FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 004/AA del 09/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BUCARO A.S. BISCEGLIE S.R.L

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giovanni BUCARO, e della società A.S. BISCEGLIE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI BUCARO, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato per la società A.S. Bisceglie s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso di un’intervista rilasciata al termine della gara Paganese – Bisceglie disputata in data 22.5.2021 e valevole per il ritorno del Play Out di Lega Pro, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore dell’arbitro del citato incontro, nonché della credibilità e del prestigio della Lega Pro;

A.S. BISCEGLIE S.r.l., per responsabilità oggettiva, in violazione dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore tesserato, Sig. Giovanni BUCARO; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni BUCARO, e dal Sig. Silvestro CARBOTTI in qualità di legale rappresentante pro tempore per conto della società A.S. BISCEGLIE S.r.l.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni BUCARO, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE S.r.l.;

 − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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