DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 196 del 11.11.2021 – Delibera – GARA DEL 16/10/2021: SPORTING ALTAMARCA FUTSAL – PORTO SAN GIORGIO

GARA DEL 16/10/2021: SPORTING ALTAMARCA FUTSAL – PORTO SAN GIORGIO

Reclamo proposto dalla Società: SPORTING ALTAMARCA FUTSAL

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società SPORTING ALTAMARCA FUSTAL avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara in questione tra i sette calciatori formati, prescritti dalle specifiche norme diramate con C.U. N. 1 del 01/07/2021 per le gare di Serie A2, solamente uno e non due calciatori formati nati dopo il 01/01/2001, non potendosi ricomprendere in tale novero il calciatore Coutinho Oliveira Leandro Felipe, che pur essendo nato il 08/11/2002, non è formato in quanto calciatore proveniente da federazione estera. Il ricorso è fondato e viene accolto. Vista la distinta di gara presentata all’arbitro ed esperiti i doverosi accertamenti informatici, la tesi di parte attrice risulta veritiera.

PQM

 a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 98 del 20/10/2021 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla PORTO SAN GIORGIO C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it