DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1061 del 06.04.2021 – Delibera – GARA DEL 21/02/2021: ASD SPORTS TEAM – SSD OLYMPIC MORBEGNO
GARA DEL 21/02/2021: ASD SPORTS TEAM – SSD OLYMPIC MORBEGNO
Reclamo proposto dalla Società: Olympic Morbegno
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Cislaghi Marcello in posizione irregolare in quanto squalificato nella precedente stagione. Il ricorso è infondato e va respinto. Dagli accertamenti esperiti si precisa che il suddetto atleta nato il 06/09/2001, nella pregressa stagione sportiva del campionato nazionale “Under 19” 2019/2020, militando nelle file della A.S.D. Sports Teams, venne squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.667 del 19/02/2020.2019. Tale sanzione non è mai stata scontata in quanto il campionato “Under 19” della stagione 2019/2020 subito dopo la pubblicazione della squalifica venne inizialmente sospeso e poi definitivamente interrotto insieme a tutte le altre competizioni sportive di Calcio a 5 della stagione sportiva 2019/2020 organizzate dalla Divisione Calcio a 5. Il predetto calciatore, tuttavia, nella attuale stagione sportiva 2020/2021, avendo superato i limiti di età previsti per il campionato nazionale “Under 19”, partecipa con la A.S.D. Sports Team nel campionato C1 Regionale ed ha preso parte alla gara in epigrafe in qualità di fuori quota a gare del campionato Under 19. Il calciatore, pertanto, si trova in posizione regolare, in quanto non essendo più in età per partecipare al campionato nazionale Under 19 relativo alla stagione in corso, deve scontare la sanzione della squalifica – ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 22 C.G.S. – nelle gare ufficiali che la prima squadra disputa nella corrente stagione sportiva, ossia il Campionato C1 Regionale, precisando che la partecipazione ad un gara di campionato “Under 19” in qualità di fuori quota non è utile al fine di scontare la squalifica suddetta. Di conseguenza il calciatore Cislaghi Marcello poteva prendere parte all’incontro richiamato in premessa in qualità di fuori quota. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 703 del 23/02/2021 decide: a) di respingere il ricorso, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto, omologando il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di gioco : Sports team – Olympic Morbegno 7- 5 b) la tassa di reclamo viene addebitata alla ricorrente. competizioni sportive di Calcio a 5 della stagione sportiva 2019/2020 organizzate dalla Divisione Calcio a 5. Il predetto calciatore, tuttavia, nella attuale stagione sportiva 2020/2021, avendo superato i limiti di età previsti per il campionato nazionale “Under 19”, partecipa con la A.S.D. Sports Team nel campionato C1 Regionale ed ha preso parte alla gara in epigrafe in qualità di fuori quota a gare del campionato Under 19. Il calciatore, pertanto, si trova in posizione regolare, in quanto non essendo più in età per partecipare al campionato nazionale Under 19 relativo alla stagione in corso, deve scontare la sanzione della squalifica – ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 22 C.G.S. – nelle gare ufficiali che la prima squadra disputa nella corrente stagione sportiva, ossia il Campionato C1 Regionale, precisando che la partecipazione ad un gara di campionato “Under 19” in qualità di fuori quota non è utile al fine di scontare la squalifica suddetta. Di conseguenza il calciatore Cislaghi Marcello poteva prendere parte all’incontro richiamato in premessa in qualità di fuori quota.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 703 del 23/02/2021 decide: a) di respingere il ricorso, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto, omologando il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di gioco : Sports team – Olympic Morbegno 7- 5 b) la tassa di reclamo viene addebitata alla ricorrente.