FIGC – Presidente Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 295/AA del 08/03/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARGARITONDO – SSD FUTBOLCLUB SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 299 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Enrico MARGARITONDO, e della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ENRICO MARGARITONDO, Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D.   FUTBOLCLUB S.R.L. all’epoca dei fatti, in  violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 3, delle NOIF, per aver tesserato, per la s.s. 2019/2020, il calciatore Arrivabene Andrea, classe 2009 e pertanto minore di anni 16, domiciliato nel Comune di  Roma ma residente nel Comune di Tre Ville (Trento), senza la preventiva richiesta ed acquisizione della necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico, come prescritto dalla norma federale, disciplinante la fattispecie del tesseramento in deroga, quale quello di che trattasi;

 

S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L., per responsabilità ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico MARGARITONDO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L.;

 

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di  45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico MARGARITONDO, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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