DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.11.2021 – Delibera – GARA DEL 16/10/2021: AQUILE MOLFETTA – CATANZARO FUTSAL

GARA DEL 16/10/2021: AQUILE MOLFETTA – CATANZARO FUTSAL

Reclamo proposto dalla Società: Catanzaro Futsal

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD CATANZARO FUTASL avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dall’espulsione comminata dall’arbitro al 14’ e 09” del secondo tempo per somma di ammonizioni al calciatore Spagnolo Alberto n.22 del Catanzaro Futsal. La squadra ricorrente per l’effetto del suddetto provvedimento è stata costretta a proseguire l’incontro in inferiorità numerica per due minuti effettivi. A detta della ricorrente il calciatore in questione veniva ammonito per la seconda volta al 14’ e 09” del secondo tempo perché entrava in campo indebitamente, senza che l’altro compagno di squadra che avrebbe dovuto sostituire fosse già uscito dal terreno di gioco, e per tale motivo doveva ritenersi ancora un giocatore di riserva e non titolare. La società reclamante, inoltre, sostiene la piena ammissibilità del ricorso inoltrato al Giudice Sportivo, rilevando che “mira a stigmatizzare l’applicazione di una forma di provvedimento, doppiamente afflittivo nei confronti della società, che si ritiene, abbia fatto incorrere la Direzione Arbitrale in un Errore Tecnico degno di valutazione, e di esclusiva valutazione del Giudice Sportivo”. Da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di ripetizione dell’incontro. Come noto il Giudice Sportivo non giudica su fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare che sono di esclusiva competenza dell'arbitro.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le motivazioni indicate nel ricorso configurano un esempio tipico di fatti valutabili con criteri esclusivamente tecnici, sui quali lo scrivente Giudice Sportivo non ha competenza. Aggiungasi a ciò che la diversa ricostruzione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla ricorrente non ha trovato riscontro né nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, né nel supplemento fornito dal Direttore di gara in tal senso sollecitato dallo scrivente Giudice Sportivo. Per tale motivo ritiene il ricorso inammissibile in quanto va esclusa la competenza del Giudice Sportivo per decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro in applicazione dell’art.65 lettera b) del C.G.S.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 98 del 20/10/2021 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Aquile Molfetta – ASD Catanzaro Futsal 4 – 1; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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