LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni SCAMPINI/SSD ARL MILANO CITY BG FC

RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni SCAMPINI/SSD ARL MILANO CITY BG FC

Con reclamo regolarmente inviato alla società S.S.D.A.R.L. Milano City B.G.F.C. con racc.ta a/r del 09.06.2021, il calciatore Scampini Giovanni esponeva di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale lordo di Euro 17.000,00 con decorrenza dal 02/08/2019. Deduceva che, a seguito della sospensione dei campionati, anche dilettantistici, a far data dal 10/03/2020 – divenuta poi definitiva con la pubblicazione del C.U. n. 214/A del 10/06/2020 – determinata dalla emergenza epidemiologica da “Covid 19”, per l'intera durata dell'accordo economico anzidetto aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali. Precisava inoltre di aver percepito la minor somma di Euro 11.900,00, nonostante avesse adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore.

Il reclamante, pertanto, chiedeva il riconoscimento del proprio credito residuo quantificato, in via principale, in Euro 5.100,00 o, in via subordinata, in Euro 1.100,00, pari all'80% del quantum pattuito, detratta l'indennità governativa percepita a marzo 2020 per Euro 600,00, in applicazione del “Protocollo d'Intesa” tra AIC/LND del 22/10/2020.

Il reclamante chiedeva inoltre la trattazione in pubblica udienza.

In data 23.09.2021, questa Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell’udienza del 6 ottobre 2021. In occasione dell’udienza il reclamante si è riportato ai propri scritti difensivi. La società resistente, viceversa, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Ciò premesso, rileva in primo luogo la Commissione che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa. Nel merito la Commissione non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio orientamento, già espresso in numerose decisioni, secondo cui, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da “Covid-19” che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, le controversie in cui vengano dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020 debbano essere decise secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa, secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020.

Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall'art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui “per i compensi maturati e insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 relativamente al solo rateo di marzo”, tenuto conto inoltre dell'importo pattuito nell'accordo economico in esame pari ad Euro 17.000,00 nonché della somma già percepita dal calciatore di Euro 11.900,00, deve riconoscersi al sig. Scampini Giovanni un importo di Euro 1.100,00, pari all'80% del quantum pattuito, detratta l'indennità governativa percepita a marzo 2020 per Euro 600,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società S.S.D.A.R.L. Milano City B.G.F.C. al pagamento in favore del sig. Scampini Giovanni della somma di Euro 1.100,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

 

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