LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D’ANNA/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910
RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D’ANNA/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato l’8 aprile 2021 il calciatore Emanuele D’ANNA, nato a Baiano il 23 maggio 1992, ha esposto che:
- per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato per la società ASD Nocerina Calcio 1910 con un accordo economico – sottoscritto da svincolato il 25 ottobre 2019, valido ed efficace fino al 30 giugno 2020 - che prevedeva un compenso globale lordo di euro 10.000,00 (diecimila);
- a seguito della pandemia da COVID-19, i campionati di calcio sono stati sospesi il 10 marzo 2020; - il Consiglio Federale del 20 maggio 2020 ha stabilito la definitiva interruzione dell’attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;
- per l’intera durata dell’accordo economico il calciatore ha svolto regolarmente la propria attività sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;
- la società gli ha corrisposto la somma di euro 4.000,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 6.000,00.
Alla luce delle suddette considerazioni il calciatore ha chiesto alla CAE:
1. in via principale, di condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della somma di euro 6.000,00;
2. in via subordinata, ed in applicazione del Protocollo d’intesa sottoscritto fra la LND e l’AIC il 25 settembre 2020, il riconoscimento del diritto a ricevere un importo di euro 8.000,00, con un saldo finale, avendo già percepito la somma di euro 4.000,00 più l’indennità governativa per il mese di marzo, pari a 600,00 euro, di euro 3.400,00.
La società ASD Nocerina Calcio 1910 si è regolarmente costituita in giudizio, confermando quanto rappresentato dal calciatore (i) in merito al tesseramento ed all’importo del contratto e (ii) sull’applicazione del suddetto Protocollo, in base al quale al calciatore spetta l’importo netto di euro 8.000,00.
Tuttavia, la società ha dichiarato che il calciatore non può vantare alcun credito avendo addirittura percepito più del dovuto.
Tale circostanza, a parere della società, sarebbe dimostrata da: una quietanza liberatoria rilasciata dal calciatore il 29 febbraio 2020 di ricezione di euro 2.000,00; dalla dichiarazione del calciatore, datata 4 marzo 2020, di aver ricevuto un importo pari a euro 2.000,00; dalla contabile bancaria di un bonifico del 5 giugno 2020, dell’importo di euro 2.000,00, che reca la causale “SALDO CONTRATTO” a testimonianza che si trattava dell’ultima trance di pagamento; e dal fatto che il calciatore ha ricevuto euro 600,00 di cui al c.d. Decreto Cura Italia (N.D.R. articolo 96 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) per il mese di marzo. Il calciatore ha prodotto scritti con i quali ha contestato quanto dichiarato dalla società. Nello specifico, il calciatore ha dichiarato di aver sottoscritto la quietanza liberatoria solamente il 5 giugno 2020 a seguito del pagamento a suo favore di euro 2.000,00 tramite il suddetto bonifico del 5 giugno 2020. Solo in tale data, prosegue il calciatore, quest’ultimo ha potuto dichiarare di aver percepito dalla società quanto a lui dovuto fino al 29 febbraio 2020 e cioè euro 4.000,00 (i.e. euro 2.000 in contanti ricevuti il 4 marzo 2020 ed euro 2.000,00 ricevuti con il bonifico del 5 giugno 2020).
Stante la differenza delle date riportate sulla quietanza liberatoria (quella prodotta dalla società del 29 febbraio 2020 e quella prodotta dal calciatore del 5 giugno 2020) la CAE il 7 luglio 2021 ha trasmesso il fascicolo alla Procura Federale (di seguito anche PF o Procura).
La Procura Federale il 17 agosto 2020 ha trasmesso la propria relazione.
In detta relazione la PF ha spiegato di aver audito il calciatore Emanuele D’Anna il quale – circa gli importi ricevuti - ha confermato quanto indicato negli scritti difensivi presentati alla CAE. In merito alla data riportata nelle ricevute, invece, il calciatore ha esposto avanti alla Procura di aver scritto di suo pugno la data del pagamento di febbraio 2020, ossia 5 giugno 2020, mentre sulla copia rimasta alla società gli fu riferito in occasione dell’incontro che la data l’avrebbe scritta in un secondo momento il presidente della società.
La PF ha ascoltato il Presidente della società, avvocato Paolo Maiorino, il quale ha affermato che:
1. il 29 febbraio 2020 ha consegnato al calciatore euro 2.000,00 in contanti riferiti alla mensilità di febbraio, come da liberatoria;
2. il 4 marzo 2021 ha corrisposto al calciatore ulteriori euro 2.000,00 in contanti relativi alla mensilità di gennaio 2020;
3. degli euro 10.000,00 pattuiti la società ha corrisposto al calciatore: euro 2.000,00 il 29 febbraio 2020, in contanti; euro 2.000,00 sempre in contanti il 4 marzo 2020; euro 2.000,00 con bonifico del 5 giugno 2020.
In base alle risultanze istruttorie, la Procura Federale fa presente che non risulta che il calciatore abbia percepito più di quanto dovuto, a differenza di quanto asserito dalla società, dovendo ritenersi che quest’ultima - anche a voler ritenere valide le tre ricevute di cui parla la società, pari a complessivi euro 6.000,00, e pure considerando l’importo di euro 600,00 ricevuto dal calciatore a livello governativo per il mese di marzo - sia tuttora debitrice di euro 1.400,00.
La PF si sofferma, poi, sulla c.d. genuinità o meno della quietanza riferita alla mensilità di febbraio 2020, dando ragione alla versione riportata dal calciatore il quale ha fatto presente che tale documento è stato firmato a giugno 2020. A questa conclusione, la Procura è pervenuta: audendo il calciatore Festa, il quale ha fatto presente che - insieme al ricorrente e ad un altro calciatore, Corcione – erano stati convocati in sede a giugno 2020 per firmare la liberatoria di tutte le spettanze fino a febbraio 2020; tramite l’analisi delle due liberatorie prodotte dalla società e dal calciatore, laddove quella presentata dal calciatore appare genuina (in buona sostanza, la Procura evidenzia nella propria relazione di essersi soffermata sulla data della liberatoria scritta in maniera diversa dalla data di nascita nella versione prodotta dalla società e su una certa corrispondenza con la scrittura del calciatore in quella prodotta da quest’ultimo); verificando uno screenshot di un messaggio WhatsApp inviato il 25 aprile 2020 con il quale il presidente Maiorino ha scritto al calciatore, che gli aveva chiesto notizie sui pagamenti non ricevuti, che dopo gennaio avrebbe saldato il mese di febbraio.
Si evidenzia che, in base all’incartamento in possesso, non risulta che la Procura Federale abbia preso provvedimenti, né si rileva se il procedimento - per quanto di competenza di quest’ultima - sia in corso o sia terminato.
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., visto anche il Protocollo d’intesa sottoscritto fra la LND e l’AIC il 25 settembre 2020, statuisce dovuta al calciatore Emanuele D’Anna, nato a Baiano il 23 maggio 1992, dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 la somma di euro 3.400,00 per quanto sopra esposto.
Trasmette l’intero incartamento alla Procura Federale per quanto di competenza, accertata la falsità della quietanza prodotta dalla società ASD Nocerina Calcio 1910.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 94-ter, comma 11 delle N.O.I.F..