DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 194 del 11.11.2021 – Delibera – GARA DEL 24/10/2021: TRILEM CASAVATORE – REAL SAN GIUSEPPE

GARA DEL 24/10/2021: TRILEM CASAVATORE – REAL SAN GIUSEPPE

Reclamo proposto dalla Società: Trilem Casavatore

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società TRILEM CASAVATORE avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo, in merito alla mancata effettuazione dell'incontro in oggetto , che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa alla disputa della gara in epigrafe, identificata in un guasto occorso ad una cabina elettrica poche ore prima dell’inizio della gara che aveva costretto l’Ente fornitore a sospendere la distribuzione della corrente elettrica e dell’acqua nell’impianto, chiedendo per tale motivo che venisse disposta la ripetizione dell’incontro. Come noto ogni società è responsabile della gestione e praticabilità dell’impianto sportivo utilizzato. La giurisprudenza sportiva è costante nel riconoscere la sussistenza della forza maggiore e/o del caso fortuito esclusivamente in ipotesi di assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo ed anche a titolo di colpa, da parte del soggetto che la invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si sia verificato senza colpa dell’agente. Nel caso di specie era onere della società TRILEM CASAVATORE dimostrare di avere diligentemente controllato l’impianto elettrico dell’impianto prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto o della mancata erogazione dell’elettricità e che essa non era imputabile a sua colpa né dalla stessa prevedibile. Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente che si è limitata a produrre una mera dichiarazione del gestore dell’impianto, insufficiente a tali fini, che ha riferito genericamente di aver ricevuto una comunicazione dell’Ente fornitore dell’elettricità qualche ora prima dell’orario di inizio della partita con la quale veniva informato di un guasto occorso su una cabina elettrica che avrebbe comportato il distacco temporaneo dell’elettricità e dell’acqua nell’impianto, senza peraltro indicare ulteriori elementi al riguardo né, soprattutto, produrre ulteriore documentazione a sostegno di tale dichiarazione. A ciò aggiungasi che la giurisprudenza sportiva tende ad ammettere la sussistenza della forza maggiore e/o del caso fortuito allorché l’interruzione della fornitura si verifichi in un ambito territoriale più ampio dell’impianto sportivo, quale tutta la città ovvero il quartiere in cui questo è posto, circostanze che nella fattispecie in esame non è stata neppure indicata dalla ricorrente. Visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 e 55 delle N.O.I.F

PQM

 a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 125 del 26/10/2021 si decide: - di respingere il ricorso, comminando alla TRILEM CASAVATORE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - La tassa di reclamo è addebitata.

 

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