LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MENCHINELLA/A.C.D.BASTIA 1924
RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MENCHINELLA/A.C.D.BASTIA 1924
Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici e trasmesso a mezzo p.e.c. alla A.C.D. Bastia 1924 in data 22 giugno 2021, il sig. Claudio Menchinella, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.C.D. Bastia 1924 un accordo economico. In particolare, con tale accordo l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 19.250,00 per la Stagione Sportiva 2019/2020 in favore del calciatore Claudio Menchinella a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).
Il ricorrente dichiara di aver svolto la propria attività sino all’interruzione dovuta all’emergenza pandemica da Sars-Cov2 dal 10 settembre 2020 all’8 gennaio 2021 e di aver ricevuto dall’associazione l’importo di euro 13.475,00, nonché l’indennità governativa per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno per un totale di euro 2.400,00. Il ricorrente, nella parte motiva, afferma di essere ancora creditore dell’importo di euro 3.375,00, chiedendo in via subordinata il minor importo di euro 1.325,00, in considerazione sia della riduzione del 20%, sia della deduzione dell’indennità di marzo pari ad euro 600,00, indicate dal Protocollo d’Intesa del 25 settembre 2020 (euro 19.250 x 80% - 13.475,00 - 600,00 = euro 1.325,00).
Il ricorrente nelle conclusioni chiede che la A.C.D. Bastia 1924 sia condannata in via principale al versamento dell’importo di euro 3.375,00 a saldo di quanto dovuto, senza tener conto della riduzione apportata dal protocollo d’intesa, e in via subordinata al minor importo di euro 1.325,00.
Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell’udienza del 6 ottobre 2021.
L’associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all’udienza del 6 ottobre 2021. In occasione dell’udienza il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento della sola domanda subordinata.
La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, nonché quanto dichiarato in sede di pubblica udienza,
vista la mancata costituzione della A.C.D. Bastia 1924, benché ritualmente intimata, ne dichiara la contumacia; rigetta la richiesta del sig. Claudio Menchinella per quanto di seguito esposto.
Il ricorrente dichiara di aver percepito indennità governativa per complessivi euro 2.400,00, comprendente l’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e che soltanto la mensilità di marzo dovrebbe essere valutata per stabilire quanto la società debba ancora versare. Secondo la prospettazione del calciatore, il sig. Menchinella conclusivamente sarebbe ancora creditore di un importo pari ad euro 1.325,00, non dovendosi tenere conto degli ulteriori importi di euro 1.800,00, già percepiti. L’assunto è erroneo. Il ricorrente non tiene conto della Circolare n. 29 del 22 ottobre 2020 – Protocollo n. 3447, nonché dell’idea ispiratrice dei protocolliusseguitesi nel periodo pandemico. In particolare, detta circolare stabilisce che le ulteriori indennità eventualmente percepite dal calciatore debbano essere computate ai fini della valutazione della morosità effettiva. Aggiunge questa Commissione che le indennità sono state erogate in un particolare regime fiscale di favore trattandosi di importi versati al netto e che non hanno contribuito a formare reddito, diversamente, dalle somme di cui agli accordi economici tra associazioni sportive e calciatori, i quali contemplano importi pattuiti al lordo. Inoltre, la ratio dell’erogazione delle indennità nei periodi in cui i calciatori sono stati sospesi dall’esercizio della prestazione sportiva è stata quella di creare un contemperamento d’interessi tra le associazioni e i calciatori. Ne consegue che, nel caso di specie, il sig. Menchinella ha ricevuto somme anche superiori rispetto a quelle a cui aspirerebbe con il presente ricorso, avendo egli ricevuto ulteriori euro 1.800,00 (netti) a titolo d’indennità a fronte di un’attuale richiesta di euro 1.325,00 (lordi); accertata l’esistenza del rapporto intercorso tra il sig. Claudio Menchinella e la A.C.D. Bastia 1924, essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2019/2020 per l’importo di euro 19.250,00; tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla società, dell’indennità governativa complessivamente ricevuta e delle indicazioni del Protocollo d’Intesa;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il ricorso presentato dal sig. Claudio Menchinella nei confronti della A.C.D. Bastia 1924 per le ragioni di cui in narrativa; dispone l’incameramento della tassa versata.