LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano MONTUORI/S.S.D.MARSALA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano MONTUORI/S.S.D.MARSALA CALCIO

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore Massimiliano Montuori regolarmente trasmesso il 18/06/2021 anche alla Società SSD Marsala Calcio Arl (giusta ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata depositata in atti);

- rilevata l’ammissibilità del ricorso, avendo la parte adempiuto alle formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3 e 4, del Regolamento L.N.D.;

- rilevato che la società SSD Marsala Calcio Arl non si è costituita in giudizio nel termine perentorio prescritto dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.;

- considerato che il ricorrente ha dedotto di aver sottoscritto con la società resistente – in data 16/08/2019 e per la sola stagione sportiva 2019/2020 – un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F., che prevedeva un compenso lordo di euro 12.000,00 e di aver percepito – pur avendo svolto, regolarmente e per l’intera durata del rapporto, la propria attività sportiva – la minor somma di euro 3.600,00;

- considerato che il ricorrente ha chiesto, in via principale, la condanna della SSD Marsala Calcio Arl al pagamento della “rimanente” somma di euro 5.400,00, dovuta per l’attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2019/2020, “quale importo equo e di giustizia calcolato in ossequio al Protocollo d’Intesa LND/AIC o alla maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia”;

- sentita la procuratrice del ricorrente in occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 06/10/2021, la quale si è riportata al contenuto del ricorso;

- considerato che, nel caso di specie, non sussistono motivi per discostarsi dall’orientamento espresso da questa Commissione, in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze nelle quali siano dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l’emergenza pandemica da COVID-19;

- ritenuto, dunque, di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra la L.N.D. e l’A.I.C. il 25/09/2020;

- visto, in particolare, quanto disposto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo de quo secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti di dimostrare le modalità di determinazione dell’importo netto rispetto a quanto indicato nell’accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in € 5.400,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso (considerando, dunque, anche l’indennità governativa del mese di marzo 2020), ai quali si rinvia;

- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto la domanda proposta dal ricorrente possa trovare accoglimento;

P.Q.M.

- dichiara dovuto dalla società SSD Marsala Calcio Arl al Sig. Massimiliano  Montuori  l’importo di € 5.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it;

- fa obbligo alla società SSD Marsala Calcio Arl di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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