LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RANELLUCCI/SSD ARL LATINA CALCIO 1932

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RANELLUCCI/SSD ARL LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore  Alessandro RANELLUCCI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932  in data 22/03/2021;

- rilevato che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si sia costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della L.N.D;

- rilevato che la comunicazione di avvenuta fissazione dell’udienza del 27.05.2021, trasmessa alla società resistente, non si è perfezionata per un mero errore materiale, dal ciò conseguendone la mancata partecipazione della società resistente all’udienza, ferma la già avvenuta scadenza del termine di costituzione in capo alla resistente;

- considerato che all’esito dalla ridetta udienza il ricorso veniva accolto, con pronuncia datata 14.06.2021 e riformata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con Decisione 0017/TFNSVE-2021-2022 Reg. doc. n. 0143/TFNSVE del 28.07.2021, che  fronte dell’appello proposto dalla società resistenze ha «rilevato il vizio di notifica» del solo avviso di fissazione dell’udienza e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata decisione rinviando alla Commissione Accordi Economici – LND «per la sola convocazione e l’esame del merito»;

- considerato che la memoria prodotta dalla società resistente è tardiva, dal momento che la notificazione del ricorso si è perfezionata in data 22.03.2021, mentre la società si è costituita soltanto lo scorso 29.09.2021, ben oltre il termine “di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” è che lo stesso art. 25 bis, co. 5, regolamento L.N.D., qualifica chiaramente come “perentorio”; - osservato che l’accertata tardività della costituzione della resistente non può essere “sanata” dalla pronuncia del Tribunale Federale, che ha rilevato il solo vizio attinente all’omessa convocazione delle parti in vista dell’udienza tenutasi lo scorso 28.07.2021, essendo comunque necessario garantire il contraddittorio nelle forme previste dal regolamento L.N.D.;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 3.600,00 – data la somma di Euro 8.400,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 600,00;

- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l’art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell’accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Alessandro RANELLUCCI la somma di Euro 600,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non otre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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