FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 40/DCF del 19.10.2021 – A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE – PRO SESTO 1913 S.R.L.
A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE - PRO SESTO 1913 S.R.L. (non disputata)
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali
RILEVATO
- che dal referto arbitrate si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della società PRO SESTO 1913 S.R.L.; - visti l’art 10 comma 4 CGS e I’ art. 55 comma 1 N.O.I.F. - che il CU. N. 306/A F.I.G.C. del 18 giugno 2021 alla Lettera E “Campionato Primavera” Punto 6 stabilisce che alla società rinunciataria, oltre le sanzioni previste dall’art. 53 delle N.O.I.F., venga applicata una sanzione pecuniaria quale prima rinuncia;
DELIBERA
- di infliggere alla società PRO SESTO 1913 S.R.L. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE; - di infliggere alla società PRO SESTO 1913 S.R.L., a norma del comma 2 dell’art 53 NOIF, la penalizzazione di 1 punto in classifica. - di irrogare ai sensi del punto 6 del C.U. F.I.G.C. n. 306/A, che disciplina il Campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile, e del comma 7 dell’art. 53 delle N.O.I.F la sanzione di € 1000,00 quale prima rinuncia, nonchè l’indennizzo in favore della società ospitante, A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE, delle spese sostenute se richieste e documentate.