FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 001/AA del 08/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PACITTO BORGHESE USD 1913 SEREGNO CALCIO SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 588 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca Ferdinando PACITTO, e Martino BORGHESE, e della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA FERDINANDO PACITTO, Direttore Generale tesserato per la società USD 1913 Seregno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver impedito al Sig. Liam Ardigò, preparatore dei portieri della Società Virtus Ciserano Bergamo 1909, al temine della gara SEREGNO CALCIO 1913 - SSDSRL VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 disputata in data 24 febbraio 2021 a Seregno, di rientrare nello spogliatoio assegnato alla propria Società e per non aver impedito l’accesso indebito, nel medesimo spogliatoio, del calciatore del Seregno Martino Borghese accompagnato da due altri soggetti, non identificati, che hanno posto in essere condotte violente nei confronti del calciatore Matteo Pellegrini e del Sig. Nespoli, magazziniere del Ciserano;

MARTINO BORGHESE, calciatore tesserato per la società USD 1913 Seregno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, violazione degli artt. 4, comma 1, 38, e 39, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per essere entrato negli spogliatoi della squadra avversaria ponendo in essere condotte violente consistite nel tentativo di colpire e sputare contro tesserati del Ciserano e per aver consentito a due soggetti, non identificati, di percuotere il calciatore Matteo Pellegrini con un pugno al setto nasale ed il Sig. Nespoli, magazziniere del Ciserano, con un calcio al fianco ed uno schiaffo al viso;

U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca Ferdinando PACITTO, Martino BORGHESE, e dal Vice Presidente Leonid ARAMA per conto della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Signor Luca Ferdinando PACITTO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Martino BORGHESE, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL; - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it