LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giacinto ALLEGRINI/TARANTO CALCIO F.C.1927 SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Giacinto ALLEGRINI/TARANTO CALCIO F.C.1927 SRL
La Commissione Accordi Economici:
- letto il ricorso del calciatore ALLEGRINI Giacinto , regolarmente trasmesso alla Società TARANTO CALCIO F.C 1927 s.r.l. via p.e.c. in data 23 giugno 2021 in atti con il quale espone: a) che il calciatore aveva sottoscritto, con decorrenza 25 luglio 2019-30.06.2020 con la Società indicata, ai sensi dell’art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) che, a seguito dell’emergenza pandemica i campionati di calcio, anche dilettantistici, sono stati sospesi in data 10 marzo 2020; c) che la F.I.G.C. , di concerto con la L.N.D., con comunicato ufficiale n. 197/A del 20.05.2020 ha definitivamente decretato la sospensione dell’attività dilettantistica per la stagione 2019/2020, atto al quale si è opposta l’A.I.C.; d) che l’Allegrini aveva svolto correttamente l’attività sportiva per l’intera durata dell’accordo economico- svolgendo allenamenti individuali durante il periodo di sospensione dell’attività agonistica; e) che l’A.I.C. ha raggiunto un protocollo d’intesa con la L.N.D, giusta Circolare n. 29 del 22.10.2020, la quale prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all’80% di quanto pattuito nell’accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa ( Decreto Cura Italia) per la sola mensilità di marzo; f) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva menzionata la sola somma di € 21.000,00.; g) che il calciatore ha già percepito le indennità governative relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e da parte della società la somma di € 21.000,00
Alla luce di quanto esposto il calciatore avanza richiesta in via principale di condanna della società Taranto Calcio F.C. 1927 s.r.l. al pagamento della somma pari ad € 6.600,00, tenuto conto dell’accordo economico che prevedeva la corresponsione di € 30.000,00 per la stagione agonistica, della somma già incassata di € 21.000,00 e del totale di € 2.400,00 delle indennità governative. In via subordinata chiede la condanna della società sportiva in virtù dell’adempimento parziale della prestazione con l’applicazione in via equitativa e di giustizia del protocollo d’intesa LND/A.I.C. della somma di € 2.400,00, così determinata: € 30.000, accordo economico, € 24.000,00 pari all’80% dell’accordo economico; dalla somma indicata vanno detratte le somme di € 21.000,00 già corrisposte dalla società ed € 600,00 versata per il mese di marzo 2020 al calciatore quale indennità governativa di cui al Decreto Cura Italia.
Tanto premesso, la Commissione rileva che, in data 06.10.2021, il difensore di fiducia del calciatore, avvocato Federico Schiavoni, ha fatto pervenire una nota sottoscritta con la quale dà atto dell’avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo tra le parti, secondo i termini ivi esposti, chiedendo pertanto che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.