FIGC – Presidente Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 293/AA del 08/03/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BONVINI – CUSARO – AC CINISELLESE ASD – ASD SANMARTINESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto BONVINI, Corrado CUSARO e delle società A.C. CINISELLESE A.S.D. e A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO BONVINI, Presidente e Legale Rappresentante della AC Cinisellese ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico, nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

 

CORRADO CUSARO, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Sanmartinese Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

 

A.C. CINISELLESE A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Roberto Bonvini; 

 

A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Corrado Cusaro;

 

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto BONVINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. CINISELLESE A.S.D., Corrado CUSARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO;

 

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Corrado CUSARO, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BONVINI, di € 50,00 (cinquanta/00) di ammenda per la società A.C. CINISELLESE A.S.D. e di € 50,00 (cinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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