FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 19/DCF del 08.09.2021 – Gara A.S.D. CALCIO POMIGLIANO FEMMINILE – SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C.

Gara A.S.D. CALCIO POMIGLIANO FEMMINILE - SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C.

Il Giudice Sportivo, ha esaminato gli atti ufficiali, (rapporto Direttore di gara; rapporto quarto Ufficiale; rapporto collaboratori Procura Federale) circa la gara A.S.D. CALCIO POMIGLIANO FEMMINILE (successivamente denominata Pomigliano) - SDARL EMPOLI LADIES F.B.C.(successivamente denominata Empoli), nei quali viene rappresentato un comportamento in violazione delle norme federali nonché con aggressione violenta nei confronti del Direttore di gara da parte del Presidente della società Pomigliano, Sig. PIPOLA Raffaele. La condotta del Sig. PIPOLA in violazione delle norme federali si è concretizzata nell’episodio riferito dal Direttore di gara avvenuto alla fine del primo tempo, allorquando uscendo dal campo di gioco, giunta al recinto di accesso agli spogliatoi una persona, qualificatasi quale presidente del Pomigliano [che era stato fatto entrare in detti locali dal personale addetto alla sicurezza dello stadio (rapporto quarto Ufficiale)], in seguito riconosciuto quale il Sig. PIPOLA Raffaele (rapporto Procura Federale), si avvicinava e iniziava a rivolgergli gravi insulti a causa di decisioni tecniche assunte nel corso del primo tempo. Il Direttore di gara chiedeva al personale addetto di allontanare tale soggetto, non essendo, peraltro, inserito nelle distinte di gara né tantomeno autorizzato ad entrare nei locali spogliatoi. Il PIPOLA reagiva urlando ulteriori espressioni ingiuriose, nonché gravi minacce quali “Ti metto le mani addosso, qui comando io”. Il Direttore di gara riusciva ad entrare nel suo spogliatoio, ma il PIPOLA lo seguiva e vi entrava a sua volta. Introdottosi nello spogliatoio del Direttore di gara il PIPOLA dava atto a un’azione violenta con insulti, blasfemie e minacce gravissime, dal tenore intimidatorio, alle quali faceva seguito un atteggiamento fisico che ha costretto l’Arbitro a cercare riparo per tutelare la sua integrità fisica. Continuando a urlare ingiurie e minacce avanzava verso il Direttore di gara, con una condotta sempre più violenta, costringendo lo stesso spalle al muro, e facendolo seriamente temere per la sua incolumità; provocandogli, altresì, un grave stress emotivo. Tre addetti del personale presente allo stadio cercavano, senza troppa convinzione, di allontanare il PIPOLA, non riuscendovi; infatti, a più riprese, appena stava per uscire vi rientrava perseverando nella sua condotta aggressiva. Ciò (anche per l’assembramento che si era creato) impediva agli Assistenti arbitrali di poter entrare nello spogliatoio, nonché di prestare aiuto al Direttore di gara, che da solo si trovava a fronteggiare il PIPOLA, il quale continuava a dare in escandescenza. Tale condotta si è protratta per oltre cinque minuti. La condotta del PIPOLA è da stigmatizzare e censurare con fermezza, contraria alle norme federali. Obiettivo primario delle norme federali è l’azzeramento di qualsiasi forma di violenza nei confronti dei Direttori di gara. La condotta ascritta al Presidente PIPOLA risulta essere documentalmente comprovata dagli atti acquisiti. Innanzitutto dal rapporto del Direttore di gara che, per costante avviso unanime, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti. Il signor PIPOLA ha realizzato una condotta indubbiamente violenta all’indirizzo del Direttore di gara. D’altronde nella sintetica ma efficace descrizione operata dal Direttore di gara in ordine all’episodio e plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza la condotta violenta posta in essere dal Presidente PIPOLA. Puntualmente riscontrata anche nella relazione dei collaboratori della Procura Federale e nel rapporto del quarto Ufficiale. Il Direttore di gara è stato anche sentito in audizione telefonica da codesto ufficio. Come è noto, anche per costante orientamento di tutti gli Organi della Giustizia Sportiva, in primis la Corte Sportiva d’Appello, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr., tra le più recenti, C.S.A. C.U. 206 FIGC del 13 febbraio 2020; C.S.A. – C.U. FIGC 22 gennaio 2019, n. 101 C.G.F. – C.U. FIGC 11 ottobre 2018, n. 39 C.G.F. nonché, tra le molte, C.G.F. - C.U. FIGC 10 gennaio 2014, n. 161/C.G.F., C.U. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF e CU. FIGC del 19 novembre 2011, n. 100/C.G.F.). Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal Sig. PIPOLA debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo surriprodotto e ciò in disparte dalla circostanza che non siano derivati danni fisici conseguenziali rilevanti o permanenti, atteso che questo non rappresenta una condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta. Come dev’essere valutato come conseguenza della condotta violenta il grave stress emotivo/psicologico al quale è stato sottoposto il Direttore di gara. Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta gravemente irriguardosa prevista dall’art. 36 comma 2 C.G.S.. La gravità della sanzione è giustificata anche dal lungo intervallo di tempo intercorso per la condotta del Sig. PIPOLA, protrattasi per un lungo lasso temporale. Tanto premesso si osserva, in punto di diritto, che: - ai sensi dell’art. 35, comma 3, C.G.S. “I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione”. - ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S. “1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”. Ad aggravare la condotta del Sig. PIPOLA si rileva che lo stesso intimava alla sua squadra di non riprendere il gioco nel secondo tempo. La squadra solo in seguito decideva di presentarsi in campo; questo comportava un ritardo all’inizio della ripresa della gara. E a fine gara, senza esserne autorizzato, rientrava nuovamente sul terreno di gioco, rivolgendo ulteriore espressione ingiuriosa nei confronti del quarto Ufficiale. Aggravante rilevante è, altresì, costituita dall’essere il Sig. PIPOLA il Presidente della società. Sì che tale qualifica comporta il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), frenando i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in azioni scomposte o violente.

PQM

Delibera 1) di infliggere al Sig. PIPOLA , l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto l’8 settembre 2022; 2) di irrogare alla società ASD POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE la sanzione di € 3.000,00 per i fatti ascritti, comprensiva di € 500,00 per essersi presentata in ritardo all’inizio del secondo tempo di gara;

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