LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ROSSETTI/A.C.R.MESSINA

RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ROSSETTI/A.C.R.MESSINA

Con reclamo inoltrato a questa Commissione, regolarmente trasmesso alla Società A.C.R. MESSINA SSD ARL  via p.e.c. in data 01.06.2021,  il calciatore ROSSETTI Mattia, espone: a) di aver sottoscritto , a decorrere dal 13.12.2019, ai sensi dell’art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico con la Società indicata che prevede la corresponsione lorda di euro 15.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) che, a seguito dell’emergenza pandemica i campionati di calcio, anche dilettantistici, sono stati sospesi in data 10 marzo 2020 e che successivamente la F.I.G.C., di concerto con la L.N.D., a conclusione del Consiglio Federale del 10 maggio 2020, con Comunicato Ufficiale n. 197/A ha definitivamente decretato la sospensione dell’attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020; c) che l’A.IC. si è opposta alla chiusura anticipata dell’attività dilettantistica; d) di aver svolto regolarmente, per la durata dell’accordo economico, l’attività sportiva, effettuando anche allenamenti individuali durante il periodo di sospensione; e) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva indicata al calciatore la sola somma di € 5.800,00 restando debitrice nei confronti dello stesso della somma di € 9.200,00.

In ragione di quanto esposto il calciatore, assistito e difeso dall’avvocato Anna Piras, chiede : 1) In via principale la condanna della società A.C.R. MESSINA SSD ARL al pagamento dell’integrale somma dovuta sul presupposto che il calciatore è stato a disposizione della stessa per tutto il periodo dell’attività agonistica e del contenuto dell’accordo economico prevedendo lo stesso un rimborso spese forfettariamente determinato, la qual cosa escluderebbe che il calciatore possa chiedere una somma superiore e/o che la Società possa decidere il pagamento di somme inferiori; 2) In via subordinata la condanna della società al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico in applicazione del Protocollo d’Intesa tra AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile del 22.09.2020- circolare n. 29- e, pertanto, chiede il pagamento della somma di € 5.600,00- somma così determinata : € 12.000,00 pari all’80% della somma indicata nell’accordo economico, sottratta la somma già versata dalla società di € 5.800,00, ancora sottratta la somma di € 600,00 pari all’indennità governativa- Decreto Cura Italia- del mese di marzo 2020.

La società A.C.R. MESSINA SSD ARL resistente si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando che il calciatore abbia svolto regolarmente la propria attività sportiva e, pertanto, chiede di rigettare le richieste dello stesso o, in via subordinata, non accogliere la richiesta economica così come individuata dovendo tener conto del fatto che lo stesso ha percepito le indennità del Decreto Cura Italia non solo per il mese di marzo, ma anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, per un totale complessivo di € 2.000,00 e dell’eventuale indennità percepita dal Fondo di Solidarietà per i calciatori dilettanti.

Il difensore del calciatore ha fatto pervenire ulteriori note a confutazione dello scritto della società A.C.R. MESSINA SSD ARL, evidenziando che il Protocollo d’intesa tra LND e AIC deve ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto, che la società non ha dimostrato che il calciatore ha richiesto ed ottenuto le indennità governative di cui al Decreto Cura Italia, che, quanto alla possibilità che il calciatore abbia richiesto ed ottenuto un’indennità dal Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico, il calciatore ha escluso tale evenienza non avendo mai fatto richiesta.

Dato atto che nel corso della seduta del 06 ottobre 2021 è comparsa l’avvocata Priscilla Palombi, in sostituzione dell’avvocato Anna Piras, la quale si è riportata al ricorso introduttivo chiedendone l’accoglimento e che nessuno è comparso per la società A.C.R. MESSINA SSD ARL, la Commissione

Osserva

Le parti, come emerge dagli atti, risultano aver sottoscritto un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 che prevede il pagamento lordo di € 15.000,00. Di tale somma, come concordemente riferiscono le parti, il calciatore ha già ricevuto la somma di € 5.800,00. Resta da definire quanto ancora la società debba versare al calciatore. 

La Commissione, visto il Protocollo di Intesa sottoscritto tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, la cui validità ed applicabilità non può essere posta in discussione essendo il risultato del libero esercizio del potere contrattuale delle parti, rigetta la richiesta avanzata dal calciatore in via principale, ovvero di pagamento dell’integrale somma di cui all’accordo economico.  D’altra parte è lo stesso ricorrente che nella memoria di replica richiama la decisione n. 25/TFN-Sezione Vertenze Economiche- del 2 marzo 2021 che sul punto ha affermato il seguente principio :” Il Protocollo di Intesa tra LND e AIC del 25 settembre 2020 deve infatti ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei loro rappresentanti”, al quale la Commissione intende aderire.

La Commissione ritiene corretta la richiesta avanzata in via subordinata sub 2) dalla difesa del calciatore di applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020 il cui art. 3, lettera a) prevede : “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”,

La richiesta della Società A.C.R. MESSINA SSD ARL di determinare la somma da corrispondere al calciatore tenendo conto delle indennità dallo stesso godute per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, pari ad € 2.000,00, e dell’eventuale indennità dallo stesso percepita da parte del Fondo di Solidarietà per Calciatori Dilettanti, non può essere accolta sia perché la Società non ha dimostrato quanto dedotto- essendo a suo carico l’onere della prova- sia, soprattutto, perché il Protocollo d’Intesa, come innanzi spiegato vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto, prevede la detrazione della sola indennità di marzo 2020 e non di altre eventuali indennità. Quanto alla detrazione di eventuali indennità percepita dal calciatore dal Fondo di Solidarietà per i calciatori dilettanti, la richiesta della Società è assolutamente generica ed  il calciatore ha tassativamente escluso di aver fatto richiesta al Fondo di Solidarietà per i Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico.

In ragione di quanto esposto la Commissione stabilisce che la somma da corrispondersi al giocatore Mattia ROSSETTI da parte della società A.C.R. MESSINA SSD ARL, in ottemperanza al Protocollo d’Intesa LND/AIC, deve essere pari all’80% della somma netta pattuita di € 15.000,00 al lordo nell’accordo economico, ovvero € 12.000,00, detratte la somma già incassata dal giocatore di € 5.800,00 e l’indennità ex art. 96 D.L. 18/3/2020 n. 18, di € 600.00 relativa al solo mese di marzo 2020 già ricevuta. La somma finale da corrispondersi al giocatore, così stabilita,è pari ad € 5.600,00, da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società A.C.R. MESSINA SSD ARL  al Sig. Mattia ROSSETTI la somma di € 5.600,00, nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 

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