FIGC – Presidente Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 297/AA del 10/03/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MRNIAJ – ASD VALLEOLONA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 303 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Denis MRNIAJ, e della società A.S.D. VALLEOLONA, avente ad oggetto la seguente condotta:
DENIS MRINAJ, calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.S.D. VALLEOLONA all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver in data 02/09/2020, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. VALLEOLONA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
A.S.D. VALLEOLONA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DENIS MRINAJ, e dal Sig. Claudio Arnaldo BERTI in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VALLEOLONA.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Denis MRNIAJ da scontarsi in campionato, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLEOLONA;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.