DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 146 del 28.10.2021 – Delibera – GARA DEL 09/10/2021: ASD L84 – CMB FUTSAL TEAM
GARA DEL 09/10/2021: ASD L84 – CMB FUTSAL TEAM
Reclamo proposto dalla Società: CMB FUTSAL TEAM
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società C.M.B. FUTSAL TEAM avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Garcia Gonzalez Jose Antonio in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.1497 del 24/06/2021 nella stagione agonistica 2020/2021 mentre lo stesso militava nelle file del Meta Catania C5. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nel corso della finale gara 2 della fase play off scudetto del campionato nazionale serie A stagione 2020/2021, militando nelle file del Meta Catania C5, venne squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.1497 pubblicato in data 24/06/2021. Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore in quanto la gara in questione è stata l’ultima partita del campionato nazionale serie A stagione 2020/2021. Nel corso della corrente stagione il calciatore Garcia Gonzalez Jose Antonio è stato tesserato dalla Soc. A.S.D. L84 e di conseguenza, avendo il nominato in questione cambiato società, la squalifica residua, ai sensi dell’art.21, comma 7, del CGS, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza. Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la A.S.D. L84 all’incontro in oggetto valido per la prima giornata del Campionato di Serie A della corrente stagione sportiva 2021/2022, senza aver precedentemente scontato la squalifica sopra richiamata.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 69 del 25/10/2021 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : A.S.D. L84 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.