DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 195 del 11.11.2021 – Delibera – GARA DEL 09/10/2021: APD SAMMICHELE 1992 –ASD DIAZ
GARA DEL 09/10/2021: APD SAMMICHELE 1992 –ASD DIAZ
Reclamo proposto dalla Società: ASD DIAZ
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. DIAZ avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Loschiavone Luca in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi, nella stagione sportiva 2018/2019 militava nelle file della società APD Sammichele ed aveva accumulato a fine stagione un totale di due giornate di squalifica, la prima relativa ad una partita di campionato Serie A2 e “soprattutto” la seconda relativa ad una partita di Coppa Italia Under 19 (pubblicata nel C.U. n. 420 del 19.12.2018 nonché richiamata nella Circolare n. 11 del 7.8.2019). Precisa la ricorrente che il calciatore in questione nella stagione sportiva successiva 2019/2020 veniva tesserato con una squadra di calcio a 11 e dunque non poteva scontare le squalifiche. In data 25/09/2020 il calciatore in questione variava attività tesserandosi nuovamente con la società APD Sammichele di calcio a cinque e partecipando sia con la prima squadra al campionato di Serie B sia con la stessa al campionato di Under 19 rientrando nei limiti di età, tuttavia non poteva partecipare alla Coppa Italia Under 19 in quanto la squadra di appartenenza non si qualificava per la competizione essendosi posizionata in classifica all’ultimo posto del girone di appartenenza. Concludeva asserendo che stante la mancata partecipazione della squadra di appartenenza nella stagione sportiva 2020/2021 alla Coppa Italia Under 19, il calciatore in questione non aveva ancora potuto scontare la squalifica residua presa in Coppa Italia Under 19 nella stagione sportiva 2018/2019, che avrebbe dovuto scontare con la prima squadra nella prima partita utile del campionato 2021/2022. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
Con successiva memoria prodotta nei termini la ricorrente precisava che il calciatore in questione avrebbe dovuto scontare nell’attuale stagione sportiva 2021/2022 anche la prima squalifica presa nella partita di campionato Serie A2 nel corso della stagione sportiva 2018/2019. Con le memorie depositate nei termini in data 09/11/2021, la società convenuta controdeduceva che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia il calciatore nominato avrebbe dovuto scontare le squalifiche “per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”, precisando che di fatto aveva già scontato la squalifica comminatagli nel C.U. n. 420 del 19.12.2018, durante la gara di Coppa Italia di Promozione Pugliese del 19.3.2019, disputatasi tra Noicattaro Calcio e Rinascita Rutiglianese. Il ricorso è infondato e va respinto. Preliminarmente si deve evidenziare come la ricostruzione fornita dalla ricorrente relativa alla disciplina che regola l’esecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori sia errata. Come correttamente evidenziato da parte della convenuta, ai sensi dell’art.21 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell’art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività. Tale dettame risulta presente sia nella precedente formulazione dell’art.21 del C.G.S., entrata in vigore a seguito della pubblicazione del comunicato ufficiale n. 139/A in data 17/06/2019, sia nella versione attualmente in vigore. In forza di tale precetto il calciatore in questione avrebbe dovuto scontare le due giornate di squalifica inevase al termine della stagione 2018/2019 nella nuova attività di calcio a 11 durante la stagione sportiva 2019/2020. Ma anche volendo aderire alla tesi di parte ricorrente, secondo la quale la militanza del giocatore Loschiavone Luca nella stagione 2019/2020 con una squadra di calcio a 11 non sarebbe stata utile a scontare le squalifiche inevase “in quanto non si possono scontare le residue squalifiche nella variazione di attività”, la decisione resterebbe immutata. La tesi propugnata dalla ricorrente, sebbene da quest’ultima non argomentata, sembrerebbe trovare propria giustificazione nel richiamo all’orientamento della prevalenza del “principio di omogeneità” (e di separazione) delle competizioni rispetto a quello di “ effettività”, secondo cui la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato, con la conseguenza che non è possibile espiare sanzioni in una disciplina diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogate. Ed invero anche nell’eventualità di aderire a tale orientamento, come in precedenza anticipato, la situazione del calciatore Loschiavone resterebbe invariata in quanto la ricorrente non ha tenuto conto della riforma dell’art.21 del Codice di Giustizia Sportiva, intervenuta in data 01/09/2020, ovvero in data antecedente al tesseramento del giocatore con la società APD Sammichele avvenuto il 25/09/2020, a seguito della quale è stato previsto che “Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.” In forza della suddetta riforma, dunque, è venuta meno la limitazione del meccanismo di esecuzione delle sanzioni di squalifica irrogate nell’ambito della Coppa Italia, inizialmente circoscritto alle sole società di Serie A e A2 e in data successiva al 01/09/2020 esteso a tutte le società aderenti alla Divisione Calcio a cinque, senza più alcuna distinzione in base al campionato di appartenenza.
Per tale motivo il calciatore di che trattasi, tesserato in data 25/09/2020 con la società APD Sammichele di calcio a cinque, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, avrebbe comunque dovuto scontare ambedue le giornate di squalifica residue, ossia sia quella presa nel campionato di Serie A2 che quella presa in Coppa Italia U19, nel campionato di serie B della pregressa stagione sportiva 2020/2021. Da ultimo lo scrivente Giudice Sportivo non può, altresì, non mettere in rilievo come nel merito la ricorrente non abbia provveduto a fornire alcuna indicazione, né prova a sostegno, circa il fatto che il calciatore in questione non abbia provveduto a scontare le due squalifiche inevase durante il periodo di militanza nel calcio a 11 (stagione sportiva 2019/2020) e/o nel periodo di militanza nel campionato di calcio a cinque di Serie B (stagione sportiva 2020/2021), essendosi al contrario limitata a sostenere - erroneamente - che il calciatore avrebbe dovuto scontare entrambe le squalifiche nella prima gara utile dell’attuale campionato 2021/2022 con la prima squadra, neppure può considerarsi scontata la circostanza che lo stesso abbia sempre preso parte a tutte le gare disputate nel biennio 2019-2021. Si rammenta a proposito che il vigente codice di Giustizia Sportiva prevede che i ricorsi siano adeguatamente motivati, spettando l’onere di indicare in modo compiuto le ragioni su cui è fondato al soggetto che ha prodotto il ricorso e che, in mancanza, non è consentito al Giudice Sportivo di valutare favorevolmente la veridicità della pretesa. Per tali motivazioni si respinge il ricorso.
P.Q.M.
scioglimento della riserva di cui al C.U N° 74 del 13/10/2021 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro APD SAMMICHELE 1992 _ ASD DIAZ 5 - 3 ; b) la tassa di reclamo viene addebitata.