F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 066/CSA pubblicata il 12 Novembre 2021 – società Calcio Padova S.p.A.

Decisione n. 066/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 057/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 057/CSA/2021-2022 proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. in data 22.10.2021,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 87/DIV del 21.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.10.2021, il Dott. Carlo Buonauro e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Padova S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Alessandra Bianchi, formula reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate del calciatore Giovanni TERRANI, inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Pro, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 87/DIV del 21 Ottobre 2021, per fatti relativi alla gara PRO SESTO/PADOVA, del 20 Ottobre 2021, valevole per la 10° giornata di andata del Campionato di Serie C, Girone A, così motivata: “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una violenta manata aperta sulla nuca e facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte, e che la manata è stata sferrata a gioco fermo e inferta su una zona del corpo particolarmente delicata”. 

Con il proposto reclamo, la società, articolando un unico, complessivo motivo di gravame (“eccessività e spropositatezza della squalifica irrogata in primo grado al calciatore Giovanni Terrani — non qualificabilità della condotta dello stesso come violenta quanto, piuttosto, come scorretta ed antisportiva — conseguente riduzione della squalifica da 3 a 2 gare”) chiede di ridurre la punizione irrogata al sig. Giovanni Terrani dal Giudice Sportivo da tre a due giornate.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29 ottobre 2021, è comparso il difensore della parte reclamante, Avv. Eduardo Chiacchio, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.  Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.

In relazione alla doglianza formulata, dagli atti del giudizio – non contestati nelle loro risultanze e comunque assistiti dalla fede privilegiata del rapporto - emerge che le condotte contestate discendono dal rilievo storico-fattuale per cui al “49 del 2t, a gioco fermo, il numero 17 del Padova Terrani Giovanni tirava una manata (a mano aperta) violenta sulla nuca di un avversario, facendolo cadere a terra”.

Orbene, rispetto a tale dato, per un verso e con riguardo all’an della fattispecie de qua, emerge con nettezza la gravità della condotta violenta (e non solo “antisportiva” o “gravemente antisportiva”, secondo la non condivisa prospettazione di parte reclamante) in ragione della tipologia del gesto e della pericolosità delle sue potenziali conseguenze (con derivata correttezza della sua sussunzione nel paradigma della “condotta violenta”, peraltro proprio così qualificata expressis verbis dal direttore di gara, trattandosi di contegno idoneo ad arrecare un danno fisico mediante utilizzo di un  colpo), con irrilevanza delle (peraltro solo ipotizzate) situazioni di tensione legate al minuto/punteggio di gioco ed alla situazione di classifica; dall’altro lato e con riferimento al quantum, per il contesto di riferimento (gioco fermo) e gli esiti del gesto (privo di significativi effetti lesivi), si conferma la correttezza dosimetrica della sanzione inflitta. 

 In relazione poi all’ulteriore doglianza, in disparte l’ammissibilità di un confronto tra fattispecie (dovendosi valutare la correttezza delle rispettive decisioni), s’osserva come in concreto non ricorra la invocata presenza di un “costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia”, richiamandosi un unico, differente e non recente precedente, peraltro legato ad un distinto quadro normativo di riferimento.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. deve essere respinto.

P.Q.M.

 respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

 L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                 Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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