC/ac, la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare:

- il sig. Maiorino Paolo, Presidente della ASD Nocerina Calcio 1910 per rispondere della:

a) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS e dell’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per non aver provveduto al tesseramento del sig. Emilio Pesce consentendo a quest’ultimo di svolgere di fatto l’attività di preparatore atletico della squadra juniores per la stagione 2020-2021, per la quale percepiva una retribuzione pur in assenza di un regolare accordo economico;

b) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver (i) predisposto quietanze fittizie a beneficio dei calciatori avvisati con il presente provvedimento relative ad inesistenti rimborsi spese relativi al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato per consentire ai predetti calciatori di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021 e (ii) chiesto ai calciatori percettori del predetto contributo il ristorno a favore della società Nocerina Calcio 1910 di una parte di detto contributo, pari a 300,00;

- il sig. Torre Gerardo, dirigente tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver (i) suggerito e indotto i calciatori della squadra Juniores nazionale a presentare, sulla base di documentazione fittizia, domanda per il riconoscimento del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, (ii) distribuito quietanze fittizie a beneficio dei medesimi calciatori relative ad inesistenti rimborsi spese relativi al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato per consentire ai predetti calciatori di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021 e (iii) chiesto ai calciatori percettori del predetto contributo il ristorno a favore della società Nocerina Calcio 1910 di una parte di detto contributo, pari a 300,00 ottenendola dai calciatori D’Alessio Giovanni e Falciano Amerigo;

- il sig. Pesce Emilio, non tesserato, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS e dell’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per aver svolto l’attività di preparatore atletico della squadra Juniores della ASD Nocerina Calcio 1910 nella stagione sportiva 2020-2021 in assenza di regolare tesseramento;

- il sig. Monetti Rosario, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

- il sig. Esposito Armando, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

- il sig. Di Lauro Arduino, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

- il sig. Insalata Vincenzo, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

- il sig. Tortora Gabriele, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

- il sig. Abate Dilan, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della:

a) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

b) violazione dell’art. 4 comma 1 e 22 comma 1 CGS per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini;

- il sig. Barone Antonio, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della:

a) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

b) violazione dell’art. 4 comma 1 e 22 comma 1 CGS per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini;

- il sig. Citro Mattia, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della:

a) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

b) violazione dell’art. 4 comma 1 e 22 comma 1 CGS per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini;

- il sig. Pastore Nunziante, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della:

a) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

b) violazione dell’art. 4 comma 1 e 22 comma 1 CGS per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini;

- il sig. Pandelea Aleksandru, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, per rispondere della:

a) violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute SpA, contributo pari a 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;

b) violazione dell’art. 4 comma 1 e 22 comma 1 CGS per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini;

la Società ASD Nocerina 1910 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Paolo Maiorino, Presidente, come sopra descritto nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai suoi tesserati come sopra descritti.

La fase istruttoria

Nel corso dell’indagine, avente ad oggetto “Condotta di alcuni soggetti e società dilettantistiche che, a detta dell’esponente, minaccerebbero i propri calciatori ed assumerebbero fittiziamente collaboratori sportivi al fine di ricevere l’indennità di 800,00 euro erogata da Sport e Salute in conseguenza dell’emergenza da COVID-19”, partita dall’esposto del 22.2.2021 del sig. Pesce Emilio, che in data 30.3.2021 ne ha confermato e precisato il contenuto in sede di audizione, i rappresentanti della Procura federale hanno acquisito la documentazione dettagliatamente indicata nell’atto di deferimento e sentito i soggetti deferiti, con esclusione dei signori Abate Dilan, Barone Antonio, Citro Mattia, Pastore Nunziante e Pandelea Aleksandru, che non hanno aderito alla convocazione.

All’esito della comunicazione della conclusione de le indagini, ritualmente notificata a tutte le parti, s no stati sentiti i signori Gerardo Torre, Paolo Maiorino e Nunziante Pastore.

Al momento del deferimento la Procura federale ha dato atto essere in definizione le istanze di applicazione concordata della sanzione ex art. 126 CGS-FIGC presentate dagli altri soggetti coinvolti nell’indagine, i signori Michele D’Amore, Giovanni D’Alessio, Amerigo Falciano, Pasquale Manzo, Giuseppe Fimiani, Christian De Prisco, Daniele Padovano, Gaetano Varo, Michele De Rosa, Giuseppe Sicignano, Pantaleone Carratù, Claudio Sellitti, Alfonso Pio Fortino e Matteo Mosca.

La fase predibattimentale

All’esito della fissazione dell’udienza di trattazione, l’avv. Paolo Maiorino, con memoria a firma degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Gianpalo Calò, ha contestato gli addebiti mossigli, a suo dire infondati in fatto.

Ha assunto, l’incolpato, quanto al mancato tesseramento del sig. Emilio Pesce, di non essere a conoscenza del suo status, perché la squadra Juniores era gestita autonomamente dal Gerardo Torre.

Ha negato, altresì, di avere predisposto le quietanze fittizie a mezzo delle quali i tesserati hanno avuto accesso ai bonus COVID-19, la cui paternità ha invece attribuito sempre al Torre Gerardo proprio in ragione dell’asserita autonomia gestionale in capo allo stesso e negato di avere preteso che i calciatori stornassero in favore della società parte del contributo percetto nella misura di 300,00.

In via istruttoria ha formulato “apposito disconoscimento sia dell’autenticità sia della sottoscrizione delle quietanze relative a tutti i calciatori” e chiesto “che venga disposta CTU grafologica”, nonché ammessa prova testimoniale a mezzo del sig. Aniello Pepe

sulla seguente circostanza: “Vero che Ella ha compilato, unitamente all’avv. Paolo Maiorino, le quietanze relative ai rimborsi dei calciatori della Juniores.”

Il dibattimento

All’udienza del 28.10.2021, tenutasi in modalità video conferenza, hanno partecipato la dr.ssa Serenella Rossano, per la Procura federale; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò per l’avv. Paolo Maiorino e la ASD Nocerina 1910 e lo stesso avv. Paolo Maiorino.

Ritenuta estranea al procedimento in oggetto la procura rilasciata all’avv. Mauro Iannone dai signori Gerardo Torre e Nunziante Pastore - su invito del Presidente il Collegio depositata dallo stesso legale a mezzo pec nel corso dell’udienza, a tal fine sospesa per alcuni minuti, sono stati autorizzati a partecipare personalmente, se pure in assenza di preventiva richiesta in tal senso, i signori Gerardo Torre e Vincenzo Insalata, nonché il sig. Nunziante Pastore.

La dr.ssa Serenella Rossano, riportatasi al deferimento, in accoglimento dello stesso ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Maiorino Paolo, anni 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Torre Gerardo, anni 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Pesce Emilio, mesi 3 (tre) di squalifica;

- per il sig. Monetti Rosario, giornate 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Esposito Armando, giornate 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Di Lauro Arduino, giornate 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Insalata Vincenzo, giornate 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Tortora Gabriele, giornate 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Abate Dilan, giornate 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Barone Antonio, giornate 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Citro Mattia, giornate 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Pastore Nunziante, giornate 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Pandelea Aleksandru, giornate 6 (sei) di squalifica;

- per la società ASD Nocerina 1910, euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda.

Il sig. Gerardo Torre, sostenuta la propria buona fede, ha affermato di non aver mai interferito nelle questioni economiche intrattenute tra la società ed i calciatori; di aver ricevuto la documentazione direttamente dal presidente Maiorino, ma di non avere mai sostenuto che trattavasi di documentazione non veritiera. Quanto al sig. Emilio Pesce, ha precisato che non è mai stato tesserato per ricoprire il ruolo di preparatore atletico della squadra juniores, in quanto semplicemente in prova per il campionato allievi regionali successivamente sospeso. Ha concluso, infine, di aver semplicemente rappresentato ai calciatori la possibilità di poter accedere al contributo “Sport e Salute”, essendo convinto della presenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento del contributo, come a suo dire confermato dagli stessi calciatori ascoltati in fase di indagine.

Il sig. Vincenzo Insalata ha dichiarato di non voler intervenire.

Il sig. Pastore Nunziante non ha chiesto la parola.

L’avv. G. Calò, per l’avv. P. Maiorino, si è associato a quanto sostenuto dal Torre con riferimento alla posizione di Emilio Pesce; ha ribadito l’autonomia gestionale del Torre ed insistito nel disconoscimento delle quietanze e delle sottoscrizioni attribuite all’incolpato, oltre che per l’accoglimento delle istanze istruttorie.

L’avv. E. Chiacchio, per l’ASD Nocerina 1910, associatosi alle argomentazioni dell’avv. Calò, ha concluso per il proscioglimento della società.

L’avv. Paolo Maiorino ha espresso riserva di querela di falso in ordine all’autenticità e sottoscrizione delle quietanze in atti. All’esito della discussione, il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. Il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, ritiene che i deferiti siano responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

2. Risulta provata la responsabilità del sig. Paolo Maiorino, quale presidente e legale rappresentante della società ASD Nocerina 1910, in ordine al mancato tesseramento del sig. Emi io Pesce che, di fatto, ha svolto l’attività di preparat re atletico della squadra giovanile.

A tale proposito, invero, non assume alcuna rilevanza che l’attività sia stata svolta in prova unicamente per la squadra allievi, come sostenuto anche in udienza dal sig. Torre Gerardo. Ciò che rileva, infatti, è l’attività comunque svolta in assenza di tesseramento. Del pari irrilevante sul punto, oltre che sfornita di prova, è l’asserita circostanza sostenuta dalla difesa del Maiorino in ordine all’assoluta autonomia gestionale del settore giovanile in capo al sig. Torre Gerardo

Vi è, infatti, che il Pesce, che ha ammesso la circostanza, ha svolto l’attività di preparatore atletico, per la quale ha anche pattuito un compenso “in nero”, onde a nulla rileva che l’attività sia stata compiuta in favore della squadra allievi o juniores.

In ragione del chiaro disposto dell’art. 33, del regolamento del Settore Tecnico, infatti, “1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. 2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C.. 3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non

professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F.”

La norma pone a carico dei tecnici iscritti l’onere di chiedere il tesseramento, ma non vi è dubbio che il tesseramento non possa essere richiesto se non in presenza di un accordo tra le parti e, comunque, previa sottoscrizione congiunta del tecnico e del legale rappresentante della società della apposita modulistica federale. Il terzo comma della richiamata norma, poi, nella ipotesi di tecnici non professionisti, pone a carico delle società l’onere di sottoporli a visita medica, con le modalità di cui all’art. 43 delle NOIF, al fine di accertarne la idoneità alla pratica sportiva.

Trattasi, quest’ultimo, di onere esclusivamente a carico delle società e, per esse, del loro legale rappresentante, onde a nulla rileva, a tutto voler concedere, la comunque indimostrata autonomia, anche sotto tale profilo, del sig. Torre Gerardo.

La responsabilità dell’avv. Paolo Maiorino, alla luce delle emergenze istruttorie, appare dunque provata avendo consentito e comunque non impedito che Emilio Pesce svolgesse l’attività di preparatore atletico della squadra juniores per la stagione 20202021 ricevendone un compenso “in nero”.

 Deve del pari affermarsi, sul punto, la responsabilità dello stesso Emilio Pesce, peraltro dal medesimo ammessa.

3.1 La responsabilità dei signori Paolo Maiorino e Gerardo Torre, per i fatti loro ascritti, emerge dalle concordanti dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda.

3.2 Con riferimento alle quietanze di comodo di avvenuta percezione del compenso sovvengono, in primo luogo, le dichiarazioni di tutti i tesserati cui il Torre ha suggerito di inoltrare l’istanza per usufruire del contributo previsto dal decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute.

Gli anzidetti tesserati, invero, hanno concordemente dichiarato di non avere mai percepito alcun rimborso spese da parte della società e che, nonostante ciò, Torre Gerardo suggeriva loro di accedere al beneficio previsto dal decreto “Cura Italia”, al cui fine avrebbero dovuto utilizzare una fittizia quietanza relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre, in quanto condizione necessaria per accedere al beneficio.

Solo il figlio del Torre, il tesserato Insalata Vincenzo, ha riferito di non ricordare quali fossero i dirigenti che avevano prospettato l’idea di accedere al beneficio (v. fascicolo telematico – protocollo documenti 11/0037/TFNSD/2021-2022, fogli 441-442); ciò nondimeno, non ha potuto fare a meno di riferire di non avere mai percepito soldi dalla società (circostanza peraltro confermata anche dal padre - v. fascicolo telematico – protocollo documenti 11/0037/TFNSD/2021-2022, risposte nn. 10 e 16 - fogli 404-405) sebbene anch’egli abbia potuto usufruire della quietanza a dir poco compiacente.

Quanto alla modalità con cui l’iniziativa di accedere al beneficio ha preso l’abbrivo, a titolo meramente esemplificativo è utile riportare le risposte fornite dal tesserato Varo Gaetano in sede di audizione in data 30.6.2021: “Si, ho ricevuto il contributo Cura Italia. In merito rappresento che a fine novembre, prima di un allenamento sostenuto sul campo forse del Bracigliano, venne negli spogliatoi il mister Torre il quale ci informava che c’era la possibilità di poter partecipare ad un contributo causa Covid elargito dalla società Sport e Salute, per un importo complessivo di 2.800 euro, ovvero 800 per i mesi di novembre e dicembre 2020, e 400 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. La somma veniva accreditata sul c/c bancario di mio padre Vincenzo. Per poter partecipare al contributo, il Mister ci diceva che dovevamo registrarci sulla piattaforma di Internet della società Sport e Salute, indicandoci di inserire copia della carta di identità, e una quietanza di euro 200, con timbro e intestazione della società Nocerina calcio, corrispondente ad un rimborso spese, mai percepito dalla società Nocerina Calcio 1910; tale quietanza è stata da me firmata ed inserita nella piattaforma telematica di Cura Italia. A inizio gennaio 2021 ricevevo una e-mail di richiesta integrazioni istruttorie da Cura Italia, con la quale mi chiedeva di integrare l’istanza con una <<attestazione organizzazione sportiva>>, che doveva essere rilasciata dalla società Nocerina Calcio 1910; di ciò ne abbiamo messo a conoscenza il presidente Maiorino, il quale provvedeva a compilarla, e successivamente ci venne consegnata dal mister Torre Gerardo” (v. fascicolo telematico - protocollo documenti 11/0037/TFNSD/2021-2022, fogli 424-425-426 di 498).

Che vi fosse la necessità di allegare una attestazione proveniente dalla società di appartenenza è circostanza nota anche al Maiorino; questi, in data 27.4.2021, alla domanda “La società ASD Nocerina Calcio 1910 ha ricevuto fondi finanziari erogati da enti di sostegno, a causa del Covid 19?”, ha così risposto:  “Si, alcuni tesserati del settore giovanile, nello specifico quelli della Juniores, che avevano i requisiti per poter effettuare la richiesta del contributo erogato da Sport e salute Spa; tale richiesta doveva essere convalidata dalla mia società confermando l’iscrizione al campionato 2020-2021. Cosa che io ho regolarmente confermato dopo aver controllato l’effettiva iscrizione del tesserato. Se non ricordo le richieste di contributo erano circa 20.”

 Sono agli atti le attestazioni riferite ai tesserati Varo Gaetano, Falciano Amerigo e Padovano Daniele (v. fasc. tel.co – prot. doc. 5/0037/TFNSD/2021-2022, fogli 103-104-105 di 126).

Tale attestazione veniva rilasciata in ragione della ritenuta insufficienza della quietanza inoltrata per accedere al contributo.

La circostanza non poteva essere ignorata dal presidente Maiorino, che per tale motivo non si sottraeva dal suo rilascio.

Il particolare non è di poco conto, in quanto rende irrilevante l’avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze richieste ai calciatori, cosa ben diversa dalla attestazione di cui sopra.

Qui si parla di attestazione rilasciata ai sensi deg i artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, la cui sott scrizione, oltre che non disconosciuta, è stata apposta in considerazione della non ritenuta idoneità, da parte dell’ente erogatore, della quietanza inviata per accedere al benefico, circostanza come visto riferita al Maiorino (v. sopra dichiarazione Varo Gaetano) che vi poneva rimedio con il rilascio dell’attestazione.

Si appalesa per gli stessi motivi del tutto irrilevante ed ininfluente, quindi, anche la richiesta di prova orale a mezzo del teste Aniello Pepe sulla circostanza “Vero che Ella ha compilato, unitamente all’avv. Paolo Maiorino, le quietanze relative ai rimborsi dei calciatori della Juniores.”

Anche a non voler considerare l’inammissibilità della sua formulazione, quand’anche il teste dovesse negare la circostanza, tanto non escluderebbe la riferibilità della dichiarazione alla società e, per essa al suo presidente Maiorino che, qualora non l’avesse nemmeno sottoscritta, di certo ne ha avallato e condiviso il contenuto nel momento stesso del rilascio delle attestazioni integrative finalizzate all’accesso al contributo.

Si segnala, da ultimo, sebbene le quietanza risalgano ad ottobre dello scorso 2020, che ad oggi le sottoscrizioni disconosciute non sono state nemmeno oggetto di querela di falso, come risulta dalla riserva di sua proposizione manifestata in udienza dal Maiorino, ulteriore elemento che induce, anch’esso, quanto meno a ritenere la riferibilità delle quietanze alla società ed al suo presidente, senza che tanto possa costituire un minus sul piano della gravità della contestata violazione dell’art. 4, comma 1, CGS.

3.3 Con riferimento alla richiesta di ristorno di parte del contributo in favore della società ed al suo versamento da parte dei tesserati D’Alessio Giovanni e Falciano Amerigo direttamente a Torre Gerardo, si osserva quanto segue.

I tesserati D’Alessio e Falciano hanno espressamente confermato la circostanza dell’avvenuto versamento di parte del contributo al Torre.

Si obietta dal Maiorino di non essere nemmeno a conoscenza dell’avvenuta richiesta in ragione dell’assoluta autonomia di fatto concessa al Torre quanto alle squadre giovanili, anche sotto il profilo della gestione delle risorse economiche.

Il Torre, a sua volta, pur accreditando la versione dell’autonomia gestionale del settore giovanile e, in particolare, della squadra Juniores nazionale, ha però dichiarato che tutto avveniva in sintonia con il Presidente Maiorino, perfettamente a conoscenza di ogni circostanza.

La circostanza, per come riferita dal Torre, non è inverosimile e risulta suffragata dalle dichiarazioni dei tesserati sentiti dalla Procura federale.

In primo luogo vi è che l’autonomia economico-finanziaria presuppone, evidentemente, un fondo da cui attingere ovvero un budget di spesa messo a disposizione dalla società.

Agli atti, però, non risulta, né è stato dedotto, nulla di simile.

I soggetti sentiti, poi, hanno riferito delle continue e pressanti richieste di contributi vari da parte del Torre, ma tanto risulta essere avvenuto solo per fare fronte ai costi di utilizzo dei campi di allenamento e per affrontare le trasferte.

 È verosimile e rispondente alla realtà, allora, ritenere che la presunta autonomia conferita altro non fosse che l’autonomia di industriarsi alla meglio, comunque nell’interesse della società e spendendone il nome, essendo chiaramente in forza alla ASD Nocerina Calcio 1910 la squadra Juniores nazionale “autonomamente” gestita dal Torre.

Che questo fosse la gestione degli aspetti economici della squadra giovanile non poteva non essere noto al Maiorino.

Quest’ultimo, sollecitato dal Pesce a corrispondergli l’arretrato del pattuito compenso in nero, perché esonerato il Torre che vi provvedeva in precedenza, gli rispondeva che “fin quando i ragazzi non mi portano la seconda quota del contributo, non ti pago” e, in occasione di un incontro in sede avvenuto in data 21.5.2021 presente il padre del tesserato Padovano, ribadiva che “quando i ragazzi restituiranno la seconda quota del contributo, tu avrai i soldi” e anticipava che avrebbe ribadito ai ragazzi che “ … nessuno vi minaccia. Dal momento che io vi ho fatto prendere i soldi del contributo, dovete dire che siete stati voi a donare una quota alla società Nocerina” (v. dichiarazione resa da Pesce alla Procura federale in data 21.5.2021, in fascicolo telematico – protocollo documenti 11/0037/TFNSD/2021-2022 - fogli 349-350-351).

Attesa l’attendibilità del dichiarante, i cui fatti hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei beneficiari del contributo Covid 19 o che comunque hanno inoltrato la relativa istanza, ulteriore riscontro della riferita circostanza della conoscenza dei fatti da parte del Maiorino, si ha nella dichiarazione del tesserato Romano Carmine del 5.7.2021 che, richiesto se fosse a conoscenza della richiesta di parte del Contributo Cura Italia in favore della società, ha risposto “si, ho saputo che la società per tramite del Mister Torre, aveva proposto di far contribuire, ai calciatori, con un unico importo di 300,00 euro, a contributo ottenuto, invece di piccole somme mensili” (v. fasc. tel.co prot. documenti 11/0037/TFNSD-2021-2022, fogli 463-465 di 498).

Che la richiesta del contributo fosse in favore della società, alfine, emerge anche dalle dichiarazioni del tesserato Varo Gaetano. Questi, sebbene non abbia apertamente dichiarato che la società avesse chiesto parte del contributo tramite il Torre, ha comunque dichiarato che “tuttavia ci è stato chiesto dal mister Romano, succeduto al mister Torre, di contribuire alle spese sostenute per la squadra juniores nazionale, con 300 euro a calciatore fino a giugno visto che la società non avrebbe più sostenuto altre spese per i ragazzi.………….Per quanto riguarda la richiesta del mister Romano, io non ho contribuito a versare l’ulteriore somma di 300 euro” (v. fasc. tel. – prot. docc. 11/0037/TFNSD/2021-2022, foglio 426 di 498).

Pur dopo l’esonero del Torre Gerardo, dunque, avvenuto a fine febbraio 2021, la società continuava a richiedere per il tramite del tecnico succedutogli la iniziale somma di euro 300 già richiesta dal primo.

Anche per quanto qui trattato, in definitiva, la responsabilità dei deferiti Maiorino Paolo e Torre Gerardo risulta provata con sufficiente certezza.

4. I fatti contestati ai tesserati Monetti Rosario, Esposito Armando, Di Lauro Arduino, Insalata Vincenzo e Tortora Gabriele, risultano pacificamente accertati all’esito della loro audizione.

Lo stesso dicasi, in virtù delle dichiarazioni degli altri tesserati, per i tesserati Abate Dilan, Barone Antonio, Citro Mattia, Pastore Nunziante e Pandelea Aleksandru, sottrattisi anche alle convocazioni.

5. La Società ASD Nocerina 1910 risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per i fatti ascritti al sig. Paolo Maiorino, Presidente, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai suoi tesserati come sopra descritti.

6. In considerazione del disvalore, oltre che della gravità dei fatti descritti, la cui valutazione in ordine ai provvedimenti previsti dall’art. 129, comma 1 CGS è rimessa al Procuratore federale, sanzioni congrue, quanto ai signori Paolo Maiorino e Gerardo Torre, in adesione alle richieste della Procura federale, sono quelle di cui al dispositivo.

Quanto ai calciatori Monetti Rosario, Esposito Armando, Di Lauro Arduino, Insalata Vincenzo, Tortora Gabriele, Abate Dilan, Barone Antonio, Citro Mattia, Pastore Nunziante e Pandelea Aleksandru, le richieste della Procura federale vanno incrementate di due giornate per ognuno.

Quanto al sig. Emilio Pesce, infine, estraneo alla vicenda dei contributi, in ragione del comportamento dallo stesso tenuto anche nel corso delle indagini, sanzione congrua, ridotta rispetto alla richiesta della Procura federale, è quella di mesi 2 (due) di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Maiorino Paolo, anni 2 (due) di inibizione;

- per il Sig. Torre Gerardo, anni 2 (due) di inibizione;

- per il Sig. Pesce Emilio, mesi 2 (due) di squalifica;

- per il Sig. Monetti Rosario, giornate 6 (sei) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Esposito Armando, giornate 6 (sei) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Di Lauro Arduino, giornate 6 (sei) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Insalata Vincenzo, giornate 6 (sei) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Tortora Gabriele, giornate 6 (sei) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Abate Dilan, giornate 8 (otto) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Barone Antonio, giornate 8 (otto) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Citro Mattia, giornate 8 (otto) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Pastore Nunziante, giornate 8 (otto) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Pandelea Aleksandru, giornate 8 (otto) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per la società ASD Nocerina 1910, l’ammenda di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 8 novembre 2021.           

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

 

 

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