FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 009/AA del 14/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SOUMAH

FIGC – Presidente  Federale – 2021-2022 - figc.it - atto non ufficiale - CU N. 009/AA del 14/07/2021 - Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da  - SOUMAH

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 294 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Sekou Yalani SOUMAH, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEKOU YALANI SOUMAH, attualmente tesserato per la società AREZZO SRL ma all’epoca dei fatti tesserato, dapprima per la s.s. 2017/18 con la società VALENZANO MADO SSD A RL e dappoi per la s.s. 2018/19 con la società ASD HSL DERTHONA, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrati dall’art. 19, comma, 2 lett. B, del Regolamento FIFA (Regulations on Status and Trasfer of Players) per aver, al fine di poter contrarre il tesseramento del 20.10.2017 (s.s. 2017/18) con la VALENZANO MADO SSD A RL e quello successivo del 26.07.2018 (s.s. 2018/19) con la ASD HSL DERTHONA ed eludere nel contempo le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto - al tempo - egli calciatore extracomunitario minore di età, celato la propria reale data di nascita e fornito, all’uopo, documentazione alterata (in specie: copia permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Alessandria) poiché recante l’indicazione di quest’ultima data nel 02.03.1998 difforme da quella reale del 02.03.2001 in tal modo dando falsamente ad apparire di essere soggetto maggiore di età e come tale non più assoggettato alla vigente e severa normativa in tema di trasferimento e tesseramento per società affiliate alla FIGC di calciatori minori stranieri; nonché, ancora, per aver continuato a celare la propria corretta e reale data di nascita anche successivamente all’instaurazione dei predetti vincoli di tesseramento;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sekou Yalani SOUMAH;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica (90 giorni) da scontare nella stagione sportiva in corso per il Sig. Sekou Yalani SOUMAH;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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